Condominio.com: Le Leggi
D.P.R. 21 dicembre
1999, n. 551
Regolamento recante modifiche al
D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione, installazione,
esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del
contenimento dei consumi di energia. (Gazzetta Ufficiale del 6 aprile 2000, n.
81)
Art. 1. Precisazioni in ordine alla definizione di temperatura
media
Al comma 1 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 , le parole: “dei singoli ambienti degli
edifici” sono sostituite dalle seguenti: “nei diversi ambienti di ogni singola
unità immobiliare”.
Art. 2 Precisazioni in ordine allo scarico dei fumi
Al comma 9
dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.
412 , primo capoverso, le parole da:“Gli edifici” a: “UNI 7129” sono sostituite
dalle seguenti: “Gli impianti termici siti negli edifici costituiti da più unità
immobiliari devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi
di evacuazione dei prodotti di combustione, con sbocco sopra il tetto
dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente”. Al
secondo capoverso del comma 9 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, il periodo da: “Fatte salve” a: “tetto
dell'edificio”, é sostituito dal seguente: “Fatte salve diverse disposizioni
normative, ivi comprese quelle contenute nei regolamenti edilizi locali e loro
successive modificazioni, le disposizioni del presente comma possono non essere
applicate in caso di mera sostituzione di generatori di calore individuali e nei
seguenti casi, qualora si adottino generatori di calore che, per i valori di
emissioni nei prodotti della combustione, appartengano alla classe meno
inquinante prevista dalla norma tecnica UNI EN 297: singole ristrutturazioni di
impianti termici individuali già esistenti, siti in stabili plurifamiliari,
qualora nella versione iniziale non dispongano già di camini, canne fumarie o
sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco sopra il tetto
dell'edificio, funzionali ed idonei o comunque adeguabili alla applicazione di
apparecchi con combustione asservita da ventilatore; nuove installazioni di
impianti termici individuali in edificio assoggettato dalla legislazione
nazionale o regionale vigente a categorie di intervento di tipo conservativo,
precedentemente mai dotato di alcun tipo di impianto termico, a condizione che
non esista camino, canna fumaria o sistema di evacuazione fumi funzionale ed
idoneo, o comunque adeguabile allo scopo”.
Art. 3 Installazione di generatori di calore e coibentazione degli
impianti
Il comma 10 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, è sostituito dal seguente: “10. In tutti i
casi di nuova installazione o di ristrutturazione dell'impianto termico, che
comportino l'installazione di generatori di calore individuali che rientrano nel
campo di applicazione della direttiva 90/396/CEE del 29 giugno 1990, è
prescritto l'impiego di generatori muniti di marcatura CE. In ogni caso i
generatori di calore di tipo B1 (secondo classificazione della norma tecnica
UNI-CIG 7129) installati all'interno di locali abitati devono essere muniti
all'origine di un dispositivo di sicurezza dello scarico dei prodotti della
combustione, secondo quanto indicato nella norma tecnica UNI-CIG EN 297 del
1996. Al fine di garantire una adeguata ventilazione, nel caso di installazione
di generatori di tipo B1 in locali abitati, dovrà essere realizzata, secondo le
modalità previste al punto 3.2.1 della norma tecnica UNI-CIG 7129, apposita
apertura di sezione libera totale non inferiore a 0,4 metri quadrati”. Al
penultimo periodo del comma 11, dell'articolo 5, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (3), dopo le parole: “quelli da
costruzione” sono inserite le seguenti: “, tenendo conto in particolare della
permeabilità al vapore dello strato isolante, delle condizioni termoigrometriche
dell'ambiente, della temperatura del fluido termovettore”
Art. 4 Rendimento minimo dei generatori di calore
Il comma l
dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.
412 (4), è sostituito dal seguente:“1. Negli impianti termici di nuova
installazione, nella ristrutturazione degli impianti termici nonchè nella
sostituzione di generatori di calore, i generatori di calore ad acqua calda di
potenza nominale utile pari o inferiore a 400 kW devono avere un "rendimento
termico utile" conforme a quanto prescritto dal decreto del Presidente della
Repubblica 15 novembre 1996, n. 660. I generatori ad acqua calda di potenza
superiore devono rispettare i limiti di rendimento fissati dal medesimo decreto
del Presidente della Repubblica per le caldaie di potenza pari a 400 kW. I
generatori di calore ad aria calda devono avere un "rendimento di combustione"
non inferiore ai valori riportati nell'allegato E al presente decreto”.
Art. 5 Termoregolazione e contabilizzazione
Al comma 3
dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.
412 (5), è aggiunto il seguente periodo:“Ai sensi del comma 3 dell'articolo 26
della legge 9 gennaio 1991, n. 10, gli impianti termici al servizio di edifici
di nuova costruzione, la cui concessione edilizia sia rilasciata dopo il 30
giugno 2000, devono essere dotati di sistemi di termoregolazione e di
contabilizzazione del consumo energetico per ogni singola unità immobiliare”.
Art. 6 Responsabilità inerenti l'esercizio e la manutenzione degli
impianti termici
Il comma 1 dell'articolo 11 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, è sostituito dal seguente:“1.
L'esercizio e la manutenzione degli impianti termici sono affidati al
proprietario, definito come alla lettera j) dell'articolo 1, comma 1, o per esso
ad un terzo, avente i requisiti definiti alla lettera o) dell'articolo 1, comma
1, che se ne assume la responsabilità. L'eventuale atto di assunzione di
responsabilità da parte del terzo, che lo espone altresì alle sanzioni
amministrative previste dal comma 5 dell'articolo 34 della legge 9 gennaio 1991,
n. 10, deve essere redatto in forma scritta e consegnato al proprietario. Il
terzo eventualmente incaricato, non può delegare ad altri le responsabilità
assunte, e può ricorrere solo occasionalmente al subappalto delle attività di
sua competenza, fermo restando il rispetto della legge 5 marzo 1990 n. 46, per
le attività di manutenzione straordinaria, e ferma restando la propria diretta
responsabilità ai sensi degli articoli 1667 e seguenti del codice civile. Il
ruolo di terzo responsabile di un impianto è incompatibile con il ruolo di
fornitore di energia per il medesimo impianto, a meno che la fornitura sia
effettuata nell'ambito di un contratto servizio energia, con modalità definite
con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di
concerto con il Ministro delle finanze”.
Art. 7 Ulteriori requisiti del terzo responsabile
Il comma 3
dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.
412, è sostituito dal seguente:“3. Nel caso di impianti termici con potenza
nominale al focolare superiore a 350 kW, ferma restando la normativa vigente in
materia di appalti pubblici, il possesso dei requisiti richiesti al "terzo
responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico è
dimostrato mediante l'iscrizione ad albi nazionali tenuti dalla pubblica
amministrazione e pertinenti per categoria quali, ad esempio, l'albo nazionale
dei costruttori - categoria gestione e manutenzione degli impianti termici di
ventilazione e condizionamento, oppure mediante l'iscrizione ad elenchi
equivalenti dell'Unione europea, oppure mediante certificazione del soggetto, ai
sensi delle norme UNI EN ISO della serie 9.000, per l'attività di gestione e
manutenzione degli impianti termici, da parte di un organismo accreditato e
riconosciuto a livello italiano o europeo. In ogni caso il terzo responsabile o
il responsabile tecnico preposto deve possedere conoscenze tecniche adeguate
alla complessità dell'impianto o degli impianti a lui affidati”.
Art. 8 Controllo tecnico periodico e manutenzione
Il comma 4
dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.
412, è sostituito dai seguenti: 4. Le operazioni di controllo ed eventuale
manutenzione dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle
istruzioni tecniche per la regolazione, l'uso e la manutenzione elaborate dal
costruttore dell'impianto. Qualora non siano disponibili le istruzioni del
costruttore, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli
apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell'impianto termico devono essere
eseguite conformemente alle istruzioni tecniche elaborate dal fabbricante ai
sensi della normativa vigente, mentre le operazioni di controllo e manutenzione
delle restanti parti dell'impianto termico e degli apparecchi e dispositivi per
i quali non siano disponibili le istruzioni del fabbricante relative allo
specifico modello, devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la
periodicità prevista dalle vigenti normative UNI e CEI per lo specifico elemento
o tipo di apparecchio o dispositivo. In mancanza di tali specifiche indicazioni,
i controlli di cui all'allegato H devono essere effettuati almeno una volta
l'anno, fermo restando quanto stabilito ai commi 12 e 13. 4-bis. Al termine
delle operazioni di controllo e manutenzione dell'impianto, l'operatore ha
l'obbligo di redigere e sottoscrivere un rapporto da rilasciare al responsabile
dell'impianto, che deve sottoscriverne copia per ricevuta. L'originale del
rapporto sarà da questi conservato ed allegato al libretto di cui al comma 9.
Nel caso di impianti di riscaldamento unifamiliari, di potenza nominale del
focolare inferiore a 35 kW, il rapporto di controllo e manutenzione dovrà essere
redatto e sottoscritto conformemente al modello di cui all'allegato H al
presente decreto. Tale modello potrà essere modificato ed aggiornato, anche in
relazione al progresso della tecnica ed all'evoluzione della normativa nazionale
o comunitaria, dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
con proprio decreto o mediante approvazione di specifiche norme tecniche UNI.
Con la medesima procedura potranno essere adottati modelli standard per altre
tipologie di impianto”.
Art. 9 Comunicazione del terzo responsabile all'ente locale
competente
Il comma 6 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, è sostituito dal seguente: “6. Il terzo
eventualmente nominato responsabile dell'esercizio e della manutenzione
dell'impianto termico comunica entro sessanta giorni la propria nomina all'ente
locale competente per i controlli previsti al comma 3 dell'articolo 31 della
legge 9 gennaio 1991, n. 10. Al medesimo ente il terzo responsabile comunica
immediatamente eventuali revoche o dimissioni dall'incarico, nonchè eventuali
variazioni sia di consistenza che di titolarità dell'impianto”.
Art. 10 Affidamento delle operazioni di controllo e manutenzione e delega
delle responsabilità
Il comma 8 dell'articolo 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, è sostituito dal seguente:
“8. Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto, ove non
possieda i requisiti necessari o non intenda provvedere direttamente, affida le
operazioni di cui al comma 4 a soggetti abilitati alla manutenzione
straordinaria degli impianti di cui alla lettera c) dell'articolo 1, comma 1,
della legge 5 marzo 1990, n. 46. Nel caso di impianti termici a gas il soggetto
deve essere abilitato anche per gli impianti di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera e) della medesima legge 5 marzo 1990, n. 46. Nel caso di impianti
termici unifamiliari con potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW, la
figura del responsabile dell'esercizio e della manutenzione si identifica con
l'occupante che può, con le modalità di cui al comma 1, delegarne i compiti al
soggetto cui è affidata con continuità la manutenzione dell'impianto, che assume
pertanto il ruolo di terzo responsabile, fermo restando che l'occupante stesso
mantiene in maniera esclusiva le responsabilità di cui al comma 7. Al termine
dell'occupazione è fatto obbligo all'occupante di consegnare al proprietario o
al subentrante il "libretto di impianto prescritto al comma 9, debitamente
aggiornato, con gli eventuali allegati”.
Art. 11 Compilazione dei libretti di centrale e d'impianto
Il comma
11 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993,
n. 412, è sostituito dal seguente: “11. La compilazione iniziale del libretto
nel caso di impianti termici di nuova installazione sottoposti a
ristrutturazione, e per impianti termici individuali anche in caso di
sostituzione dei generatori di calore, deve essere effettuata all'atto della
prima messa in servizio, previo rilevamento dei parametri di combustione, dalla
ditta installatrice che, avendo completato i lavori di realizzazione
dell'impianto termico, è in grado di verificarne la sicurezza e funzionalità nel
suo complesso, ed è tenuta a rilasciare la dichiarazione di conformità di cui
all'articolo 9 della legge 5 marzo 1990, n. 46, comprensiva, se del caso, dei
riferimenti di cui alla nota 7 del modello di dichiarazione allegato al decreto
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 febbraio 1992,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 1992. Copia della
scheda identificativa dell'impianto contenuta nel libretto, firmata dal
responsabile dell'esercizio e della manutenzione, dovrà essere inviata all'ente
competente per i controlli di cui al comma 18. La compilazione iniziale del
libretto, previo rilevamento dei parametri di combustione, per impianti
esistenti all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento nonchè la
compilazione per le verifiche periodiche previste dal presente regolamento è
effettuata dal responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto
termico. Il libretto di centrale ed il libretto di impianto devono essere
conservati presso l'edificio o l'unità immobiliare in cui è collocato l'impianto
termico. In caso di nomina del terzo responsabile e successiva rescissione
contrattuale, il terzo responsabile è tenuto a consegnare al proprietario o
all'eventuale terzo responsabile subentrante l'originale del libretto, ed
eventuali allegati, il tutto debitamente aggiornato”.
Art. 12 Rendimento minimo di combustione in opera
Il comma 14
dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.
412, è sostituito dal seguente: “14. Il rendimento di combustione, rilevato nel
corso delle verifiche di cui ai commi 12 e 13, misurato alla massima potenza
termica effettiva del focolare nelle condizioni di normale funzionamento, in
conformità alle vigenti norme tecniche UNI, deve risultare: a. per i generatori
di calore ad acqua calda installati antecedentemente al 29 ottobre 1993, non
inferiore di tre punti percentuali rispetto al valore minimo del rendimento
termico utile alla potenza nominale previsto ai sensi dell'articolo 6 per
caldaie standard della medesima potenza; b. per i generatori di calore ad acqua
calda installati a partire dal 29 ottobre 1993, non inferiore al valore minimo
del rendimento termico utile alla potenza nominale previsto ai sensi
dell'articolo 6 del presente decreto per caldaie standard della medesima
potenza; c. per generatori di calore ad aria calda installati antecedentemente
al 29 ottobre 1993, non inferiore a sei punti percentuali rispetto al valore
minimo del rendimento di combustione alla potenza nominale indicato all'allegato
E; d. per generatori di calore ad aria calda installati a partire dal 29 ottobre
1993, non inferiore a tre punti percentuali rispetto al valore minimo del
rendimento di combustione alla potenza nominale indicato all'allegato E”.
Art. 13 Controlli degli enti locali
Il comma 18 dell'articolo 11
del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, è sostituito
dal seguente: “18. Ai sensi dell'art. 31, comma 3 della legge 9 gennaio 1991, n.
10, i comuni con più di quarantamila abitanti e le province per la restante
parte del territorio, in un quadro di azioni che vedano l'Ente locale promuovere
la tutela degli interessi degli utenti e dei consumatori, ivi comprese
informazione, sensibilizzazione ed assistenza all'utenza, effettuano, con
cadenza almeno biennale e con onere a carico degli utenti ed anche avvalendosi
di organismi esterni aventi specifica competenza tecnica, i controlli necessari
ad accertare l'effettivo stato di manutenzione e di esercizio dell'impianto
termico. I risultati dei controlli eseguiti sugli impianti termici devono essere
allegati al libretto di centrale o al libretto di impianto di cui al comma 9,
annotando i riferimenti negli spazi appositamente previsti. Entro il 31 dicembre
2000 gli enti di cui sopra inviano alla regione di appartenenza, e per
conoscenza al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, una
relazione sulle caratteristiche e sullo stato di efficienza e manutenzione degli
impianti termici nel territorio di propria competenza, con particolare
riferimento alle risultanze dei controlli effettuati nell'ultimo biennio. La
relazione sarà aggiornata con frequenza biennale”.
Art. 14 Controlli degli enti locali attraverso organismi esterni
Il
comma 19 dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto
1993, n. 412, è sostituito dal seguente: “19. In caso di affidamento ad
organismi esterni dei controlli di cui al comma 18, i comuni e le province
competenti dovranno stipulare con detti organismi apposite convenzioni, previo
accertamento che gli stessi soddisfino, con riferimento alla specifica attività
prevista, i requisiti minimi di cui all'allegato I al presente decreto. L'ENEA,
nell'ambito dell'accordo di programma con il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato di cui all'articolo 3 della legge 9 gennaio 1991,
n. 10, o su specifica commessa, fornisce agli enti locali che ne facciano
richiesta assistenza per l'accertamento dell'idoneità tecnica dei predetti
organismi”.
Art. 15 Procedura di verifica e controllo per impianti
unifamiliari
Il comma 20 dell'articolo 11 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, è sostituito dal seguente: “20.
Limitatamente agli impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW,
gli enti di cui al comma 18 possono, nell'ambito della propria autonomia, con
provvedimento reso noto alle popolazioni interessate, al Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e all'ENEA, stabilire che i
controlli si intendano effettuati nei casi in cui i manutentori degli impianti
termici o i terzi responsabili dell'esercizio e manutenzione o i proprietari
degli stessi trasmettano, con le modalità ed entro i termini stabiliti dal
provvedimento medesimo, apposita dichiarazione, redatta secondo il modello di
cui all'allegato H, con timbro e firma del terzo responsabile o dell'operatore,
nel caso la prima figura non esista per l'impianto specifico, e con connessa
assunzione di responsabilità, attestante il rispetto delle norme del presente
regolamento, con particolare riferimento ai risultati dell'ultima delle
verifiche periodiche di cui al comma 12. Gli enti di cui al comma 18 possono
altresì stabilire, per manutentori e terzi responsabili, l'obbligo di consegna
periodica delle dichiarazioni di cui sopra su supporto informatico
standardizzato. Gli enti, qualora ricorrano alla forma di verifica prevista al
presente comma, devono comunque effettuare annualmente controlli tecnici a
campione su almeno il 5% degli impianti di potenza nominale del focolare
inferiore a 35 kW esistenti sul territorio, scegliendoli tra quelli per i quali
sia pervenuta nell'ultimo biennio la dichiarazione di avvenuta manutenzione, ai
fini del riscontro della veridicità della dichiarazione stessa, provvedendo
altresì ad effettuare, nei termini previsti dall'articolo 31, comma 3, della
legge 9 gennaio 1991, n. 10, i controlli su tutti gli impianti termici per i
quali la dichiarazione di cui sopra risulti omessa o si evidenzino comunque
situazioni di non conformità alle norme vigenti. Gli enti locali, al fine di
massimizzare l'efficacia della propria azione, possono programmare i predetti
controlli a campione dando priorità agli impianti più vecchi o per i quali si
abbia comunque una indicazione di maggiore criticità, avendo peraltro cura di
predisporre il campione in modo da evitare distorsioni di mercato. In conformità
al principio stabilito dal comma 3, articolo 31, della legge 9 gennaio 1991, n.
10, gli oneri per la effettuazione dei controlli a campione sono posti a carico
di tutti gli utenti che presentino detta dichiarazione, con opportune procedure
definite da ciascun ente locale nell'ambito della propria autonomia”.
Art. 16 Competenza delle regioni
Le disposizioni di cui ai commi
18, 19 e 20 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 26
agosto 1993, n. 412, si applicano fino all'adozione dei provvedimenti di
competenza delle regioni, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Nell'ambito delle funzioni di coordinamento
ed assistenza agli enti locali ivi previste, le regioni promuovono altresì, nel
rispetto delle rispettive competenze, l'adozione di strumenti di raccordo che
consentano la collaborazione e l'azione coordinata tra i diversi enti ed organi
preposti, per i diversi aspetti, alla vigilanza sugli impianti termici.
Art. 17 Istituzione o completamento del catasto degli impianti
termici
Al fine di costituire il catasto degli impianti o di completare
quello già esistente all'atto della data di entrata in vigore del presente
decreto, gli Enti locali competenti possono richiedere alle società
distributrici di combustibile per il funzionamento degli impianti di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, che sono tenute
a provvedere entro 90 giorni, di comunicare l'ubicazione e la titolarità degli
impianti da esse riforniti nel corso degli ultimi dodici mesi; i comuni
trasmettono i suddetti dati alla provincia ed alla regione, anche in via
informatica.
Art. 18 Allegati
Al decreto del Presidente della Repubblica 26
agosto 1993, n. 412, dopo l'allegato G, sono inseriti gli allegati H ed I al
presente decreto. Il punto 1 dell'allegato E del decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, è soppresso.
Art. 19 Norma transitoria
Le attività di verifica ai sensi
dell'articolo 31, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, avviate prima
della data di entrata in vigore del presente decreto conservano la loro validità
e possono essere portate a compimento secondo la normativa preesistente.