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Decreto legislativo concernente: "Modifiche e
integrazioni al D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 recante attuazione della direttiva
92/57/Cee concernente prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare
nei cantieri temporanei o mobili", approvato lunedì 15 novembre 1999 in via
definitiva dal consiglio dei ministri.
ART. 1
1. All'art.1, comma 3, del dlgs 14 agosto 1996, n.
494, sono aggiunte le seguenti lettere:
"e-bis) ai lavori svolti in
mare;
e-ter) alle attività svolte in studi teatrali, cinematografici,
televisivi o in altri luoghi in cui si effettuano riprese, purché tali attività
non implichino l'allestimento di un cantiere temporaneo o
mobile.".
ART. 2
1. All'art.2, comma1, del dlgs n. 494
del 1996, sono apportate le seguenti modifiche:
a. la lettera a) è
sostituita dalla seguente: "a) cantiere temporaneo o mobile, in appresso
denominato "cantiere": qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di
ingegneria civile il cui elenco è riportato all'allegato I;";
b. alla
lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel caso di appalto di
opera pubblica il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di
spesa relativo alla gestione dell'appalto;";
c. la lettera c) è sostituita
dalla seguente: "c) responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato
dal committente ai fini della progettazione o dell'esecuzione o del controllo
dell'esecuzione dell'opera. Nel caso di appalto di opera pubblica, il
responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art.7 della legge 11 febbraio
1994, n.109 e successive modifiche;";
d. la lettera f) è sostituita dalla
seguente: "f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la
realizzazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per l'esecuzione
dei lavori: soggetto, diverso dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice,
incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei
compiti di cui all'art.5.";
e. dopo la lettera f), sono aggiunte le
seguenti:
"f-bis) uomini-giorno: entità presunta del cantiere rappresentata
dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi,
previste per la realizzazione dell'opera;
f-ter) piano operativo di
sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige,
in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'art.4 del dlgs 19
settembre 1994, n. 626 e successive modifiche.".
ART.
3
1. All'art.3 del dlgs n. 494 del 19996, sono apportate le seguenti
modifiche:
a. il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Il committente o
il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell'opera, e in
particolare al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e
nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle
misure generali di tutele di cui all'art.3 del dlgs n. 626 del 1994. Al fine di
permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei
lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o
successivamente tra loro, il committente o il responsabile dei lavori prevede
nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro.";
b. il comma 2 è
sostituito dal seguente:
"2. Il committente o il responsabile dei lavori,
nella fase della progettazione dell'opera, valuta i documenti di cui all'art.4,
comma 1, lettere a) e b)";
c. il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3.
Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non
contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, contestualmente
all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la
progettazione in ognuno dei seguenti casi:
a. nei cantieri la cui entità
presunta è pari o superiore a 200 uomini-giorno;
b. nei cantieri i cui
lavori comportano i rischi particolari elencati nell'allegato II.";
d. il
comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Nei casi di cui al comma 3, il
committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori,
designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, che deve essere in possesso
dei requisiti di cui all'art.10.";
e. dopo il comma 4, è aggiunto il
seguente:
"4-bis. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel
caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei
lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.";
f. il comma 8 è
sostituito dal seguente;
"8. Il committente o il responsabile dei lavori,
anche nel caso di affidamento dei lavori a un'unica impresa:
a. verifica
l'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori
autonomi in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso l'iscrizione alla
camera di commercio, industria e artigianato;
b. chiede alle imprese
esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica,
corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto
nazionale della Previdenza Sociale (INPS), All'Istituto Nazionale Assicurazione
Infortuni sul Lavoro (INAIL) e alle casse edili ,nonché una dichiarazione
relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti.".
ART. 4
1. All'art.4 del decreto legislativo n. 494 del
1996 sono apportate le seguenti modifiche:
a. il comma 1 è sostituito dal
seguente:
"1. Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della
richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la
progettazione:
b. redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all.
art.12, comma 1;
c. predispone un fascicolo contenente le informazioni utili
ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i
lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e
dell'allegato II al documento Ue 26/o5/93. Il fascicolo non è predisposto nel
caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all.art.31, lettera a), della
legge 5 agosto 1978, n. 457.";
d. il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con i ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della
sanità e dei lavori pubblici, sentita la commissione consultiva permanente per
la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro di cui all'art.393 del
decreto del presidente della repubblica 27 aprile 1955, n.547, come sostituito e
modificato dal decreto legislativo n.626 del 1194, in seguito denominata
"commissione prevenzione infortuni", sono definiti i contenuti del fascicolo di
cui al comma 1, lettera b).".
2. Il decreto di cui all'art.4, comma 3, del
decreto legislativo n.494 del decreto legislativo n.494 del 1996 è adottato
entro il termine dei sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto.
ART. 5
1. All'art.5 del decreto legislativo n.494 del1996
sono apportate le seguenti modifiche:
d. al comma 1:
1. la lettera a) è
sostituita dalla seguente: "a) verificare, con opportune azioni di coordinamento
e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori
autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e
di coordinamento di cui all'art.12 e la corretta applicazione delle relative
procedure di lavoro;";
2. la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b)
verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come
piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui
all'art.12, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, e adeguare il piano di
sicurezza e coordinamento e il fascicolo di cui all'art.4, comma 1, lettera b),
in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute
valutando le proposte delle imprese esecutrici adeguino, se necessario, i
rispettivi piani operativi di sicurezza;";
3. la lettera d) è sostituita
dalla seguente: "d) verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra
le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti
della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;";
4. la lettera e) è sostituita dalla seguente: "e) segnalare al committente o
al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai
lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni, degli
artt.7, 8 e 9, e alle prescrizioni del piano di cui all'art.12 e proporre la
sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi
del cantiere o la risoluzione del contratto.
Nel caso in cui il committente
o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla
segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione
provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla Azienda unità sanitaria
locale territoriale competente e alla Direzione provinciale del lavoro;";
5.
la lettera f) è sostituita dalla seguente: "f) sospendere in caso di pericolo
grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla
verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.";
b)dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: "1-bis. Nei casi di cui
all'art.3, comma 4-bis, il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i
compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e
predispone il fascicolo, di cui all'art.4, comma 1, lettere a) e b).";
c)i
commi 2 e 3 sono soppressi.
ART. 6
1. L'art.6 del dlgs n.
494 del 1996 è stato sostituito dal seguente:
"Art.6. Responsabilità dei
committenti e dei responsabili dei lavori .
1. Il committente è esonerato
dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente
all'incarico conferito al responsabile dei lavori.
2. La designazione del
coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione non
esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità
connesse alla verifica e all'adempimento degli obblighi di cui agli artt.4,
comma 1, e 5, comma 1, lettera a).".
ART. 7
1. All'art.8, comma 1, del dlgs n.494 del 1996
l'alinea è sostituita dalla seguente:
"1. I datori di lavoro delle imprese
esecutrici, durante l'esecuzione dell'opera, osservano le misure generali di
tutela di cui all'art.3 del dlgs n.626 del 1994, e curano, ciascuno per la parte
di competenza, in particolare:".
ART. 8
1. All'art.9 del dlgs n. 494 del 1996 sono
apportate le seguenti modifiche:
a. al comma 1, l'alinea è sostituita dalla
seguente:
"1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici, anche nel caso in
cui nel cantiere operi un'unica impresa, anche familiare o con meno di dieci
addetti:";
d. al comma 1, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
"2.
L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del
piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art.12 e la redazione del piano
operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere
interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'art.4, commi 1, 2 e 7, e
all'art.7, comma 1, lettera b), del dlgs n.626 del 1994.".
ART.9
1. All'articolo 10 del decreto legislativo n. 494
del 1996 sono apportate le seguenti modifiche:
a. al comma 1, la lettera a)
è sostituita dalla seguente:
"a) diploma di laurea in ingegneria,
architettura, geologia, scienze agrarie o scienze forestali, nonché attestazione
da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di
attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;";
b. al
comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: "c) diploma di geometra o
perito industriale o perito agrario o agrotecnico o attestazione da parte di
datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di attività lavorativa
nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.";
c. il comma 2 è
sostituito dal seguente:
"2. I soggetti di cui al comma 1 devono essere,
altresì, in possesso di attestato di frequenza di specifico corso in materia di
sicurezza organizzato dalle regioni mediante le strutture tecniche operanti nel
settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via
alternativa dall'Ispesl, dall'Inail, dall'Istituto italiano di medicina sociale,
dai rispettivi ordini e collegi professionali, dalle università, dalle
associazioni sindacali dei datori di lavoro o dagli organismi paritetici
istituiti nel settore dell'edilizia.".
ART.10
1. All'art.11 del citato decreto legislativo n.
494 del 1996, il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Il committente o il
responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori trasmette all'Azienda
unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente
competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all'allegato III
nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:
a. caratteri di cui
all'articolo 3, comma 3;
b. cantieri che, inizialmente non soggetti
all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lettera a) per
effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera.";
c. cantieri in cui
opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200
uomini-giorno."
ART.11
1. L'articolo 12 del decreto legislativo n. 494
del 1996, è sostituito dal seguente:
"1. Il piano contenente
l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti
procedure, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la
durata dei lavori, il delle norme rispetto per la prevenzione degli infortuni e
la tutela della salute dei lavoratori, nonché la stima dei relativi costi che
non sono soggetti al ribasso delle offerte delle imprese esecutrici. Il piano
contiene altresì le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla presenza
simultanea o successiva di più imprese o dei lavoratori autonomi ed è redatto al
fine di prevedere, quando ciò risulti necessario, l'utilizzazione di impianti
comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva. Il
piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla
complessità dell'opera da realizzare e alle eventuali fasi critiche del processo
di costruzione. In particolare il piano contiene, in relazione alla tipologia
del cantiere interessato, i seguenti elementi:
a. modalità da seguire per la
recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni;
b. protezioni o
misure di sicurezza contro i possibili rischi provenienti dall'ambiente esterno;
c. servizi igienico-assistenziali;
d. protezioni o misure di sicurezza
connesse alla presenza nell'area del cantiere di linee aeree e condutture
sotterranee;
e. viabilità principale di cantiere;
f. impianti di
alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas, ed energia di
qualsiasi tipo;
g. impianti di terra e di protezione contro le scariche
atmosferiche;
h. misure generali di protezione contro il rischio di
seppellimento da adottare negli scavi;
i. misure generali da adottare contro
il rischio di annegamento;
l. misure generali di protezione da adottare
contro il rischio di caduta dall'alto;
m. misure per assicurare la salubrità
dell'aria nei lavori in galleria;
n. misure per assicurare la stabilità
della volta nei lavori in galleria;
o. misure generali di sicurezza da
adottare nel caso di estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalità tecniche
di attuazione siano definite in fase di progetto;
p. misure di sicurezza
contro i possibili rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e
materiali pericolosi utilizzati in cantiere;
q. disposizioni per dare
attuazione a quanto previsto dall'articolo 14;
r. disposizioni per dare
attuazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera c);
s.
valutazione, in relazione alla tipologia dei lavori, delle spese prevedibili per
l'attuazione dei singoli elementi del piano;
t. misure generali di
protezione da adottare contro gli sbalzi eccessivi di temperatura.
2. Il
piano di sicurezza e coordinamento è parte integrante del contratto di appalto.
3. I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono
tenuti ad attuare quanto previsto nel piano di cui al comma 1 e nel piano
operativo di sicurezza.
4. i datori di lavoro delle imprese esecutrici
mettono a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del piano di
sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza almeno dieci
giorni prima dell'inizio dei lavori.
5. L'impresa che si aggiudica i lavori
può presentare al coordinatore per l'esecuzione proposte di integrazione al
piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la
sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le
eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi
pattuiti.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai
lavori la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire incidenti
imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio.
ART.12
1. L'articolo 13 del decreto legislativo n. 494
del 1996, è sostituito dal seguente:
"Art.13. Obblighi di trasmissione. 1.
Il committente o il responsabile dei lavori trasmette il piano di sicurezza e di
coordinamento a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione
dei lavori. In caso di appalto di opera pubblica si considera trasmissione la
messa a disposizione del piano a tutti i concorrenti alla gara di appalto.
2.
Prima dell'inizio dei lavori l'impresa aggiudicataria trasmette il piano di cui
al comma 1 alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi.
3. Prima
dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice trasmette il
proprio piano operativo di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione".
ART.13
1. All'articolo 14 del decreto legislativo n. 494
del 1996 sono apportate le seguenti modifiche:
a. il comma 1 è sostituito
dal seguente: "1. Prima dell'accettazione del piano di sicurezza e di
coordinamento di cui all'articolo 12 e delle modifiche significative apportate
allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice consulta il
rappresentante per la sicurezza e gli fornisce eventuali chiarimenti sul
contenuto del piano. Il rappresentante per la sicurezza può formulare proposte a
riguardo.";
b. il comma 2 è soppresso.
ART.14
1. All'articolo 16 del decreto legislativo n. 494
del 1996, il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Sul rapporto di
valutazione di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n.
277, va riportata la fonte documentale cui si è fatto riferimento.".
ART.15
All'articolo 17 del decreto legislativo n. 494 del
1996, sono apportate le seguenti modifiche:
a. il comma 1 è sostituito dal
seguente:
"1. Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori è inferiore ai
200 giorni lavorativi, l'adempimento di quanto previsto dall'articolo 14
costituisce assolvimento dell'obbligo di riunione di cui all'articolo 11 del
decreto legislativo n. 626 del 1994, salvo motivata richiesta del rappresentante
per la sicurezza.";
b. il comma 2 è sostituito dal seguente:
"2. Nei
cantieri la cui durata presunta dei lavori è inferiore ai 200 giorni lavorativi
ove sia prevista la sorveglianza sanitaria di cui al titolo I, capo IV, del
decreto legislativo n. 626 del 1994, la visita del medico competente agli
ambienti di lavoro in cantieri aventi caratteristiche analoghe a quelli già
visitati dallo stesso medico competente e gestiti dalle stesse imprese, può
essere sostituita o integrata, a giudizio del medico competente, con l'esame di
piani di sicurezza relativi ai cantieri in cui svolgono la loro attività i
lavoratori soggetti alla sua sorveglianza.".
ART.16
1. L'articolo 20 del decreto legislativo n. 494
del 1996, è sostituito dal seguente:
"Art.20. Sanzioni relative agli
obblighi dei committenti o dei responsabili dei lavori. 1. Il committente o il
responsabile dei lavori sono puniti:
a. con l'arresto da tre mesi a sei mesi
o con l'ammenda da lire 3 milioni a lire 8 milioni per la violazione degli
articoli 3, commi 1, secondo periodo, 3, 4 e 4-bis; 6 comma 2;
b. con
l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire 5
milioni per la violazione dell'articolo 3, comma 8, lettera a);
c. con la
sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1 milione a lire 6 milioni per la
violazione degli articoli 11, comma 1, 13, comma 1.".
ART.17
1. All'articolo 21 comma 2, del decreto
legislativo n. 494 del 1996, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
"a),
con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire 3 milioni a lire 8
milioni per la violazione dell'articolo 5, comma 1, lettere a), b), c), e), ed
f) e comma 1-bis;".
ART.18
1. L'articolo 22 del decreto legislativo n. 494
del 1996, è sostituito dal seguente:
"Art.22. Sanzioni relative agli
obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti.
1. I datori di
lavoro delle imprese esecutrici e, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e
competenze, i dirigenti e i preposti che dirigono o sovrintendono le attività
delle imprese stesse, sono tenuti all'osservanza delle pertinenti disposizioni
del presente decreto.
2. Il datore di lavoro è punito con l'arresto da due a
quattro mesi o con l'ammenda da 2 a 5 milioni per la violazione dell'articolo
14, comma 1, primo periodo.
3. Il datore di lavoro e il dirigente sono
puniti:
a. con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire 3 milioni
a lire 8 milioni per la violazione degli articoli 9, comma 1, lettera a); 12,
comma 3;
b. con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1 milione a
lire 6 milioni per la violazione degli articoli 12, comma 4; 13, commi 2 e 3.
4. I preposti sono puniti con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da
lire 500 mila a lire 2 milioni per la violazione degli articoli 9, comma 1,
lettera a), 12, comma 3.
ART.19
1. L'articolo 23 del decreto legislativo n. 494
del 1996, è sostituito dal seguente:
"Art.23. Contravvenzioni commesse dai
lavoratori autonomi.
1. I lavoratori autonomi sono puniti con l'arresto fino
a un mese o con l'ammenda da lire 300 mila a lire 1 milione per la violazione
degli articoli 7, comma 1, e 12, comma 3.".
ART.20
1. Dopo l'articolo 23 del decreto legislativo n.
494 del 1996, è inserito il seguente:
"Art.23-bis. Estinzione delle
contravvenzioni.
1. Alle contravvenzioni di cui agli articoli 20, comma 1,
lettere a) e b); 21, commi 1 e 2; 22, commi 2 e 3, lettera a), e 4; 23, comma 1,
si applicano le disposizioni del capo II del decreto legislativo 19 dicembre
1994, n.758.".
ART.21
1. L'allegato I del decreto legislativo n. 494 del
1996, è sostituito dal seguente:
"Allegato I
Elenco dei lavori edili o di
ingegneria civile di cui all'articolo 2, lettera a)
1. I lavori di
costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento,
ristrutturazione, o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo
smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento
armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche,
le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie,
idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori
edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e
di sterro.
2. Sono inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria
civile gli scavi, e il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati
utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile".
2.
All'allegato II, punto 4 dopo la parola "elettriche" sono aggiunte le seguenti:
"aree a conduttori nudi in".
ART.22
1. I contenuti minimi del piano di sicurezza e di
coordinamento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 494 del 1996, e
l'indicazione della stima dei costi della sicurezza, sono definiti con il
regolamento previsto dall'articolo 31, comma 1, della legge n. 109 del 1994 e
successive modifiche.
ART.23
1. Con uno o più decreti del ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con i ministri della sanità e dei lavori
pubblici, sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli
infortuni e l'igiene del lavoro di cui all'articolo 26 del decreto legislativo
n. 626 del 1994, e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
modificati i contenuti dell'allegato V del decreto legislativo n. 494 del 1996 e
sono definiti:
a. i lavori edili o di ingegneria civile al coordinamento dei
quali sono abilitati i soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, del dlgs n. 494
del 1996, come modificato dal presente decreto, in relazione alle specifiche
competenze connesse al titolo di studio;
b. i livelli di formazione e
qualificazione dei coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione di cui
al decreto legislativo n. 494 del 1996, in relazione alla tipologia dei lavori
da svolgere nel cantiere. Sono validi i corsi di formazione completati entro la
data di entrata in vigore del decreto di cui al presente articolo.
ART.24
1. L'articolo 15 del decreto legislativo n. 494
del 1996, è abrogato.
ART.25
1. Salvo quanto previsto al comma 2, le
disposizioni del presente decreto trovano applicazione nei casi in cui alla data
di entrata in vigore del presente decreto non si sia conclusa la fase di
progettazione.
2. Nelle ipotesi in cui l'incarico di progettazione esecutiva
sia stato affidato prima del 24 marzo 1997 e sia stata conclusa la fase di
progettazione alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applica la
normativa vigente al momento dell'affidamento dell'incarico.
3. Ai fini
delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 la fase di progettazione si intende
conclusa:
a. nel caso di appalti pubblici, con approvazione del progetto
esecutivo;
b. in tutti gli altri casi, con la presentazione, alle autorità
competenti per il controllo dei lavori edili o di ingegneria civile, delle
prescritte istanze per l'esecuzione dei lavori: nel caso di lavori di
manutenzione, alla data dell'atto di affidamento dei lavori stessi.
ART.26
1. Le disposizioni del presente decreto entrano in
vigore tre mesi dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della repubblica
italiana.