Decreto del 30-04-99 Ascensori
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile
1999, n. 162
Regolamento recante norme per l'attuazione della
direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la
concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa
licenza di esercizio.
(Gazzetta Ufficiale n. 134 del 10 giugno 1999 )
.Omissis.
Capo I
Art. 1. Ambito di
applicazione
1. Le norme del presente regolamento si applicano agli
ascensori, in servizio permanente negli edifici e nelle costruzioni, nonché ai
componenti di sicurezza, utilizzati in tali ascensori ed elencati nell'allegato
IV.
2. Rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento gli
ascensori a pantografo e gli altri ascensori che si spostano lungo un percorso
perfettamente definito nello spazio, pur non spostandosi lungo guide
rigide.
3. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente
regolamento:
a) gli impianti a fune, comprese le funicolari, per il trasporto
di persone;
b) gli ascensori specificamente progettati e costruiti per scopi
militari o per il mantenimento dell'ordine pubblico;
c) gli ascensori al
servizio di pozzi miniera;
d) gli elevatori di scenotecnica;
e) gli
ascensori installati in mezzi di trasporto;
f) gli ascensori collegati ad una
macchina e destinati esclusivamente all'accesso al posto di lavoro;
g) i
treni a cremagliera;
h) gli ascensori da cantiere.
Art. 2. Definizioni
1. Ai fini del presente
regolamento, si intende per:
a) ascensore: un apparecchio a motore che
collega piani definiti mediante una cabina che si sposta lungo guide rigide e la
cui inclinazione sull'orizzontale e' superiore a 15 gradi, destinata al
trasporto di persone, di persone e cose, o soltanto di cose se la cabina e'
accessibile, ossia se una persona puo' entrarvi senza difficolta', e munita di
comandi situati al suo interno o alla portata di una persona che si trova al suo
interno;
b) montacarichi: un apparecchio a motore di portata non inferiore a
chilogrammi 25 che collega piani definiti mediante una cabina che si sposta
lungo guide rigide e la cui inclinazione sull'orizzontale e' superiore a 15
gradi, destinata al trasporto di sole cose, inaccessibile alle persone o, se
accessibile, non munita di comandi situati al suo interno o alla portata di una
persona che si trova al suo interno;
c) installatore dell'ascensore: il
responsabile della progettazione, della fabbricazione, dell'installazione e
della commercializzazione dell'ascensore, che appone la marcatura CE e redige la
dichiarazione CE di conformita';
d) commercializzazione: la prima immissione
sul mercato dell'Unione europea, a titolo oneroso o gratuito, di un ascensore o
di un componente di sicurezza per la sua distribuzione o impiego;
e)
componenti di sicurezza: i componenti elencati nell'allegato IV;
f)
fabbricante dei componenti di sicurezza: il responsabile della progettazione e
della fabbricazione dei componenti di sicurezza, che appone la marcatura CE e
redige la dichiarazione CE di conformita';
g) ascensore modello: un
ascensore rappresentativo la cui documentazione tecnica indica come saranno
rispettati i requisiti essenziali di sicurezza negli ascensori derivati
dall'ascensore modello, definito in base a parametri oggettivi e che utilizza
componenti di sicurezza identici. Nella documentazione tecnica sono chiaramente
specificate, con indicazione dei valori massimi e minimi, tutte le varianti
consentite tra l'ascensore modello e quelli derivati dallo stesso. E' permesso
dimostrare con calcoli o in base a schemi di progettazione la similarita' di una
serie di dispositivi o disposizioni rispondenti ai requisiti essenziali di
sicurezza;
h) messa in esercizio: la prima utilizzazione dell'ascensore o
del componente di sicurezza;
i) modifiche costruttive non rientranti
nell'ordinaria o straordinaria manutenzione, in particolare:
1) il
cambiamento della velocita';
2) il cambiamento della portata;
3) il
cambiamento della corsa;
4) il cambiamento del tipo di azionamento, quali
quello idraulico o elettrico;
5) la sostituzione del macchinario, della
cabina con la sua intelaiatura, del quadro elettrico, del gruppo
cilindropistone, delle porte di piano, delle difese del vano e di altri
componenti principali;
l) norme armonizzate: le disposizioni di carattere
tecnico adottate dagli organismi di normazione europea su mandato della
Commissione europea e da quest'ultima approvate, i cui riferimenti sono
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee e trasposte in una
norma nazionale;
m) ascensori e montacarichi in servizio privato: gli
ascensori e montacarichi installati in edifici pubblici o privati, a scopi ed
usi privati, anche se accessibili al pubblico.
Art. 3. Dimostrazione di prototipi
1. E'
consentita la presentazione, in particolare in occasione di fiere, esposizioni e
dimostrazioni di ascensori o di componenti di sicurezza non conformi alle
disposizioni del presente regolamento, purche' l'apparecchio non sia messo in
uso e un apposito cartello indichi chiaramente la non conformita' dell'ascensore
o dei componenti di sicurezza e l'impossibilita' di acquistarli prima che siano
resi conformi dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nel territorio
dell'Unione europea.
Art. 4. Requisiti essenziali di sicurezza e di tutela
della salute
1. Gli ascensori e i componenti di sicurezza cui si
applica il presente regolamento devono rispondere ai requisiti essenziali di
sicurezza e di tutela della salute previsti nell'allegato I.
2. Gli
ascensori e i componenti di sicurezza muniti della marcatura CE e accompagnati
dalla dichiarazione CE di conformita' di cui all'allegato II sono considerati
conformi a tutte le prescrizioni del presente regolamento.
3. Ogni altra
apparecchiatura destinata, per dichiarazione del fabbricante o del suo
mandatario stabilito nel territorio dell'Unione europea, ad essere incorporata
in un ascensore cui si applica il presente regolamento, puo' essere liberamente
commercializzata.
4. La persona responsabile della realizzazione
dell'edificio o della costruzione e l'installatore dell'ascensore devono
comunicarsi reciprocamente gli elementi necessari e devono prendere le misure
adeguate per garantire il corretto funzionamento e la sicurezza di utilizzazione
dell'impianto.
5. I soggetti cui al comma 4 devono assicurare che
all'interno dei vani di corsa previsti per gli ascensori non vi siano tubazioni
o installazioni diverse da quelle necessarie al funzionamento o alla sicurezza
dell'impianto.
Art. 5. Norme armonizzate e disposizioni di carattere
equivalente
1. Le norme tecniche nazionali che traspongono le norme
armonizzate sono pubblicate, con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
2. Quando una norma nazionale che recepisce una norma armonizzata
prevede uno o piu' requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute,
l'ascensore costruito in conformita' di tale norma si considera conforme ai
suddetti requisiti. Si considera altresi' conforme ai requisiti di cui si tratta
il componente di sicurezza atto a consentire all'ascensore su cui sia
correttamente montato di rispondere agli stessi requisiti.
3. In assenza di
norme armonizzate, con regolamento adottato con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana le norme tecniche nazionali, che sono
importanti o utili per la corretta applicazione dei requisiti essenziali di
sicurezza di cui all'allegato I.
4. Gli enti normatori italiani di cui alla
legge 21 giugno 1986, n. 317, adottano le procedure necessarie per consentire
alle parti sociali la partecipazione nel processo di elaborazione e controllo
delle norme armonizzate in materia di ascensori.
5. Il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, se le norme armonizzate non
appaiono rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della
salute, provvede ad adire il comitato istituito dalla direttiva 83/189/CEE.
Art. 6. Procedura di valutazione della conformita'
1. Prima della commercializzazione dei componenti di sicurezza
elencati nell'allegato IV, il fabbricante di un componente di sicurezza o il suo
mandatario stabilito nella Comunita' devono:
a) presentare il modello del
componente di sicurezza per un esame CE del tipo conforme all'allegato V e
sottoporlo a controlli della produzione da parte di un organismo notificato ai
sensi dell'allegato XI, oppure presentare il modello del componente di sicurezza
per un esame CE del tipo conforme all'allegato V e applicare un sistema di
garanziaqualita' conforme all'allegato VIII per il controllo della produzione
oppure applicare un sistema di garanziaqualita' completo conforme all'allegato
IX;
b) apporre la marcatura CE su ciascun componente di sicurezza e redigere
una dichiarazione di conformita' recante gli elementi indicati nell'allegato II,
tenendo conto delle prescrizioni previste negli allegati VIII, IX, XI di
riferimento;
c) conservare una copia della dichiarazione di conformita' per
dieci anni a decorrere dall'ultima data di fabbricazione del componente di
sicurezza.
2. Prima della commercializzazione ogni ascensore e' costruito,
installato e provato attuando una delle seguenti procedure:
a) di controllo
finale di cui all'allegato VI, oppure di garanzia di qualita' di cui
all'allegato XII, oppure di garanzia di qualita' di cui all'allegato XIV, se
progettato in conformita' ad un ascensore sottoposto all'esame CE del tipo di
cui all'allegato V, ovvero, se progettato in conformita' ad un ascensore modello
sottoposto all'esame CE del tipo di cui all'allegato V, ovvero, se progettato in
conformita' ad un ascensore per il quale sia stato attuato un sistema di
garanzia di qualita' conforme all'allegato XIII, integrato da un controllo del
progetto ove questo non sia interamente conforme alle norme armonizzate;
b)
di verifica dell'unita', di cui all'allegato X, ad opera di un organismo
notificato;
c) di garanzia di qualita' di cui all'allegato XIII, integrata
da un controllo del progetto se quest'ultimo non e' interamente conforme alle
norme armonizzate.
3. Le procedure relative alle fasi di progettazione e
costruzione e a quelle di installazione e prova, possono essere compiute sullo
stesso ascensore, se questo e' progettato in conformita' ad un ascensore
sottoposto all'esame CE del tipo di cui all'allegato V.
4. Nei casi di cui
al comma 2, lettera a), il responsabile del progetto fornisce al responsabile
della costruzione, dell'installazione e delle prove, tutta la documentazione e
le indicazioni necessarie affinche' queste operazioni si possano svolgere in
piena sicurezza.
5. In tutti i casi menzionati al comma 2, l'installatore
appone la marcatura CE all'ascensore e redige una dichiarazione di conformita'
recante gli elementi indicati nell'allegato II tenendo conto delle prescrizioni
previste nell'allegato di riferimento (allegato VI, X, XII, XIII, XIV),
conservandone una copia per dieci anni a decorrere dalla data di
commercializzazione dell'ascensore. La Commissione dell'Unione europea, gli
Stati membri e gli altri organismi notificati possono ottenere
dall'installatore, su richiesta, una copia della suddetta dichiarazione di
conformita' e dei verbali delle prove relative all'esame finale.
6. Quando
gli ascensori o i componenti di sicurezza costituiscono oggetto di altre
direttive comunitarie relative ad aspetti diversi e che prevedono l'apposizione
della marcatura CE, questa indica altresi' che gli ascensori o i componenti di
sicurezza si presumono conformi alle disposizioni di queste altre direttive.
7. Quando una o piu' delle direttive di cui al comma 6, lasciano al
fabbricante la facolta' di scegliere il regime da applicare durante un periodo
transitorio, la marcatura CE indica che gli ascensori o i componenti di
sicurezza sono conformi soltanto alle disposizioni delle direttive applicate
dall'installatore o dal fabbricante. In tal caso, i riferimenti alle direttive
applicate, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee, devono
essere riportati nei documenti, nelle avvertenze o nei fogli di istruzione
stabiliti dalle direttive e che accompagnano l'ascensore o il componente di
sicurezza.
8. Quando l'installatore dell'ascensore, il fabbricante del
componente di sicurezza, il suo mandatario stabilito nel territorio dell'Unione
europea non rispettano gli obblighi previsti dal presente articolo, tali
obblighi devono essere adempiuti da chi immette sul mercato l'ascensore o il
componente di sicurezza, gli stessi obblighi gravano su chi costruisce
l'ascensore o il componente di sicurezza per uso personale.
Art. 7. Marcatura CE
1. La marcatura CE di
conformita' e' costituita dalle iniziali "CE" secondo il modello grafico
riportato all'allegato III.
2. La marcatura CE deve essere apposta in ogni
cabina di ascensore in modo chiaro e visibile conformemente al punto 5
dell'allegato I e deve, altresi', essere apposta su ciascun componente di
sicurezza elencato nell'allegato IV o, se cio' non e' possibile, su un'etichetta
fissata al componente di sicurezza.
3. E' vietato apporre sugli ascensori o
sui componenti di sicurezza marcature che possano indurre in errore i terzi
circa il significato ed il simbolo grafico della marcatura CE. Sugli ascensori o
sui componenti di sicurezza puo' essere apposto ogni altro marchio purche'
questo non limiti la visibilita' e la leggibilita' della marcatura CE.
4.
Fatto salvo quanto previsto all'articolo 8, quando sia accertata una apposizione
irregolare di marcatura CE l'installatore dell'ascensore, il fabbricante del
componente di sicurezza o il mandatario di quest'ultimo stabilito nel territorio
dell'Unione europea, devono conformare il prodotto alle disposizioni sulla
marcatura CE e far cessare l'infrazione alle condizioni stabilite dal Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
5. Nel caso in cui
persiste la mancanza di conformita', il Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato prende tutte le misure atte a limitare o a vietare la
commercializzazione di detto componente di sicurezza o a garantirne il ritiro
dal commercio e a vietare l'utilizzazione dell'ascensore, informandone la
Commissione e gli Stati membri.
Art. 8. Controllo di mercato e clausola di salvaguardia
1. Per gli ascensori o i componenti di sicurezza commercializzati,
ai sensi del presente regolamento, il controllo della conformita' ai requisiti
essenziali di sicurezza di cui all'allegato I e' operato dal Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dal Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, a campione o su segnalazione, attraverso i propri
organi ispettivi, in coordinamento permanente tra loro, al fine di evitare
duplicazione dei controlli.
2. Le amministrazioni di cui al comma 1, si
avvalgono per gli accertamenti di carattere tecnico dell'Istituto superiore di
prevenzione e sicurezza del lavoro (ISPESL) e degli altri uffici tecnici dello
Stato.
3. Quando gli organismi di vigilanza competenti per la prevenzione e
la sicurezza accertano la non conformita' di un ascensore o di un componente di
sicurezza ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I ne danno
immediata comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato e al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
4.
Quando e' constatato che un ascensore o un componente di sicurezza, pur munito
della marcatura CE ed utilizzato conformemente alla sua destinazione, rischia di
pregiudicare la sicurezza e la salute delle persone ed eventualmente la
sicurezza dei beni, il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, previa verifica dell'esistenza dei rischi segnalati, ne ordina
il ritiro temporaneo dal mercato ed il divieto di utilizzazione, con
provvedimento motivato e notificato all'interessato, con l'indicazione dei mezzi
di ricorso e del termine entro cui e' possibile ricorrere.
5. Il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato informa la Commissione
dell'Unione europea dei provvedimenti di cui al comma 4, precisando se il
provvedimento e' motivato da:
a) non conformita' ai requisiti essenziali di
sicurezza di cui all'articolo 4;
b) applicazione non corretta delle norme di
cui all'articolo 5, comma 1, ovvero lacuna nelle stesse.
6. A seguito delle
conclusioni delle consultazioni avviate dalla Commissione dell'Unione europea i
provvedimenti di cui al comma 4, possono essere definitivamente confermati,
modificati o revocati.
7. Gli oneri relativi al ritiro dal mercato degli
ascensori o dei componenti di sicurezza ai sensi del presente articolo sono a
carico dell'installatore dell'ascensore o del fabbricante dei componenti di
sicurezza o del mandatario di quest'ultimo stabilito nel territorio dell'Unione
europea.
Art. 9. Organismi di certificazione
1. Le
procedure di valutazione della conformita' di cui all'articolo 6 sono espletate
da organismi autorizzati e notificati ai sensi del comma 6 e dell'articolo 10,
oppure dagli organismi notificati dagli altri Paesi dell'Unione europea.
2.
Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono autorizzati gli organismi in
possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato VII e degli altri requisiti
stabiliti nel decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 22 marzo 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana n. 78 del 3 aprile 1993, di attuazione del decreto
legislativo 4 dicembre 1992, n. 475. Gli organismi che rilasciano certificazioni
dei sistemi di qualita' oltre agli altri requisiti prescritti devono possedere
un'organizzazione conforme alle norme UNI-EN 45012.
3. L'autorizzazione e'
rilasciata entro centoventi giorni dalla domanda. Trascorso inutilmente il
suddetto termine l'autorizzazione si intende negata.
4. Le spese relative ai
controlli preliminari connessi alla procedura di autorizzazione degli organismi
sono a totale carico del richiedente. Le spese relative alla certificazione del
tipo o del modello o del sistema di qualita' sono a totale carico
dell'installatore dell'ascensore o del fabbricante del componente di sicurezza o
del mandatario di quest'ultimo stabilito nel territorio dell'Unione europea. Le
spese relative alla certificazione del singolo ascensore, secondo gli allegati
VI e X, sono a totale carico dell'installatore dell'ascensore.
5. Il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale determinano gli indirizzi volti ad assicurare
la necessaria omogeneita' dell'attivita' di certificazione e, operando in
coordinamento permanente tra di loro, vigilano sull'attivita' degli organismi
autorizzati, procedendo attraverso i tecnici dei propri uffici ad ispezioni e
verifiche per accertare la permanenza dei requisiti e il regolare svolgimento
delle procedure previste dal presente regolamento.
6. Il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tramite il Ministero degli
affari esteri, notifica tempestivamente alla Commissione dell'Unione europea e
agli Stati membri l'elenco degli organismi autorizzati ad espletare le procedure
di cui all'articolo 8, i compiti specifici e le procedure d'esame per i quali
tali organismi sono stati designati, i numeri di identificazione loro attribuiti
in precedenza dalla Commissione, ed ogni successiva modificazione, anche al fine
della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee. Il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato cura periodicamente
la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana degli
elenchi aggiornati degli organismi autorizzati.
7. Quando e' constatato che
l'organismo di certificazione, al quale e' stata rilasciata l'autorizzazione di
cui al comma 2, non soddisfa piu' i requisiti di cui al presente articolo, il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato revoca
l'autorizzazione informandone immediatamente la Commissione dell'Unione europea
e gli altri Stati membri.
Art. 10. Disciplina transitoria per la conferma degli
organismi di certificazione
1. Gli organismi autorizzati in via
provvisoria richiedono all'Ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato la conferma dell'autorizzazione entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. L'istanza
indica le eventuali modificazioni intervenute nella struttura dell'organismo ed
e' corredata dalla documentazione utile a completare quella gia' in possesso
dell'amministrazione, secondo le prescrizioni del presente regolamento.
3.
L'ammistrazione provvede, ai sensi dell'articolo 9, entro il termine di novanta
giorni dalla data di ricevimento della domanda. Trascorso inutilmente tale
termine l'autorizzazione si intende concessa.
Capo II
Art. 11. Ambito di applicazione
1. Le
disposizioni del presente capo si applicano agli ascensori e ai montacarichi in
servizio privato.
2. Le disposizioni di cui al presente capo, non si
applicano agli ascensori e montacarichi:
a) per miniere e per navi;
b)
aventi corsa inferiore a 2 m;
c) azionati a mano;
d) che non sono
installati stabilmente;
e) che sono montacarichi con portata pari o
inferiore a 25 kg.
Art. 12. Messa in esercizio degli ascensori e montacarichi
in servizio privato
1. E' soggetta a comunicazione, da parte del
proprietario o del suo legale rappresentante, al comune competente per
territorio o alla provincia autonoma competente secondo il proprio statuto la
messa in esercizio dei montacarichi e degli ascensori non destinati ad un
servizio pubblico di trasporto.
2. La comunicazione di cui al comma 1, da
effettuarsi entro dieci giorni dalla data della dichiarazione di conformita'
dell'impianto di cui all'articolo 6, comma 5, lettera a), contiene:
a)
l'indirizzo dello stabile ove e' installato l'impianto;
b) la velocita', la
portata, la corsa, il numero delle fermate e il tipo di azionamento;
c) il
nominativo o la ragione sociale dell'installatore dell'ascensore o del
costruttore del montacarichi, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459;
d) la copia della
dichiarazione di conformita' di cui all'articolo 6, comma 5;
e)
l'indicazione della ditta, abilitata ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46,
cui il proprietario ha affidato la manutenzione dell'impianto;
f)
l'indicazione del soggetto incaricato di effettuare le ispezioni periodiche
sull'impianto, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, che abbia accettato
l'incarico.
3. L'ufficio competente del comune assegna all'impianto, entro
trenta giorni, un numero di matricola e lo comunica al proprietario o al suo
legale rappresentante dandone contestualmente notizia al soggetto competente per
l'effettuazione delle verifiche periodiche.
4. Quando si apportano le
modifiche costruttive di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), il
proprietario, previo adeguamento dell'impianto, per la parte modificata o
sostituita nonche' per le altre parti interessate alle disposizioni del presente
regolamento, invia la comunicazione di cui al comma 1 al comune competente per
territorio nonche' al soggetto competente per l'effettuazione delle verifiche
periodiche.
5. E' fatto divieto di porre o mantenere in esercizio impianti
per i quali non siano state effettuate, ovvero aggiornate a seguito di eventuali
modifiche, le comunicazioni di cui al presente articolo.
6. Ferme restando in
capo agli organi competenti le funzioni di controllo ad essi attribuite dalla
normativa vigente, e fatto salvo l'eventuale accertamento di responsabilita'
civile, nonche' penale a carico del proprietario dell'immobile e/o
dell'installatore, il comune ordina l'immediata sospensione del servizio in caso
di inosservanza degli obblighi imposti dal presente regolamento.
7. Gli
organi deputati al controllo sono tenuti a dare tempestiva comunicazione al
comune territorialmente competente dell'inosservanza degli obblighi imposti dal
presente regolamento rilevata nell'esercizio delle loro funzioni.
Art. 13. Verifiche periodiche
1. Il
proprietario dello stabile, o il suo legale rappresentante, sono tenuti ad
effettuare regolari manutenzioni dell'impianto ivi installato, nonche' a
sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni due anni. Alla verifica periodica
degli ascensori e montacarichi provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti, a
mezzo di tecnici forniti di laurea in ingegneria, l'azienda sanitaria locale
competente per territorio, ovvero, l'ARPA, quando le disposizioni regionali di
attuazione della legge 21 gennaio 1994, n. 61, attribuiscano ad essa tale
competenza, la direzione provinciale del lavoro del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale competente per territorio per gli impianti installati presso
gli stabilimenti industriali o le aziende agricole, nonche', gli organismi di
certificazione notificati ai sensi del presente regolamento per le valutazioni
di conformita' di cui all'allegato VI o X.
2. Il soggetto che ha eseguito la
verifica periodica rilascia al proprietario, nonche' alla ditta incaricata della
manutenzione, il verbale relativo e, ove negativo, ne comunica l'esito al
competente ufficio comunale per i provvedimenti di competenza.
3. Le
operazioni di verifica periodica sono dirette ad accertare se le parti dalle
quali dipende la sicurezza di esercizio dell'impianto sono in condizioni di
efficienza, se i dispositivi di sicurezza funzionano regolarmente e se e' stato
ottemperato alle prescrizioni eventualmente impartite in precedenti verifiche.
Il soggetto incaricato della verifica fa eseguire dal manutentore dell'impianto
le suddette operazioni.
4. Il proprietario o il suo legale rappresentante
forniscono i mezzi e gli aiuti indispensabili perche' siano eseguite le
verifiche periodiche dell' impianto.
5. Le amministrazioni statali che hanno
propri ruoli tecnici possono provvedere, per i propri impianti, alle verifiche
di cui al presente articolo, direttamente per mezzo degli ingegneri dei
rispettivi ruoli. In tal caso il verbale della verifica, ove negativo, e'
trasmesso al competente ufficio tecnico dell'amministrazione che dispone il
fermo dell'impianto.
6. Le spese per l'effettuazione delle verifiche
periodiche sono a carico del proprietario dello stabile ove e' installato
l'impianto.
Art. 14. Verifiche straordinarie
1. A seguito
di verbale di verifica periodica con esito negativo, il competente ufficio
comunale dispone il fermo dell'impianto fino alla data della verifica
straordinaria con esito favorevole. La verifica straordinaria e' eseguita dai
soggetti di cui all'articolo 13, comma 1, ai quali il proprietario o il suo
legale rappresentante rivolgono richiesta dopo la rimozione delle cause che
hanno determinato l'esito negativo della verifica.
2. In caso di incidenti di
notevole importanza, anche se non sono seguiti da infortunio, il proprietario o
il suo legale rappresentante danno immediata notizia al competente ufficio
comunale che dispone, immediatamente, il fermo dell'impianto. Per la rimessa in
servizio dell'ascensore, e' necessaria una verifica straordinaria, con esito
positivo, ai sensi del comma 1.
3. Nel caso siano apportate all'impianto le
modifiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), la verifica straordinaria
e' eseguita dai soggetti di cui all'articolo 13, comma 1.
4. Le spese per
l'effettuazione delle verifiche straordinarie sono a carico del proprietario
dello stabile ove e' installato l'impianto.
5. Nell'ipotesi prevista
dall'articolo 13, comma 5, le amministrazioni statali possono provvedere alla
verifica straordinaria avvalendosi degli ingegneri dei propri ruoli.
Art. 15. Manutenzione
1. Ai fini della
conservazione dell'impianto e del suo normale funzionamento, il proprietario o
il suo legale rappresentante sono tenuti ad affidare la manutenzione di tutto il
sistema dell'ascensore o del montacarichi a persona munita di certificato di
abilitazione o a ditta specializzata ovvero a un operatore comunitario dotato di
specializzazione equivalente che debbono provvedere a mezzo di personale
abilitato.
Il certificato di abilitazione e' rilasciato dal prefetto, in
seguito all'esito favorevole di una prova teorico- pratica, da sostenersi
dinanzi ad apposita commissione esaminatrice ai sensi degli articoli 6, 7, 8, 9
e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n.
1767.
2. Il manutentore provvede anche alla manovra di emergenza che, in caso
di necessita', puo' essere effettuata anche da personale di custodia istruito
per questo scopo.
3. Il manutentore provvede, periodicamente, secondo le
esigenze dell'impianto:
a) a verificare il regolare funzionamento dei
dispositivi meccanici, idraulici ed elettrici e, in particolare, delle porte dei
piani e delle serrature;
b) a verificare lo stato di conservazione delle funi
e delle catene;
c) alle operazioni normali di pulizia e di lubrificazione
delle parti.
4. Il manutentore provvede, almeno una volta ogni sei mesi per
gli ascensori e almeno una volta all'anno per i montacarichi: a) a verificare
l'integrita' e l'efficienza del paracadute, del limitatore di velocita' e degli
altri dispositivi di sicurezza; b) a verificare minutamente le funi, le catene e
i loro attacchi; c) a verificare l'isolamento dell'impianto elettrico e
l'efficienza dei collegamenti con la terra;
d) ad annotare i risultati di
queste verifiche sul libretto di cui all'articolo 16.
5. Il manutentore
promuove, altresi', tempestivamente la riparazione e la sostituzione delle parti
rotte o logorate, o a verificarne l'avvenuta, corretta, esecuzione.
6. Il
proprietario o il suo legale rappresentante provvedono prontamente alle
riparazioni e alle sostituzioni.
7. Nel caso in cui il manutentore rilevi un
pericolo in atto, deve fermare l'impianto, fino a quando esso non sia stato
riparato informandone, tempestivamente, il proprietario o il suo legale
rappresentante e il soggetto incaricato delle verifiche periodiche, nonche' il
comune per l'adozione degli eventuali provvedimenti di competenza.
Art. 16. Libretto e targa
1. I verbali dalle
verifiche periodiche e straordinarie debbono essere annotati o allegati in
apposito libretto che, oltre ai verbali delle verifiche periodiche e
straordinarie e agli esiti delle visite di manutenzione, deve contenere copia
delle dichiarazioni di conformita' di cui all'articolo 6, e copia delle
comunicazioni del proprietario o suo legale rappresentante al competente ufficio
comunale, nonche' copia della comunicazione del competente ufficio comunale al
proprietario o al suo legale rappresentante relative al numero di matricola
assegnato all'impianto.
2. Il proprietario o il suo legale rappresentante
assicurano la disponibilita' del libretto all'atto delle verifiche periodiche o
straordinarie o nel caso del controllo di cui all'articolo 8, comma 1.
3. In
ogni cabina devono esporsi, a cura del proprietario o del suo legale
rappresentante, le avvertenze per l'uso e una targa recante le seguenti
indicazioni:
a) soggetto incaricato di effettuare le verifiche
periodiche;
b) installatore e numero di fabbricazione;
c) numero di
matricola;
d) portata complessiva in chilogrammi;
e) numero massimo di
persone.
Art. 17. Divieti
1. E' vietato l'uso degli
ascensori e dei montacarichi ai minori di anni 12, non accompagnati da persone
di eta' piu' elevata. 2. E', inoltre, vietato l'uso degli ascensori a cabine
multiple a moto continuo ai ciechi, alla persone con abolita o diminuita
funzionalita' degli arti ed ai minori di dodici anni, anche se
accompagnati.
3. Resta fermo il divieto di occupazione dei fanciulli e delle
donne minorenni in lavori di manovra degli ascensori, montacarichi ed apparecchi
di sollevamento a trazione meccanica, ai sensi della voce 69, della tabella A
annessa al regio decreto 7 agosto 1936, n. 1720.
Art. 18. Norma di rinvio
1. Alle procedure
relative all'attivita' di certificazione di cui all'articolo 6 e a quelle
finalizzate alla autorizzazione degli organismi di certificazione, alla
vigilanza sugli organismi stessi, nonche' all'effettuazione dei controlli sui
prodotti, si applicano le disposizioni dell'articolo 47 della legge 6 febbraio
1996, n. 52.
Art. 19. Norme finali e transitorie
1. Salvo
quanto previsto al comma 3, fino alla data del 30 giugno 1999, e' consentito
commercializzare e mettere in servizio gli ascensori conformi alle norme vigenti
fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Fino alla
data del 30 giugno 1999 si intendono legittimamente commercializzati e messi in
servizio i componenti di sicurezza conformi alle normative vigenti fino alla
data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. Gli impianti che alla
data di entrata in vigore del presente regolamento sono sprovvisti della
certificazione CE di conformita' ovvero della licenza di esercizio, di cui
all'articolo 6 della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, nonche' gli impianti di cui
al comma 1, si intendono legittimamente messi in servizio se, entro un anno
dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il proprietario o il
suo legale rappresentante trasmettono al competente ufficio comunale l'esito
positivo del collaudo effettuato, ai sensi delle norme vigenti fino alla data di
entrata in vigore del presente regolamento:
a) dagli organismi competenti ai
sensi della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, e dall'Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL);
b) da un organismo di
certificazione di cui all'articolo 9;
c) dall'installatore avente il proprio
sistema di qualita' certificato, ai sensi del presente regolamento;
d) con
autocertificazione dell'installatore corredata da perizia giurata di un
ingegnere iscritto all'albo.
4. Copia della documentazione di collaudo, ove
effettuato dagli organismi di cui al comma 3, lettere b) , c) e d), e'
trasmessa, a cura del proprietario o del suo legale rappresentante all'organismo
gia' competente per il collaudo di primo impianto ai sensi della legge 24
ottobre 1942, n. 1415, e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 20. Abrogazioni
1. Salvo quanto previsto
all'articolo 19, ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997,
n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le
seguenti disposizioni: l'articolo 60, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
la legge 24 ottobre 1942, n. 1415, gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 11 del decreto
del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767.
Art. 21. Entrata in vigore
1. Ai sensi
dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato
dall'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge 8 marzo 1999, n. 50, il
presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Il presente decreto, munito dei sigillo dello Stato, sara'
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.