Decreto del 12-11-98
Decreto del 12 Novembre 1998
Pubblicato sulla g.u. n. 284 del 04/12/1998
Comunicazioni deli amministratori di condominio
all'anagrafe tributaria
Il Direttore Generale del Dipartimento delle Entrate.
Visto l'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 605, come modificato dalI'art. 21, comma 14, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, che dispone che gli amministratori di condominio negli
edifici devono comunicare annualmente all'anagrafe tributaria l'ammontare dei
beni e servizi acquistati dal condominio e i dati identificativi dei relativi
fornitori e che con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti il
contenuto, le modalità e i termini delle comunicazioni;
Visto l'art. 16 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nel testo sostituito dall'art. 11
del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 80, concernente nuove disposizioni
in materia, fra l'altro, di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle
amministrazioni pubbliche;
Visto l'art. 13 della legge 8 maggio 1998, n. 146,
in base al quale devono essere adottati dal Ministro delle finanze
esclusivamente i provvedimenti che sono espressione del potere di indirizzo
politico-amministrativo, di cui
agli articoli 3, comma 1, e 14 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n.29;
Considerato che occorre dare attuazione
alle disposizioni contenute nel citato art. 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 605;
Decreta:
Articolo 1
1.
L'amministratore del condominio negli edifici deve comunicare annualmente, oltre
al proprio codice fiscale e ai propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e
data di nascita):
a) relativamente a ciascun condominio, il
codice fiscale, la denominazione, l'indirizzo completo e lo specifico codice di
natura giuridica;
b) relativamente a ciascun fornitore, il
cognome e il nome, la data e il luogo di nascita se persona fisica, ovvero la
ragione o denominazione sociale se altro soggetto, il codice fiscale, il
domicilio fiscale, nonché l'importo complessivo degli acquisti di beni e servizi
effettuati nell'anno solare. Ai fini della determinazione del momento di
effettuazione degli acquisti si applicano le disposizioni dell'art. 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
*
2. Non devono essere comunicati:
a) i
dati relativi alle forniture di acqua, energia elettrica e
gas;
b) i dati relativi alle forniture di servizi che hanno
comportato il pagamento di compensi soggetti alle ritenute alla
fonte;
c) con riferimento al singolo fornitore, i dati
elencati alla lettera b) del comma precedente qualora l'importo complessivo
degli acquisti effettuati nell'anno solare non sia superiore a lire
cinquecentomila.
Articolo 2
1) Le modalità e i termini di effettuazione delle
comunicazioni di cui all'articolo precedente sono individuati con i decreti di
approvazione dei modelli di dichiarazione dei redditi e dei sostituti di
imposta.
Il presente decreto sarà pubblicato nella gazzetta ufficiale della
Repubblica Italiana.
Roma, 12 Novembre 1998.
Il Direttore Generale: ROMANO