Ministero delle Finanze Ministero Lavori Pubblici
Ministero delle Finanze Ministero Lavori
Pubblici
Circolare n. 121/E
Oggetto: Articoli 1 (commi 1, 2, 3, 6 e 7) e 13 (comma 3) della legge
27 dicembre 1997, n. 449.- Interventi di recupero del patrimonio edilizio e di
ripristino delle unità immobiliari dichiarate o considerate inagibili in seguito
agli eventi sismici verificatisi nelle regioni Emilia Romagna e Calabria.
Ulteriori chiarimenti.
1. Premessa
Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.
60 del 13 marzo 1998 sono stati pubblicati i decreti 18 febbraio 1998, n. 41
(concernente il regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo
di cui all’articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, in materia di
detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia) e 6 marzo 1998 (di
approvazione, con le relative istruzioni, del modulo da utilizzare per
trasmettere al Centro di Servizio delle imposte dirette e delle imposte
indirette la comunicazione concernente la data di inizio lavori) nonché la
circolare 24 febbraio 1998, n. 57/E, del Ministero delle finanze e del Ministero
dei lavori pubblici, illustrativa delle disposizioni riguardanti la detrazione
del 41% spettante per le spese sostenute per taluni interventi di recupero del
patrimonio edilizio e di ripristino delle unità immobiliari dichiarate o
considerate inagibili in seguito agli eventi sismici verificatisi nelle regioni
Emilia Romagna e Calabria.
Considerato che, successivamente alla
pubblicazione dei citati atti amministrativi, sono pervenuti alcuni quesiti in
merito ad aspetti particolari che interessano la materia di cui trattasi, con la
presente circolare vengono forniti ulteriori chiarimenti per consentire una
uniforme applicazione delle disposizioni in commento.
2. Soggetti ammessi ad usufruire della detrazione
Con la richiamata
circolare n. 57/E è stato precisato che la detrazione ai fini dell’Irpef
compete, se hanno sostenuto le spese e queste sono rimaste effettivamente a loro
carico, al possessore o al detentore dell’immobile sul quale sono eseguiti i
lavori e cioè, al proprietario o al nudo proprietario, al titolare di un diritto
reale sullo stesso (uso, usufrutto, abitazione), nonché all’inquilino o al
comodatario. E’ stato, inoltre, specificato che tra i possessori dell’immobile
sono compresi i soci di cooperative non a proprietà indivisa, assegnatari di
alloggi anche se non ancora titolari di mutuo individuale, mentre i soci di
cooperative a proprietà indivisa, assegnatari di alloggi, sono compresi, tra i
detentori dell’immobile. Nella numerata circolare è stato inoltre chiarito che
il possessore o detentore dell’unità immobiliare residenziale può anche assumere
la qualifica di imprenditore individuale, anche agricolo, se l’immobile relativo
all’impresa sul quale vengono realizzati gli interventi non costituisce bene
strumentale per l’esercizio dell’impresa né bene alla cui produzione o al cui
scambio è diretta l’attività dell’impresa medesima.
La stessa circolare ha
precisato che la detrazione trova, altresì, applicazione nei confronti dei
soggetti di cui all’articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma
associata (cioè le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice
e dei soggetti a questi equiparati, nonché delle imprese familiari), alle stesse
condizioni previste per gli imprenditori individuali con l’ulteriore
precisazione che per l’individuazione dei soggetti che hanno diritto alla
detrazione e dell’importo spettante, determinato sulla base delle quote di
partecipazione, si osservano le previsioni contenute nello stesso articolo 5 del
Tuir.
Ciò premesso vengono ora forniti i seguenti ulteriori chiarimenti.
2.1. Familiari conviventi
La detrazione compete anche al familiare
convivente del possessore o detentore dell’immobile sul quale vengono effettuati
i lavori, purché ne sostenga le spese (i bonifici di pagamento devono, quindi,
essere da lui eseguiti e le fatture devono essere a lui intestate). A tale
riguardo è opportuno precisare che per familiari, ai fini delle imposte sui
redditi, s’intendono, a norma dell’articolo 5, comma 5, del Tuir, il coniuge, i
parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado. Va, inoltre,
chiarito che, in questa ipotesi, il titolo che legittima è costituito
dall’essere "un familiare", nel senso sopra chiarito, convivente con il
possessore intestatario dell’immobile. Non è richiesta l’esistenza di un
sottostante contratto di comodato e, pertanto, nessun estremo di registrazione
va indicato nell’apposito spazio del modulo di comunicazione dell’inizio dei
lavori che il soggetto che intende fruire della detrazione deve presentare al
centro di servizio competente, né al predetto modulo va allegata alcuna altra
documentazione atta a comprovare tale situazione si fa tuttavia presente che la
predetta documentazione (consistente eventualmente anche in una dichiarazione
sostitutiva di atto notorio attestante i fatti in questione) dovrà invece essere
esibita o trasmessa in caso di richiesta da parte dell’amministrazione
finanziaria. Si precisa, infine, che nella indicata ipotesi la detrazione
compete, ferme restando le altre condizioni, anche se le abilitazioni comunali
risultano intestate al proprietario dell’immobile e non al familiare convivente
che fruire della detrazione.
2.2 Futuro acquirente
La detrazione compete, nel rispetto di tutte
le altre condizioni previste, anche al promissario acquirente dell’immobile,
immesso nel possesso dell’immobile stesso, qualora esegua, a proprio carico, le
spese per gli interventi agevolabili.
In tale ipotesi, per avere diritto alla
detrazione, è necessario: che sia stato regolarmente a) effettuato un
compromesso di vendita dell’unità immobiliare; b) che per detto compromesso sia
effettuata la registrazione presso l’Ufficio del registro competente; c) gli
estremi di registrazione siano indicati nell’apposito spazio del modulo di
comunicazione dell’inizio dei lavori; che il promissario acquirente deve
presentare al centro di servizio competente. Non è richiesta l’autorizzazione ad
eseguire i lavori da parte del promittente venditore ciò in quanto
l’autorizzazione stessa può ritenersi implicita mentre accordata in conseguenza
dell’anticipata immissione nel possesso del futuro acquirente. E’ appena il caso
di precisare che la detrazione compete soltanto per le spese relative agli
interventi di recupero e di ristrutturazione effettuati sull’unità immobiliare e
che, pertanto, tali spese devono essere contabilizzate distintamente da quelle
relative all’acquisto dell’unità immobiliare.
2.3 Opere eseguite da un imprenditore edile su una propria
abitazione
L’imprenditore edile che esegue dei lavori agevolabili su una
unità immobiliare tenuta a propria disposizione ha diritto alla detrazione del
41% delle spese sostenute. Al riguardo si precisa che l’articolo 3, comma 3, del
DPR n. 633 del 1972, prevede che costituiscono prestazioni di servizio verso
corrispettivo anche quelle effettuate per uso personale o familiare
dell’imprenditore e, pertanto, nella predetta ipotesi l’imprenditore edile è
tenuto, ai fini dell’Iva, a quantificare l’importo dei lavori eseguiti secondo
il valore normale e ad emettere la relativa fattura.
Analoga previsione non
si rinviene ai fini della determinazione del reddito d’impresa infatti
l’articolo 53, comma 2, del citato Tuir stabilisce che tra i ricavi si comprende
il valore normale dei beni indicati nel comma 1 dello stesso articolo 53,
destinati al consumo personale o familiare dell’imprenditore, assegnati ai soci
o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa, mentre su detto
articolo non sono menzionate le prestazioni di servizio rese per le stesse
finalità. Pertanto, considerato che le predette prestazioni di servizio non
rilevano nella determinazione del reddito d’impresa ne deriva, che le stesse
sono indeducibili ai fini del particolare reddito in quanto non inerenti
all’attività svolta.
Tanto premesso si ritiene che l’imprenditore in
questione ha diritto alla detrazione del 41% sia relativamente all’acquisto dei
materiali utilizzati per l’esecuzione dei suddetti lavori, sia per le spese
sostenute per il personale impiegato nonché, ovviamente, per le spese di
interventi realizzati da altre imprese.
Per quanto riguarda l’utilizzo di
personale della propria impresa, non è necessario che le relative spese siano
comprovate da un pagamento con bonifico poiché l’utilizzo risulterà comunque
dalla contabilità tenuta dall’imprenditore e dall’emissione della fattura
prevista dalla legislazione Iva.
2.4 Lavori eseguiti in proprio
Il contribuente che esegue in
proprio i lavori ha comunque diritto alla detrazione del 41%, sia pure
limitatamente alle spese sostenute per l’acquisto dei materiali utilizzati.
2.5 Soci di cooperative a proprietà divisa e a proprietà
indivisa
Come già detto, hanno diritto alla detrazione del 41% anche i
soci di cooperative, sia a proprietà divisa, in quanto possessori dell’immobile,
che a proprietà indivisa, in quanto detentori dell’immobile. Ciò premesso
vengono di seguito forniti ulteriori chiarimenti.
2.5.1 Soci di cooperativa a proprietà divisa
I soci di cooperative
a proprietà divisa per gli interventi relativi alle singole unità immobiliari
possedute devono attenersi alle istruzioni impartite per i possessori e, quindi,
non devono allegare al modulo per la comunicazione all’Amministrazione
finanziaria della data di inizio dei lavori, la dichiarazione di consenso
all’esecuzione dei lavori rilasciata dalla cooperativa.
Per le spese
effettuate sulle parti comuni dell’edificio, comprese quelle di manutenzione
ordinaria, il suddetto modulo può essere inviato al Centro di servizio da uno
qualunque dei soci ovvero dalla cooperativa. In quest’ultimo caso, nello spazio
del citato modulo riservato all’indicazione del codice fiscale del condominio
deve essere indicato il codice fiscale della cooperativa. Devono inoltre essere
osservate le istruzioni e i chiarimenti forniti per la realizzazione di opere
sulle parti condominiali, essendo irrilevante la circostanza che non sia
formalmente costituito un condominio e non sia stato nominato un
amministratore.
Qualora invece i lavori siano eseguiti direttamente dalla
cooperativa, i pagamenti da parte dei soci alla cooperativa devono avvenire
tramite bonifico; per i lavori relativi alle parti comuni degli edifici, i
pagamenti possono essere effettuati tramite bonifico oltre che dai singoli soci,
direttamente dalla cooperativa se commissionati a terzi e in questo caso i
relativi bonifici possono essere emessi a nome della cooperativa.
Il possesso
dell’unità immobiliare da parte del singolo socio deve almeno risultare da uno
specifico verbale di assegnazione dell’unità immobiliare da parte della
cooperativa. Per avere diritto alla detrazione, è necessario richiedere la
registrazione del suddetto verbale della cooperativa ed indicare i relativi
estremi nell’apposito spazio del modulo di comunicazione all’amministrazione
finanziaria dell’inizio dei lavori.
2.5.2 Soci di cooperative a proprietà indivisa
Per gli interventi
relativi alle singole unità immobiliari detenute, i soci di cooperative a
proprietà indivisa devono osservare le istruzioni impartite per i detentori
pertanto tali soggetti devono allegare al modulo per la comunicazione
all’Amministrazione finanziaria della data di inizio dei lavori, anche la
dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori rilasciata dalla
cooperativa.
Per le spese effettuate sulle parti comuni dell’edificio,
comprese quelle di manutenzione ordinaria, il suddetto modulo può essere inviato
al Centro di servizio da uno qualunque dei soci ovvero dalla cooperativa. In
quest’ultimo caso, nello spazio riservato all’indicazione del codice fiscale del
condominio deve essere indicato il codice fiscale della cooperativa. Devono
inoltre essere osservate tutte le istruzioni e i chiarimenti forniti per la
realizzazione di opere sulle parti condominiali, essendo irrilevante la
circostanza che non sia formalmente costituito un condominio e non sia stato
nominato un amministratore.
Qualora invece i lavori siano eseguiti
direttamente dalla cooperativa, i pagamenti da parte dei soci alla cooperativa
devono avvenire tramite bonifico; per i lavori relativi alle parti comuni degli
edifici i pagamenti possono essere effettuati tramite bonifico oltre che dai
singoli soci, direttamente dalla cooperativa, se commissionati a terzi, e in
questo caso i relativi bonifici possono essere emessi a nome della
cooperativa.
La detenzione dell’unità immobiliare da parte del singolo socio
deve almeno risultare a da uno specifico verbale della cooperativa. Per avere
diritto alla detrazione, è necessario richiedere la registrazione del suddetto
verbale della cooperativa ed indicare i relativi estremi nell’apposito spazio
del modulo di comunicazione dell’inizio dei lavori, che il soggetto che intende
fruire della detrazione deve presentare al centro di servizio competente.
2.6. Unico proprietario di un intero edificio
Qualora un intero
edificio sia posseduto da un unico proprietario e siano comunque in esso
rinvenibili parti comuni a due o più unità immobiliari distintamente
accatastate, detto soggetto ha diritto alla detrazione per le spese relative
agli interventi realizzati sulle suddette parti comuni anche se in questo caso,
dal punto di vista giuridico, non si configura la comunione prevista dal codice
civile. Infatti, tenuto conto, che la detrazione, per espressa previsione
legislativa, compete sia al possessore che al detentore dell’immobile, si
ritiene che la locuzione utilizzata dal legislatore, "parti comuni di edificio
residenziale di cui all’articolo 1117" del codice civile, va concordata in senso
oggettivo riferibile pertanto alle parti comuni a più unità immobiliari e non
alle parti comuni a più possessori.
3 Limite di spesa su cui calcolare la detrazione
E’ stato già
chiarito che il limite di spesa su cui applicare la percentuale del 41%, al fine
di determinare la detrazione in esame, va riferito alla persona fisica e alla
singola unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati gli interventi di
recupero. Pertanto, se i lavori sono eseguiti sia sull’abitazione che sulla
pertinenza dell’abitazione, il contribuente può calcolare la detrazione su un
importo massimo di 300 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999 qualora si
tratti di unità immobiliari distintamente accatastate. Se, invece, la pertinenza
è accatastata unitamente all’abitazione e, quindi, è priva di rendita catastale
propria, trattandosi di una sola unità immobiliare il contribuente può calcolare
la detrazione d’imposta su un importo massimo di 150 milioni per ciascun
anno.
Va peraltro ribadito che la detrazione spetta anche nell’ipotesi in cui
i lavori sono eseguiti soltanto su una pertinenza di una abitazione,
autonomamente accatastata, senza che sull’abitazione stessa venga eseguita
alcuna opera. In tale ipotesi la detrazione può essere calcolata su un importo
massimo, per ciascun anno, di 150 milioni.
Va, inoltre, chiarito che, ai fini
dell’individuazione del limite di spesa su cui calcolare la detrazione, è
necessario tener conto del numero iniziale di unità immobiliari sul quale si
eseguono i lavori. Pertanto, qualora vengono eseguiti interventi su una unità
immobiliare la detrazione spetta su un importo massimo di 150 milioni per
ciascun periodo d’imposta, anche se al termine dei lavori saranno state
realizzate due o più unità immobiliari autonome.
4. Interventi che danno diritto alla detrazione
Nella circolare
57/E è stato chiarito che danno diritto alla detrazione le spese sostenute
per:
a) interventi di manutenzione ordinaria, e straordinaria, di restauro e
di risanamento conservativo nonché, di ristrutturazione edilizia realizzate
sulle "parti comuni di edificio, cosi come definite all’art.1117 C.C.,
"residenziale";
b) interventi di cui alla precedente lettera a) - con
l’esclusione della sola manutenzione ordinaria - realizzate sulle "singole unità
immobiliari residenziali".
E’ stato precisato, inoltre, che si tratta, degli
interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente di cui all’art.31 della
legge 5 agosto 1978, n.457, con esclusione, pertanto, degli interventi di nuova
costruzione, salvo il caso di parcheggi pertinenziali e che gli interventi in
questione devono riguardare edifici destinati alla residenza o singole unità
immobiliari residenziali siti nel territorio dello Stato, rimanendo esclusi gli
edifici a destinazione produttiva, commerciale e direzionale. Per espressa
previsione normativa, è necessario, inoltre, che gli edifici sui quali vengono
realizzati gli interventi siano "censiti dall’ufficio del catasto", oppure sia
stato chiesto l’accatastamento; e che sia stata pagata l'ICI per l’anno 1997,
ove dovuta.
Va ribadito che danno diritto alla detrazione gli interventi di
recupero del patrimonio edilizio esistente con esclusione degli interventi di
nuova costruzione. In tale condizione ed in via generale si ritiene che possono
essere computati nella base di calcolo della detrazione fiscale, nella misura
prevista dalla legge, i costi degli interventi di fedele ricostruzione degli
edifici demoliti, ferma restando, nel titolo abilitativo, la corrispondenza di
detti interventi alla categoria della ristrutturazione edilizia. Si ritiene,
inoltre, che possono essere ammessi alla detrazione fiscale i costi degli
interventi di ampliamento degli edifici esistenti, purché con tale ampliamento
non si realizzino unità immobiliari utilizzabili autonomamente: a titolo
esemplificativo, è ammesso alla detrazione fiscale il costo sostenuto per
rendere abitabile un sottotetto esistente, purché ciò avvenga senza aumento
della volumetria originariamente assentita.
Occorre, inoltre, precisare che
le categorie individuate dall’art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449
(finalizzate al contenimento acustico, messa a norma degli edifici, ecc.), sono
da intendersi aggiuntive a quelle di cui all’art. 31 della legge 5 agosto 1978,
n. 457 e, pertanto, ai fini della detrazione fiscale, costituiscono fattispecie
autonome e indipendenti dalla corrispondenza alle categorie di cui al citato
art.31. Ne deriva, a titolo esemplificativo, che i costi delle opere finalizzate
al contenimento acustico, secondo i parametri previsti dalla legge n. 447 del
1995, pur corrispondendo ad interventi di manutenzione ordinaria, sono
ammissibili alla detrazione fiscale, a condizione che la scheda prodotto del
costruttore certifichi l’ottenimento dei parametri fissati dalla predetta legge
n. 447 del 1995; nell’ambito di tali norme specifiche è ammissibile, sempre a
titolo esemplificativo, la detrazione fiscale per la realizzazione di un’antenna
comune, in sostituzione delle antenne private, in quanto si ritiene che tale
opera possa rientrare nella finalità di "cablaggio" degli edifici.
In
particolare, nelle ipotesi di interventi di adeguamento degli impianti alla
legge n. 46 del 1990, non è compresa la sostituzione integrale dell’impianto
ascensore, ma solamente le parti elettriche e le apparecchiature soggette
all’adeguamento predetto, mentre invece tale sostituzione è ammissibile allo
sgravio fiscale se realizza un adeguamento alle normative sul superamento delle
barriere architettoniche.
Per quanto riguarda la categoria dei parcheggi
pertinenziali, il richiamo alla legge n. 122 del 1989 deve intendersi nel senso
che la realizzazione di nuove superfici di parcheggio, ai fini dell’applicazione
dello sgravio fiscale, deve essere sempre accompagnata dall’asservimento
pertinenziale ad una unità immobiliare esistente.
5. Spese che danno diritto alla detrazione e detrazione
d’imposta
Si è già detto che le spese sostenute, rispettivamente, nei
periodi di imposta 1998 e 1999 per la realizzazione degli interventi elencati
nella circolare 57/E e ulteriormente chiarite nel paragrafo precedente, se
rimaste effettivamente a carico, danno diritto ad una detrazione del 41 per
cento dall’Irpef dovuta per gli stessi anni e che l’importo massimo delle
suddette spese, sul quale è possibile calcolare la detrazione, non può superare,
per ciascun avente diritto, il limite complessivo di 150 milioni per ogni unità
immobiliare sulla quale sono realizzati gli interventi. E’ stato, inoltre,
chiarito, che la disposizione fa riferimento alle spese sostenute e, quindi la
detrazione è effettuata al criterio di cassa. Pertanto le spese devono
intendersi sostenute allorquando viene eseguito il pagamento e il momento del
pagamento può anche cadere in un periodo d’imposta diverso, antecedente o
successivo, a quello in cui sono completati i lavori o è emessa la fattura delle
spese.
In merito agli interventi eseguiti sulle parti comuni di edifici
residenziali, ovvero su unità immobiliari residenziali di proprietà di uno dei
soggetti di cui all’articolo 5 del Tuir, è stato precisato che rileva, ai fini
dell’imputazione al periodo d’imposta, il momento in cui l’amministratore o
altro soggetto incaricato procede al pagamento delle spese e che ciascun
condomino deve calcolare la detrazione tenendo conto delle sole quote
effettivamente saldate al condominio entro la fine del periodo d’imposta. Così,
ad esempio, se il pagamento delle spese da parte dell’amministratore è avvenuto
nel 1998, ciascun condomino può calcolare la detrazione su tutte le quote di
spese che, in base alla ripartizione millesimale e alla delibera assembleare ha
versato a tale titolo. In tal modo rilevano i versamenti eventualmente
anticipati nel 1997 o in anni precedenti per consentire all’amministratore di
procedere nel 1998 al pagamento degli interventi, mentre restano escluse le
quote non saldate dal condomino entro il 31 dicembre 1998, anche se
l’amministratore ha provveduto al pagamento. E’, pertanto, esclusa la
possibilità di calcolare la detrazione relativamente ad opere eseguite negli
anni considerati dal legislatore, ma, per effetto di rateazioni concordate,
pagate dopo il 1999.
Nell’ambito delle spese che danno diritto alla
detrazione, nel limite già esposto, sono state evidenziate le spese per:
- progettazione dei lavori;
- acquisto di materiali;
- esecuzione dei lavori;
- altre prestazioni professionali richieste dal tipo di intervento;
- relazione di conformità degli stessi alle leggi vigenti;
- perizie e sopralluoghi;
- imposta sul valore aggiunto, imposta di bollo e diritti pagati per le
concessioni, le autorizzazioni, le denunzie di inizio lavori;
- oneri di urbanizzazione;
- altri eventuali costi strettamente inerenti la realizzazione degli
interventi e gli adempimenti posti dal regolamento di attuazione delle
disposizioni in esame.
E’ stato, inoltre, chiarito che la detrazione spettante va ripartita in quote
costanti nell’anno in cui sono sostenute le spese e nei quattro periodi
d’imposta successivi. In alternativa, il contribuente può scegliere di ripartire
la detrazione spettante in dieci quote annuali di pari importo.
L’opzione, in
base all’articolo 2 del regolamento di attuazione, è effettuata irrevocabilmente
nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui sono sostenute le
spese. L’importo della quota di detrazione spettante per ciascun periodo
d’imposta, non fruita in uno degli anni perché superiore all’imposta dovuta per
lo stesso anno, non può essere cumulata alla quota spettante per un altro
periodo d’imposta, non può essere richiesta in diminuzione dalle imposte dovute
per l’anno successivo e non può essere richiesta a rimborso, né utilizzata in
compensazione ai sensi dell’articolo 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997. Va ora
chiarito che in casi di spese sostenute sia nell’anno 1998 che nel 1999,
l’opzione effettuata in un anno per la ripartizione in 5 o 10 anni non vincola
la scelta per la suddivisione delle spese nel secondo anno; e pertanto, è
possibile ripartire, ad esempio, in 5 anni le spese sostenute nel 1998 e in 10
anni quelle sostenute nel 1999.
6. Cumulabilità con altre agevolazioni
E’ stato precisato che, in
caso di erogazione di contributi, sovvenzioni, etc. per l’esecuzione degli
interventi agevolabili (diversi dal contributo, corrispondente all’Iva pagata a
titolo di rivalsa, concesso ai soggetti danneggiati a seguito degli eventi
sismici verificatisi nelle regioni Umbria e Marche a norma dell’articolo 12,
comma 1, della legge n. 449 del 1997), tali contributi devono essere sottratti
interamente dalle spese sostenute prima di effettuare il calcolo della
detrazione. Detta riduzione è connessa alla circostanza che per fruire della
detrazione è necessario che le spese siano rimaste effettivamente a carico;
ribadisce che qualora i contributi in questione siano erogati in un periodo
d’imposta successivo a quello in cui il contribuente fruisce della detrazione,
si applica la disposizione di cui all’articolo 16, comma 1, lettera n-bis), del
Tuir, che prevede l’assoggettamento a tassazione separata delle somme conseguite
a titolo di rimborso di oneri per i quali si è fruito della detrazione in
periodi d’imposta precedenti.
Va ora ribadito che i contributi in questione
vanno sottratti dalle spese sostenute e quelle eventualmente che residuano danno
diritto alla detrazione fino al predetto limite di 150 milioni per ogni unità
immobiliare sulla quale sono eseguiti i lavori. Pertanto dal congruo, in
presenza di quattro unità sulle quali sono eseguiti i lavori per un importo
complessivo di 800 milioni e per le quali è stato erogato un contributo di 300
milioni, la detrazione può essere calcolata sui 500 milioni che residuano dopo
aver sottratto il contributo.
7. Adempimenti richiesti dal regolamento di attuazione per fruire della
detrazione
Come già precisato con decreto n. 41 del 1998, del Ministro
delle finanze, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, sono state
dettate le modalità di attuazione delle disposizioni in rassegna. Dette modalità
di attuazione contengono, altresì, le procedure di controllo, da effettuare
anche mediante l’intervento delle banche, in funzione del contenimento del
fenomeno dell’evasione fiscale e contributiva, ovvero mediante l’intervento
delle aziende unità sanitarie locali, in funzione dell’osservanza delle norme in
materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei
cantieri, previste dai decreti legislativi 19 settembre 1994, n. 626 e 14 agosto
1996, n. 494, e successive modificazioni e integrazioni; inoltre negli
emendamenti precedenti vengono fissate alcune cause di decadenza dal diritto
alla detrazione d’imposta.
Come precisato nella circolare n. 57/E, l’articolo
1, comma 1, lettera a), del regolamento di attuazione stabilisce che per fruire
della detrazione i contribuenti devono trasmettere, mediante raccomandata, al
Centro di servizio delle imposte dirette e indirette, una comunicazione
concernente la data in cui avranno inizio i lavori, redatta su apposito modulo
approvato con il decreto dirigenziale 6 marzo 1998. Tale decreto, che contiene
anche l’individuazione dei centri di servizio competenti, è stato pubblicato
nella gazzetta ufficiale n. 60 del 13 marzo 1998, unitamente al regolamento
stesso. A norma dello stesso comma 1, per i lavori iniziati (ed anche se già
terminati) prima dell’entrata in vigore del regolamento, (cioè che si verifica
decorsi 15 giorni dalla data della sua pubblicazione), la comunicazione va
effettuata entro 40 giorni dall’entrata in vigore del regolamento stesso e cioè
entro il 7 maggio 1998.Al modulo, che deve recare i dati catastali dell’immobile
sul quale sono eseguiti i lavori (rilevabili dai certificati catastali o dagli
atti di acquisto) o gli estremi della domanda di accatastamento, vanno
obbligatoriamente allegati in fotocopia:
- le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione
edilizia per l’esecuzione dei lavori e cioè, a seconda della tipologia di
lavori, la concessione, la autorizzazione o la comunicazione di inizio lavori.
Nel caso della manutenzione ordinaria, non essendo previsto alcun titolo
abilitativo e trattandosi solo del caso di intervento sulle parti comuni, è
sufficiente inoltrare la delibera assembleare di cui più avanti;
- in mancanza dei dati catastali, copia della domanda di accatastamento. Per
i fabbricati rurali che hanno perso i requisiti di ruralità e non sono stati
ancora accatastati in forza dell’articolo 14, comma 13, della legge n. 449 del
1997, che ha differito il termine originariamente previsto per
l’accatastamento al 31 dicembre 1998, la copia della domanda di accatastamento
deve essere trasmessa non appena presentata, ciò anche nell’ipotesi che il
suddetto accatastamento venga richiesto dopo la scadenza del termine previsto
nell’articolo in questione in quanto i lavori non siano ultimati a detta data.
In quest’ultimo caso, cioè per l’accatastamento oltre il termine previsto, si
perdono i benefici previsti dalle disposizioni specifiche in materia di
accatastamento di fabbricati che hanno perso i requisiti di ruralità;
- fotocopia delle ricevute di pagamento dell'ICI relativa all’anno 1997, se
dovuta. Non va allegata la copia, ad esempio, se la comunicazione è trasmessa
dall’inquilino o dal possessore che nel 1997 non era tenuto al pagamento
dell'ICI in quanto non possedeva l’immobile. Per semplificare gli adempimenti
dei contribuenti, si ritiene opportuno precisare che in caso di effettuazione
di lavori sulle parti comuni, nessuna fotocopia delle ricevute di pagamento
dell'ICI eventualmente dovuta sulle parti comuni deve essere allegata. Resta
fermo che tale documentazione dovrà essere esibita o trasmessa a richiesta
degli uffici finanziari;
- fotocopia della delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei
lavori (se si tratta di interventi che richiedono la preventiva delibera
assembleare) e della tabella millesimale relativa alla ripartizione delle
spese in caso di interventi di recupero effettuati su parti comuni di edifici
residenziali. Qualora successivamente alla trasmissione della tabella
millesimale di ripartizione delle spese l’importo preventivato venga superato,
è necessario spedire la nuova tabella di ripartizione delle spese. all’ufficio
che ha ricevuto la comunicazione e non va trasmesso nuovamente il modulo
relativo alla comunicazione di inizio lavori già presentato preventivamente;
- dichiarazione del possessore di consenso all’esecuzione dei lavori, in
caso di lavori eseguiti dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari
conviventi del possessore o detentore dell’immobile sul quale sono eseguiti i
lavori.
- Conformemente alle disposizioni recate dall’articolo 4 della legge n. 15
del 1968, il contribuente può allegare, in luogo della suindicata
documentazione, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio nella quale
attesti di essere in possesso di tutta la suddetta documentazione e di essere
pronto ad esibirla o trasmetterla a richiesta degli uffici finanziari. Tale
dichiarazione, con firma autenticata, è esente da imposta di bollo in
applicazione dell’art. 5, comma 1, della Tabella allegato B, annessa al DPR
26.10.1972, n. 642. In questo caso devono comunque essere barrate le
specifiche caselle del modulo anche se l’unica documentazione allegata è la
dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Va precisato che vanno trasmesse al Centro di servizio tante comunicazioni
quante sono le unità immobiliari sulle quali sono eseguiti i lavori e per ogni
abilitazione amministrativa. Inoltre è opportuno chiarire che, poiché la
comunicazione al Centro di servizio va fatta prima dell’inizio dei lavori
(ovvero entro il 7 maggio per quelli già iniziati, anche se terminati), nessuna
ulteriore comunicazione va trasmessa se cambia la ditta che esegue i lavori o se
questi si protraggono per più anni.
Qualora siano eseguiti congiuntamente
lavori su parti comuni e lavori su parti di singole proprietà ma che
generalmente sono effettuati insieme a quelli delle parti comuni, (ad esempio i
"frontalini" dei balconi, può essere trasmesso all’Amministrazione finanziaria
un solo modulo per la comunicazione della data di inizio lavori da parte di uno
dei condomini o dall’amministratore del condominio.
La lettera b)
dell’articolo 1, comma 1, del regolamento prevede l’attivazione della vigilanza
in materia di sicurezza dei cantieri. Detta previsione normativa stabilisce,
infatti, che per poter fruire della detrazione è necessario inoltrare
preventivamente alla ASL, competente nel territorio in cui si svolgono i lavori,
una comunicazione con raccomandata A.R., nella quale sono riportate le seguenti
informazioni:
- ubicazione dei lavori da effettuare e committente;
- natura delle opere da realizzare;
- impresa esecutrice delle opere e assunzione di responsabilità, da parte
dell’impresa, di aver adempiuto a tutti gli obblighi imposti dalla normativa
vigente in materia di sicurezza del lavoro e in materia di contribuzione del
lavoro;
- data di inizio dei lavori.
La comunicazione alla ASL effettuata a norma dei decreti legislativi 19
settembre 1994, n. 626 e 14 agosto 1996, n. 494 libera il contribuente
dall’obbligo dell’invio di questa ulteriore raccomandata. Va, inoltre, precisato
che la comunicazione in questione non va effettuata nelle ipotesi in cui i
decreti legislativi richiamati non prevedono l’obbligo della notifica
preliminare alla ASL. Per i lavori già iniziati o terminati prima dell’entrata
in vigore del regolamento n. 41 del 1998 la comunicazione mediante lettera
raccomandata può non essere effettuata, si ricorda, tuttavia, che, come
precisato al paragrafo 8, il contribuente decade dal diritto alla detrazione
qualora risultino violate le disposizioni di cui ai citati decreti legislativi
n. 626 del 1994 e n. 494 del 1996.
In base all’articolo 1, comma 1, lettera
d), del regolamento, in caso di lavori il cui importo complessivo supera la
somma di lire 100 milioni, va trasmessa, entro il termine di presentazione della
dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta in cui sono eseguiti i lavori il
cui importo supera il predetto limite, anche una dichiarazione di esecuzione dei
lavori sottoscritta da un soggetto iscritto negli albi degli ingegneri,
architetti e geometri ovvero da altro soggetto abilitato all’esecuzione degli
stessi. Tale dichiarazione va comunque indirizzata all’ufficio che ha ricevuto
la comunicazione e non è necessario trasmettere nuovamente il modulo relativo
alla comunicazione di inizio lavori già presentato preventivamente. Al riguardo
si precisa che il limite di cento milioni va visto complessivamente in relazione
all’intervento di recupero del patrimonio edilizio che s’intende
realizzare.
L’articolo 1, comma 3, del regolamento stabilisce che per poter
fruire della detrazione è necessario che le spese siano pagate esclusivamente
mediante bonifico bancario dal quale risulti:
- la causale del versamento (lavori di ristrutturazione o articolo 1, comma
3, Decreto n. 41 del 1998);
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
- il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del
quale il bonifico è effettuato.
- Si ritiene, inoltre, necessario consentire la detrazione delle spese
indipendentemente dall’effettuazione del bonifico bancario, per tutte le spese
pagate entro la data di entrata in vigore del regolamento in questione e cioè
il 28 marzo 1998, 15 giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
8. Decadenza dai benefici
L’articolo 4 del regolamento di
attuazione stabilisce che la detrazione non viene riconosciuta e, quindi,
l’importo eventualmente fruito dal contribuente è recuperato dagli uffici
finanziari nelle ipotesi elencate nella circolare n. 57/E del 1998. A tale
riguardo vengono forniti i seguenti ulteriori chiarimenti:
- non è prevista la decadenza nell’ipotesi che l'ICI risulti pagata
tardivamente;
- non è richiesta la dichiarazione del possessore di consenso all’esecuzione
dei lavori, in caso di lavori eseguiti dal detentore dell’immobile qualora
questi sia un familiare convivente;
- l’omissione della preventiva comunicazione alla ASL, al fine di attivare
la vigilanza in materia di sicurezza dei cantieri, della data di inizio lavori
provoca la decadenza dalla detrazione solo qualora risulti che per la
tipologia di lavori eseguiti o per le modalità di svolgimento degli stessi il
contribuente vi era tenuto sulla base della legislazione extra-fiscale
vigente;
- il pagamento non effettuato mediante bonifico bancario provoca la
decadenza della detrazione solo fuori dei casi di esonero dello stesso
previsti nella circolare n. 57/E e nella presente circolare;
- qualora nell’esecuzione dello specifico intervento presso l’unità
immobiliare siano violate le norme in materia di tutela della salute e della
sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri, nonché, con riferimento agli
operai utilizzati dalla ditta durante l’esecuzione dei lavori nella unità
immobiliare, vengano violate le obbligazioni contributive accertate dagli
organi competenti e comunicate alla Direzione Regionale delle entrate
territorialmente competente, il contribuente perde il diritto alla detrazione.
La detrazione comunque non si perde se il contribuente è in possesso di una
dichiarazione della ditta esecutrice dei lavori, resa ai sensi dell’articolo 4
della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante l’osservanza delle suddette
disposizioni.