www.condominio.com - Contratto collettivo portieri
Contratto Collettivo dei Portieri in vigore dal
1/1/97
Tabelle degli emolumenti
TABELLA "A"
PORTIERI ADDETTI ALLA VIGILANZA, CUSTODIA E PULIZIA
O SOLO VIGILANZA E PULIZIA (VALORI MENSILI)
Salario unico minimo nazionale conglobato (art. 60)
- in vigore dal 1 gennaio 97...................L. 515.000
- in vigore dal 1 gennaio 98...................L. 540.000
- in vigore dal 1 luglio 98....................L. 565.000
Indennita' di scala mobile (art. 63)...........L. 984.754
Indennita' supplementari (art. 61)
- per ogni 10 vani o frazione superiore a 5
(oltre i 50 vani)............................L. 1.300
- Per ogni ascensore o montacarichi............L. 3.420
- Per ogni scala oltre la prima................L. 4.360
- Per ogni citogono con centralino interfono...L. 2.950
- Appartamenti destinati esclusivamente a uso
d'ufficio, ambulatorio, pensione etc. che
aggravino notevolmente il lavoro del portiere:
per ogni appartamento........................L. 3.890
- Indennita' pulizia scale: per ogni piano a
partire dal 6 compreso.......................L. 5.350
- Per pulizia cortili e/o spazi anche a verde
e/o piani pilotys: per superfici superiori
a mq 300.000, ogni 50 mq o frazione superiore
a 25 mq......................................L. 1.300
- Per servizio di esazione (valore % sulle
somme riscosse)............................... 0,5 %
- Per la confuzione delle caldaie di riscaldamento
a carbone, limitatamente al periodo di
accensione...................................L. 65.000
- Per la conduzione di impianti di riscaldamento
e condizionamento a gasolio, limitatamente al
periodo di accensione........................L. 41.200
- Per la conduzione di impianti di riscaldamento
e condizionamento a gas con o senza orologio,
limitatamente al periodo di accensione.......L. 23.600
I VALORI CONVENZIONALI DI ALLOGGIO, ENERGIA, RISCALDAMENTO
E DELLE INDENNITA' DA CORRISPONDERE IN CASO DI MANCATO
GODIMENTO DEGLI STESSI ELEMENTI RIMANGONO INVARIATI PER
GLI ANNI 1997/1998
-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-
TABELLA "B"
PORTIERI ADDETTI ALLA VIGILANZA E CUSTODIA O SOLO
VIGILANZA (VALORI MENSILI)
Salario unico minimo nazionale conglobato (art. 60)
- in vigore dal 1 gennaio 97...................L. 460.000
- in vigore dal 1 gennaio 98...................L. 483.000
- in vigore dal 1 luglio 98....................L. 505.000
Indennita' di scala mobile (art. 63)...........L. 908.411
Indennita' supplementari (art. 61)
- per ogni 10 vani o frazione superiore a 5
(oltre i 50 vani)............................L. 1.180
- Per ogni ascensore o montacarichi............L. 3.110
- Per ogni scala oltre la prima................L. 3.960
- Per ogni citogono con centralino interfono...L. 2.680
- Appartamenti destinati esclusivamente a uso
d'ufficio, ambulatorio, pensione etc. che
aggravino notevolmente il lavoro del portiere:
per ogni appartamento........................L. 3.540
- Per servizio di esazione (valore % sulle
somme riscosse)............................... 0,5 %
- Per la confuzione delle caldaie di riscaldamento
a carbone, limitatamente al periodo di
accensione...................................L. 65.000
- Per la conduzione di impianti di riscaldamento
e condizionamento a gasolio, limitatamente al
periodo di accensione........................L. 41.200
- Per la conduzione di impianti di riscaldamento
e condizionamento a gas con o senza orologio,
limitatamente al periodo di accensione.......L. 23.600
I VALORI CONVENZIONALI DI ALLOGGIO, ENERGIA, RISCALDAMENTO
E DELLE INDENNITA' DA CORRISPONDERE IN CASO DI MANCATO
GODIMENTO DEGLI STESSI ELEMENTI RIMANGONO INVARIATI PER
GLI ANNI 1997/1998
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TABELLA "C
LAVORATORI ADDETTI ALLE PULIZIE
Paga oraria unica minima nazionale conglobata (art. 67)
- in vigore dal 1 gennaio 97...................L. 3.270
- in vigore dal 1 gennaio 98...................L. 3.405
- in vigore dal 1 luglio 98....................L. 3.540
Indennita' oraria di scala mobile (art. 63)....L. 4.783
Indennita' accessorie (giornaliere) (art. 68)
- Accensione e spegnimento delle luci..........L. 490
- Apertura e chiusura del portone..............L. 490
- Distribuzione della posta....................L. 490