D.P.R. del 16/01/95, n. 42
D.P.R. del 16/01/95, n. 42
Regolamento di attuazione delle Legge
14/06/93, n. 235, recante norme sulla pubblicita' negli ascensori finalizzata al
sostegno degli interventi a favore delle persone handicappate
Art. 1. Caratteristiche delle insegne e delle
iscrizioni
(1). L'esposizione delle insegne e delle
iscrizioni all'interno degli ascensori deve essere effettuata nel rispetto delle
vigenti norme di accessibilità e di sicurezza di cui alla L. 24 ottobre 1942, n.
1415, e alle relative disposizioni attuative recate dal D.P.R. 24 dicembre 1951,
n. 1767, nonché dal D.P.R. 29 maggio 1963, n. 1497, dal D.P.R. 27 aprile 1978,
n. 384, dal decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche
comunitarie 9 dicembre 1987, n. 587, dal decreto del Ministro dei lavori
pubblici 14 giugno 1989, n. 236, e dal D.P.R. 28 marzo 1994, n.
268.
(2). Le insegne e le iscrizioni non possono limitare o ostacolare
la manutenzione, la visibilità e l'uso dei comandi e dei dispositivi
tecnologici, né possono comportare la riduzione delle prescritte dimensioni
minime interne della cabina. Nel caso gli ascensori abbiano la dimensione minima
prescritta, l'esposizione può avvenire su una sola parte dell'ascensore e ad una
altezza superiore ad un metro.
(3). Per la realizzazione delle insegne
o iscrizioni devono essere utilizzati materiali ignifughi e resistenti agli
urti, aventi contorni che non devono presentare spigoli vivi. Lo spessore
complessivo della bacheca e della pubblicità non deve superare i due
centimetri.
(4). L'installazione delle bacheche deve avvenire senza
manomettere stabilmente i pannelli costituenti le pareti dell'ascensore.
Art. 2. Procedure
(1). I
comuni, con proprio provvedimento, individuano l'uffico al quale deve essere
presentata la richiesta per installare l'impianto pubblicitario negli ascensori
in servizio pubblico, nonché il responsabile del procedimento ai sensi del capo
II della L. 7 agosto 1990, n. 241. Il provvedimento dispone altresì la
documentazione da presentare in uno con la domanda e il termine entro il quale
devono essere assunte le determinazioni da parte del comune, che non potrà in
ogni caso essere superiore ai sessanta giorni.
(2). La documentazione
deve essere comunque finalizzata a dimostrare il rispetto delle norme di cui
all'art. 1.
(3). Trascorso il termine di cui al comma 1, la richiesta
si intende accolta.
Art. 3. Istituzione capitolo nei bilanci
comunali.
(1). I proventi dell'imposta sulla pubblicità
riscossi dai comuni sono iscritti in apposito capitolo di bilancio del comune,
con l'obbligo di evidenziare la destinazione dei suddetti proventi nella
relazione illustrativa al conto consuntivo dell'ente locale, secondo le finalità
stabilite dall' art. 3 della L. 14 luglio 1993, n. 235, e in relazione a
programmi preventivi di intervento, definiti dallo stesso ente locale, ai sensi
del citato art. 3.