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Legge 22 Aprile 1994, n. 368

Legge 22/04/94, n. 368


Regolamento recante norme di semplificazione del procedimento di programmazione e di esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria su edifici di interesse storico-artistico

Art. 1. Ambito di applicazione e definizione
1. Il presente regolamento disciplina il procedimento relativo agli interventi di restauro e manutenzione straordinaria degli immobili appartenenti al patrimonio architettonico, archeologico, artistico e storico.
2. Gli interventi di restauro e manutenzione straordinari hanno ad oggetto beni statali e beni non statali, sottoposti alle disposizioni della legge 1° giugno 1939, n. 1089, di proprietà di enti pubblici o di privati.
3. Ai fini del presente regolamento il Ministero per i beni culturali e ambientali è denominato «Ministero».

Art. 2. Beni non statali
1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento la individuazione dei beni non statali di cui all'art. 1, comma 2, che necessitano di restauro e di manutenzione straordinaria è operata dal competente soprintendente, anche dietro richiesta o segnalazione degli interessati. Il soprintendente redige una relazione tecnica contenente l'esatta individuazione del bene e dichiara la necessità di interventi volti a garantire la conservazione.
2. La relazione tecnica è immediatamente notificata in via amministrativa al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene con l'ingiunzione a redigere e trasmettere al soprintendente stesso, entro trenta giorni dall'ingiunzione, un progetto esecutivo degli interventi conformemente alla relazione tecnica. Entro trenta giorni dalla trasmissione del progetto esecutivo, il soprintendente notifica al proprietario, possessore o detentore l'approvazione del progetto stesso, indicando le eventuali modifiche da apportare. Il soprintendente notifica altresì tale approvazione al sindaco del comune competente, che può esprimere parere motivato non vincolante nel termine di trenta giorni dalla notifica. Il proprietario, possessore o detentore deve iniziare i lavori di manutenzione straordinaria entro trenta giorni successivi alla comunicazione del parere del sindaco o al decorso del termine predetto.

Art. 3. Intervento sostitutivo.
1. Decorso inutilmente il termine di cui all'art. 2, comma 2, primo periodo, ovvero qualora il propriario, possessore o detentore, al quale è stata notificata l'ingiunzione, dichiari di non poter far fronte in tutto o in parte alle spese necessarie, il competente soprintendente predispone, entro il termine di trenta giorni, una perizia tecnica per l'assunzione dell'onere finanziario a carico del Ministero o, se richiesto dagli interessati, in misura concorrente tra lo Stato e il proprietario, possessore o detentore. Nel caso di assunzione dell'onere totale o parziale a carico dello Stato, l'immobile deve rimanere aperto al pubblico con modalità concordate con gli interessati.
2. La perizia è inviata al competente Ufficio centrale del Ministero per l'inserimento del piano di spesa dell'anno in corso, ai sensi dell'art. 5 della legge 10 febbraio 1992, n. 145, come da ultimo modificato dall'art. 7 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237.

Art. 4. Beni statali.
1. Gli interventi di restauro e di manutenzione straordinaria da compiersi sui beni immobili di proprietà dello Stato, di interesse architettonico, archeologico, artistico e storico sono di competenza del Ministero.

Art. 5. Abrogazione di norme.
1. Ai sensi dell'art. 2, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogata la legge 14 marzo 1968, n. 292.

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