Legge 22 Aprile 1994, n. 368
Legge 22/04/94, n. 368
Regolamento recante norme di semplificazione
del procedimento di programmazione e di esecuzione di interventi di manutenzione
straordinaria su edifici di interesse storico-artistico
Art. 1. Ambito di applicazione e
definizione
1. Il presente regolamento disciplina il
procedimento relativo agli interventi di restauro e manutenzione straordinaria
degli immobili appartenenti al patrimonio architettonico, archeologico,
artistico e storico.
2. Gli interventi di restauro e manutenzione
straordinari hanno ad oggetto beni statali e beni non statali, sottoposti alle
disposizioni della legge 1° giugno 1939, n. 1089, di proprietà di enti pubblici
o di privati.
3. Ai fini del presente regolamento il Ministero per i beni
culturali e ambientali è denominato «Ministero».
Art. 2. Beni non statali
1. A
decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento la individuazione dei
beni non statali di cui all'art. 1, comma 2, che necessitano di restauro e di
manutenzione straordinaria è operata dal competente soprintendente, anche dietro
richiesta o segnalazione degli interessati. Il soprintendente redige una
relazione tecnica contenente l'esatta individuazione del bene e dichiara la
necessità di interventi volti a garantire la conservazione.
2. La relazione
tecnica è immediatamente notificata in via amministrativa al proprietario,
possessore o detentore a qualsiasi titolo del bene con l'ingiunzione a redigere
e trasmettere al soprintendente stesso, entro trenta giorni dall'ingiunzione, un
progetto esecutivo degli interventi conformemente alla relazione tecnica. Entro
trenta giorni dalla trasmissione del progetto esecutivo, il soprintendente
notifica al proprietario, possessore o detentore l'approvazione del progetto
stesso, indicando le eventuali modifiche da apportare. Il soprintendente
notifica altresì tale approvazione al sindaco del comune competente, che può
esprimere parere motivato non vincolante nel termine di trenta giorni dalla
notifica. Il proprietario, possessore o detentore deve iniziare i lavori di
manutenzione straordinaria entro trenta giorni successivi alla comunicazione del
parere del sindaco o al decorso del termine predetto.
Art. 3. Intervento sostitutivo.
1.
Decorso inutilmente il termine di cui all'art. 2, comma 2, primo periodo, ovvero
qualora il propriario, possessore o detentore, al quale è stata notificata
l'ingiunzione, dichiari di non poter far fronte in tutto o in parte alle spese
necessarie, il competente soprintendente predispone, entro il termine di trenta
giorni, una perizia tecnica per l'assunzione dell'onere finanziario a carico del
Ministero o, se richiesto dagli interessati, in misura concorrente tra lo Stato
e il proprietario, possessore o detentore. Nel caso di assunzione dell'onere
totale o parziale a carico dello Stato, l'immobile deve rimanere aperto al
pubblico con modalità concordate con gli interessati.
2. La perizia è inviata
al competente Ufficio centrale del Ministero per l'inserimento del piano di
spesa dell'anno in corso, ai sensi dell'art. 5 della legge 10 febbraio 1992, n.
145, come da ultimo modificato dall'art. 7 del decreto legge 20 maggio 1993, n.
149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237.
Art. 4. Beni statali.
1. Gli
interventi di restauro e di manutenzione straordinaria da compiersi sui beni
immobili di proprietà dello Stato, di interesse architettonico, archeologico,
artistico e storico sono di competenza del Ministero.
Art. 5. Abrogazione di norme.
1. Ai
sensi dell'art. 2, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dalla data di
entrata in vigore del presente regolamento è abrogata la legge 14 marzo 1968, n.
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