Legge 25 Gennaio 1994, n. 82
Legge 25/01/94, n. 82
Disciplina delle attivita' di Pulizia, di
disinfezione, di disinfestazione di derattizzazione e di
sanificazione
Art. 1. Iscrizione delle imprese di pulizia nel
registro delle ditte o nell'albo provinciale delle imprese
artigiane
(1). Le imprese che svolgono attività di
pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione o di
sanificazione, di seguito denominate «imprese di pulizia», sono iscritte nel
registro delle ditte di cui al testo unico approvato con R.D. 20 settembre 1934,
n. 2011, e successive modificazioni, o nell'albo provinciale delle imprese
artigiane di cui all'art. 5 della L. 8 agosto 1985, n. 443, qualora presentino i
requisiti previsti dalla presente legge.
(2). Con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emanato entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti, agli
effetti della presente legge:
a) le attività di pulizia, di
disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di
sanificazione;
b) i requisiti di capacità economico-finanziaria,
tecnica ed organizzativa delle imprese che svolgono le attività di cui alla
lett. a), che devono essere certificati ai sensi della normativa in
materia;
c) la misura del contributo per l'iscrizione nel registro
delle ditte o nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui al comma 1,
nonché le relative modalità di versamento;
d) le fasce nelle quali
devono essere classificate, nel registro delle ditte o nell'albo provinciale
delle imprese artigiane, le imprese di pulizia, tenuto conto del volume d'affari
al netto dell'Iva, ai fini della partecipazione, secondo la normativa
comunitaria, alle procedure di affidamento dei servizi di cui alla presente
legge.
3. Le imprese di pulizia comunicano alla camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura o alla commissione provinciale per
l'artigianato ogni variazione dei requisiti definiti ai sensi del comma 2, lett.
b), nei termini stabiliti dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato di cui al medesimo comma 2.
Art. 2. Requisiti di
onorabilita'
(1). Le imprese di pulizia possono
richiedere l'iscrizione nel registro delle ditte o nell'albo provinciale delle
imprese artigiane qualora nei confronti dei soggetti di cui al comma
2:
a) non sia stata pronunciata sentenza penale definitiva di condanna
o non siano in corso procedimenti penali nei quali sia già stata pronunciata
sentenza di condanna per reati non colposi a pena detentiva superiore a due anni
o sentenza di condanna per reati contro la fede pubblica o il patrimonio, o alla
pena accessoria dell'interdizione dall'esercizio di una professione o di un'arte
o dell'interdizione dagli uffici direttivi delle imprese, salvo che sia
intervenuta la riabilitazione;
b) non sia stata svolta o non sia in
corso procedura fallimentare, salvo che sia intervenuta la riabilitazione ai
sensi degli artt. 142, 143 e 144 delle disposizioni approvate con R.D. 16 marzo
1942, n. 267;
c) non siano state applicate misure di sicurezza o di
prevenzione ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n.
57, 31 maggio 1965, n. 575, e 13 settembre 1982, n. 646, e successive
modificazioni, o non siano in corso procedimenti penali per reati di stampo
mafioso;
d) non sia stata pronunciata sentenza penale definitiva di
condanna per il reato di cui all'art. 513 bis del codice penale;
e)
non siano state accertate contravvenzioni per violazioni di norme in materia di
lavoro, di previdenza e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali, non conciliabili in via
amministrativa.
(2). I requisiti di onorabilità di cui al comma 1
devono essere posseduti:
a) nel caso di impresa di pulizia
individuale, dal titolare di essa e, quando questi abbia preposto all'esercizio
dell'impresa, di un ramo di essa o di una sua sede un institore o un direttore,
anche da questi ultimi;
b) nel caso di impresa di pulizia che abbia
forma di società, da tutti i soci per le società in nome collettivo, dai soci
accomandatari per le società in accomandita semplice o per azioni, dagli
amministratori per ogni altro tipo di società, ivi comprese le cooperative.
Art. 3. Iscrizione delle imprese di pulizia di Stati
non appartenenti alla Comunità europea.
(1). Le imprese
di pulizia di uno Stato non appartenente alla Comunità europea possono essere
iscritte nel registro delle ditte o nell'albo provinciale delle imprese
artigiane ai sensi dell' art. 1, se hanno in Italia una sede legale anche
secondaria e a condizione di reciprocità con lo Stato di appartenenza.
Art. 4. Sospensione, cancellazione e
reiscrizione.
(1). Il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato stabilisce con proprio decreto, da emanare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i casi e le
relative modalità di sospensione, di cancellazione e di reiscrizione delle
imprese di pulizia nel registro delle ditte o nell'albo provinciale delle
imprese artigiane.
(2). Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì
stabiliti i casi in cui l'impresa di pulizia, la cui iscrizione sia stata
sospesa, è autorizzata a proseguire l'esecuzione dei contratti.
(3).
La sospensione, la cancellazione nonché l'applicazione delle sanzioni
amministrative per le imprese di pulizia iscritte nel registro delle ditte sono
decise dalla giunta della camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura.
(4). Prima di decidere, la giunta comunica all'impresa di
pulizia i fatti da valutare ai fini della decisione, assegnando un termine non
inferiore a trenta giorni per la presentazione di memorie.
(5).
L'impresa di pulizia deve essere sentita quando, nel termine di cui al comma 4,
ne faccia richiesta. I provvedimenti di cui al comma 3 sono motivati e
notificati all'impresa.
(6). Avverso le decisioni della giunta di cui
al comma 3 può essere esperito ricorso al Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato entro sessanta giorni dalla notifica della decisione.
Art. 5. Obblighi delle pubbliche
amministrazioni.
(1). Negli appalti di servizi relativi
alle attività di cui alla presente legge le pubbliche amministrazioni si
conformano alle disposizioni della direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18
giugno 1992.
(2). Le pubbliche amministrazioni procedono al pagamento
del corrispettivo dovuto alle imprese di pulizia, previa esibizione da parte di
queste ultime della documentazione attestante il versamento dei contributi
previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
Art. 6. Sansioni.
(1). Al
titolare di impresa di pulizia individuale, all'institore preposto ad essa o ad
un suo ramo o ad una sua sede, e agli amministratori di impresa di pulizia che
abbia forma di società, ivi comprese le cooperative, che non eseguono nei
termini prescritti le comunicazioni previste dall' art. 1, comma 3, si applica
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quattrocentomila a
lire un milioneduecentomila.
(2). Qualora l'impresa di pulizia
eserciti le attività di cui alla presente legge senza essere iscritta nel
registro delle ditte o nell'albo provinciale delle imprese artigiane, o
nonostante l'avvenuta sospensione, ovvero dopo la cancellazione, il titolare
dell'impresa individuale, l'institore preposto ad essa o ad un suo ramo o ad una
sua sede, tutti i soci in caso di società in nome collettivo, i soci
accomandatari in caso di società in accomandita semplice o per azioni, ovvero
gli amministratori in ogni altro tipo di società, ivi comprese le cooperative,
sono puniti con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire
duecentomila a lire un milione.
(3). Qualora l'impresa di pulizia
affidi lo svolgimento delle attività di cui alla presente legge ad imprese che
versino nelle situazioni sanzionabili di cui al comma 2, il titolare
dell'impresa individuale, l'institore preposto ad essa o ad un suo ramo o ad una
sua sede, tutti i soci in caso di società in nome collettivo, i soci
accomandatari in caso di società in accomandita semplice o per azioni, ovvero
gli amministratori in ogni altro tipo di società, ivi comprese le cooperative,
sono puniti con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire
duecentomila a lire un milione.
(4). A chiunque stipuli contratti per
lo svolgimento di attività di cui alla presente legge, o comunque si avvalga di
tali attività a titolo oneroso, con imprese di pulizia non iscritte o cancellate
dal registro delle ditte o dall'albo provinciale delle imprese artigiane, o la
cui iscrizione sia stata sospesa, si applica la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da lire un milione a lire due milioni. Qualora tali
contratti siano stipulati da imprese o enti pubblici, ai medesimi si applica la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire
cinquanta milioni.
(5). I contratti stipulati con imprese di pulizia
non iscritte o cancellate dal registro delle ditte o dall'albo provinciale delle
imprese artigiane, o la cui iscrizione sia stata sospesa, sono nulli.
Art. 7. Disposizioni
Transitorie.
(1). Le imprese di pulizia che svolgono le
attività di cui alla presente legge alla data della sua entrata in vigore
possono continuare ad esercitarle, purché presentino domanda di iscrizione nel
registro delle ditte o nell'albo provinciale delle imprese artigiane, corredata
dalla certificazione di cui all' art. 1, comma 2, lett. b), entro novanta giorni
dalla data di emanazione del decreto di cui al medesimo art. 1, comma 2,
dimostrando di aver effettuato le attività di cui alla presente legge prima
della data della sua entrata in vigore.
(2). Fino all'entrata in
vigore del sistema nazionale di certificazione l'accertamento dei requisiti
delle imprese di pulizia previsti dalla presente legge è effettuato dalla
commissione provinciale per l'artigianato, per le imprese artigiane, e dalla
giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per le
altre imprese. Avverso le decisioni della giunta può essere esperito ricorso al
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro sessanta giorni
dalla notifica della decisione.