D.P.R. 26/08/93, n.412
Decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.
412
Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione,
l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del
contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della
legge 9 gennaio 1991, n. 10.
Art. 1. Definizioni.
1. Ai fini
dell'applicazione del presente regolamento si intende:
a) per "edificio", un
sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di
volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da
tutti gli impianti, dispositivi tecnologici ed arredi che si trovano al suo
interno; la superficie esterna che delimita un edificio pu˜ confinare con tutti
o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri
edifici;
b) per "edificio di proprieta' pubblica", un edificio di proprieta'
dello Stato, delle regioni, degli Enti locali, nonche' di altri Enti pubblici,
anche economici, destinato sia allo svolgimento delle attivita' dell'Ente, sia
ad altre attivita' o usi, compreso quello di abitazione privata;
c) per
"edificio adibito ad uso pubblico", un edificio nel quale si svolge, in tutto o
in parte, l'attivita' istituzionale di Enti pubblici;
d) per "edificio di
nuova costruzione", salvo quanto previsto dall'art. 7, comma 3, un edificio per
il quale la richiesta di concessione edilizia sia stata presentata
successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento stesso;
e) per
"climatizzazione invernale", l'insieme di funzioni atte ad assicurare, durante
il periodo di esercizio dell'impianto termico consentito dalle disposizioni del
presente regolamento, il benessere degli occupanti mediante il controllo,
all'interno degli ambienti, della temperatura e, ove presenti dispositivi
idonei, della umidita', della portata di rinnovo e della purezza
dell'aria;
f) per "impianto termico", un impianto tecnologico destinato alla
climatizzazione degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi
igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli
stessi usi, comprendente i sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione
del calore nonche' gli organi di regolazione e di controllo; sono quindi
compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento,
mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti,
radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari;
g) per "impianto termico di
nuova istallazione", un impianto termico installato in un edificio di nuova
costruzione o in un edificio o porzione di edificio antecedentemente privo di
impianto termico;
h) per "manutenzione ordinaria dell'impianto termico", le
operazioni specificamente previste nei libretti d'uso e manutenzione degli
apparecchi e componenti che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed
attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino
l'impiego di attrezzature e di materiali di consumo d'uso corrente;
i) per
"manutenzione straordinaria dell'impianto termico", gli interventi atti a
ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dal progetto e/o
dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi,
attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini,
revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell'impianto termico;
j)
per "proprietario dell'impianto termico", chi e' proprietario, in tutto o in
parte, dell'impianto termico; nel caso di edifici dotati di impianti termici
centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle
persone fisiche gli obblighi e le responsabilita' posti a carico del
proprietario dal presente regolamento sono da intendersi riferiti agli
Amministratori;
l) per "ristrutturazione di un impianto termico", gli
interventi rivolti a trasformare l'impianto termico mediante un insieme
sistematico di opere che comportino la modifica sostanziale sia dei sistemi di
produzione che di distribuzione del calore; rientrano in questa categoria anche
la trasformazione di un impianto termico centralizzato in impianti termici
individuali nonche' la risistemazione impiantistica nelle singole unita'
immobiliari o parti di edificio in caso di installazione di un impianto termico
individuale previo distacco dall'impianto termico centralizzato;
m) per
"sostituzione di un generatore di calore", la rimozione di un vecchio generatore
e l'installazione di un altro nuovo destinato ad erogare energia termica alle
medesime utenze;
n) per "esercizio e manutenzione di un impianto termico", il
complesso di operazioni che comporta l'assunzione di responsabilita' finalizzata
alla gestione degli impianti includente: conduzione, manutenzione ordinaria e
straordinaria e controllo, nel rispetto delle norme in materia di sicurezza, di
contenimento dei consumi energetici e di salvaguardia ambientale;
o) per
"terzo responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico",
la persona fisica o giuridica che, essendo in possesso dei requisiti previsti
dalle normative vigenti e comunque di idonea capacita' tecnica, economica,
organizzativa, e' delegata dal proprietario ad assumere la responsabilita'
dell'esercizio, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al
contenimento dei consumi energetici;
p) per "contratto servizio energia",
l'atto contrattuale che disciplina l'erogazione dei beni e servizi necessari a
mantenere le condizioni di comfort negli edifici nel rispetto delle vigenti
leggi in materia di uso razionale dell'energia, di sicurezza e di salvaguardia
dell'ambiente, provvedendo nel contempo al miglioramento del processo di
trasformazione e di utilizzo dell'energia;
q) per "valori nominali" delle
potenze e dei rendimenti di cui ai punti successivi, quelli dichiarati e
garantiti dal costruttore per il regime di funzionamento continuo;
r) per
"potenza termica del focolare" di un generatore di calore, il prodotto del
potere calorifico inferiore del combustibile impiegato e della portata di
combustibile bruciato; l'unita' di misura utilizzata e' il kW; s) per "potenza
termica convenzionale" di un generatore di calore, la potenza termica del
focolare diminuita della potenza termica persa al camino; l'unita' di misura
utilizzata e' il kW;
t) per "potenza termica utile" di un generatore di
calore, la quantita' di calore trasferita nell'unita' di tempo al fluido
termovettore, corrispondente alla potenza termica del focolare diminuita della
potenza termica scambiata dall'involucro del generatore con l'ambiente e della
potenza termica persa al camino; l'unita' di misura utilizzata e' il kW; u) per
"rendimento di combustione", sinonimo di "rendimento termico convenzionale" di
un generatore di calore, il rapporto tra la potenza termica convenzionale e la
potenza termica del focolare;
v) per "rendimento termico utile" di un
generatore di calore, il rapporto tra la potenza termica utile e la potenza
termica del focolare;
w) per "temperatura dell'aria in un ambiente", la
temperatura dell'aria misurata secondo le modalita' prescritte dalla norma
tecnica UNI 5364;
z) per "gradi giorno" di una localita', la somma, estesa a
tutti i giorni di un periodo annuale convenzionale di riscaldamento, delle sole
differenze positive giornaliere tra la temperatura dell'ambiente,
convenzionalmente fissata a 20 gradi centigradi, e la temperatura media esterna
giornaliera; l'unita' di misura utilizzata e' il grado giorno (GG). C
1. Il territorio nazionale e'
suddiviso nelle seguenti sei zone climatiche in funzione dei gradi- giorno,
indipendentemente dalla ubicazione geografica: Zona A: comuni che presentano un
numero di gradi-giorno non superiore a 600; Zona B: comuni che presentano un
numero di gradi-giorno maggiore di 600 e non superiore a 900; Zona C: comuni che
presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 900 e non superiore a 1.400;
Zona D: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 1.400 e non
superiore a 2.100; Zona E: comuni che presentano un numero di gradi-giorno
maggiore di 2.100 e non superiore a 3.000; Zona F: comuni che presentano un
numero di gradi-giorno maggiore di 3.000.
2. La tabella in allegato A, ordinata per regioni e province, riporta per
ciascun comune l'altitudine della casa comunale, i gradi-giorno e la zona
climatica di appartenenza. Detta tabella puo' essere modificata ed integrata,
con decreto del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, anche
in relazione all'istituzione di nuovi comuni o alle modificazioni dei territori
comunali, avvalendosi delle competenze tecniche dell'ENEA ed in conformita' ad
eventuali metodologie che verranno fissate dall'UNI.
3. I comuni comunque non indicati nell'allegato A o nelle sue successive
modificazioni ed integrazioni adottano, con provvedimento del Sindaco, i
gradi-giorno riportati nella tabella suddetta per il comune piu' vicino in linea
d'aria, sullo stesso versante, rettificati, in aumento o in diminuzione, di una
quantita' pari ad un centesimo del numero di giorni di durata convenzionale del
periodo di riscaldamento di cui all'art. 9, comma 2 per ogni metro di quota sul
livello del mare in piu' o in meno rispetto al comune di riferimento. Il
provvedimento e' reso noto dal Sindaco agli abitanti del comune con pubblici
avvisi entro 5 giorni dall'adozione del provvedimento stesso e deve essere
comunicato al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed
all'ENEA ai fini delle successive modifiche dell'allegato A.
4. I comuni aventi porzioni edificate del proprio territorio a quota
superiore rispetto alla quota della casa comunale, quota indicata nell'allegato
A, qualora detta circostanza, per effetto della rettifica dei gradi-giorno
calcolata secondo le indicazioni di cui al comma 3, comporti variazioni della
zona climatica, possono, mediante provvedimento del Sindaco, attribuire
esclusivamente a dette porzioni del territorio una zona climatica differente da
quella indicata in allegato A. Il provvedimento deve essere notificato al
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e all'ENEA e diventa
operativo qualora entro 90 giorni dalla notifica di cui sopra non pervenga un
provvedimento di diniego ovvero un provvedimento interruttivo del decorso del
termine da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Una volta operativo il provvedimento viene reso noto dal Sindaco agli abitanti
mediante pubblici avvisi e comunicato per conoscenza alla regione ed alla
provincia di appartenenza.
Art. 3. Classificazione generale degli edifici per
categorie.
1. Gli edifici sono classificati in base alla loro
destinazione d'uso nelle seguenti categorie: E.1 Edifici adibiti a residenza e
assimilabili: E.1 (1) abitazioni adibite a residenza con carattere continuativo,
quali abitazioni civili e rurali, collegi, conventi, case di pena, caserme; E.1
(2) abitazioni adibite a residenza con occupazione saltuaria, quali case per
vacanze, fine settimana e simili; E.1 (3) edifici adibiti ad albergo, pensione
ed attivita' similiari; E.2 Edifici adibiti a uffici e assimilabili: pubblici o
privati, indipendenti o contigui a costruzioni adibite anche ad attivita'
industriali o artigianali, purche' siano da tali costruzioni scorporabili agli
effetti dell'isolamento termico; E.3 Edifici adibiti a ospedali, cliniche o case
di cura e assimilabili: ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori
o anziani nonche' le strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei
tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici; E.4
Edifici adibiti ad attivita' ricreative, associative o di culto e assimilabili:
E.4 (1) quali cinema e teatri, sale di riunione per congressi; E.4 (2) quali
mostre, musei e biblioteche, luoghi di culto; E.4 (3) quali bar, ristoranti,
sale da ballo; E.5 Edifici adibiti ad attivita' commerciali e assimilabili:
quali negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati,
esposizioni; E.6 Edifici adibiti ad attivita' sportive: E.6 (1) piscine, saune e
assimilabili; E.6 (2) palestre e assimilabili; E.6 (3) servizi di supporto alle
attivita' sportive; E.7 Edifici adibiti ad attivita' scolastiche a tutti i
livelli e assimilabili; E.8 Edifici adibiti ad attivita' industriali ed
artigianali e assimilabili.
2. Qualora un edificio sia costituito da parti individuabili come
appartenenti a categorie diverse, le stesse devono essere considerate
separatamente e cioe' ciascuna nella categoria che le compete.
Art. 4. Valori massimi della temperatura
ambiente.
1. Durante il periodo in cui e' in funzione l'impianto
di climatizzazione invernale, la media aritmetica delle temperature dell'aria
dei singoli ambienti degli edifici, definite e misurate come indicato al comma
1, lettera w) dell'art. 1, non deve superare i seguenti valori con le tolleranze
a fianco indicate: a) 18 ¡C + 2 ¡C di tolleranza per gli edifici rientranti
nella categoria E.8; b) 20 ¡C + 2 ¡C di tolleranza per gli edifici rientranti
nelle categorie diverse da E.8.
2. Il mantenimento della temperatura dell'aria negli ambienti entro i limiti
fissati al comma 1 deve essere ottenuto con accorgimenti che non comportino
spreco di energia.
3. Per gli edifici classificati E.3, ed E.6 (1), le autorita' comunali, con
le procedure di cui al comma 5, possono concedere deroghe motivate al limite
massimo del valore della temperatura dell'aria negli ambienti durante il periodo
in cui e' in funzione l'impianto di climatizzazione invernale, qualora elementi
oggettivi legati alla destinazione d'uso giustifichino temperature piu' elevate
di detti valori.
4. Per gli edifici classificati come E.8 sono concesse deroghe al limite
massimo della temperatura dell'aria negli ambienti, durante il periodo in cui e'
in funzione l'impianto di climatizzazione invernale, qualora si verifichi almeno
una delle seguenti condizioni: a) le esigenze tecnologiche o di produzione
richiedano temperature superiori al valore limite; b) l'energia termica per il
riscaldamento ambiente derivi da sorgente non convenientemente utilizzabile in
altro modo.
5. Ferme restando le deroghe gia' concesse per gli edifici esistenti in base
alle normative all'epoca vigenti, i valori di temperatura fissati in deroga ai
sensi dei commi 3 e 4 devono essere riportati nella relazione tecnica di cui
all'art. 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 assieme agli elementi tecnici di
carattere oggettivo che li giustificano. Prima dell'inizio lavori le autorita'
comunali devono fornire il benestare per l'adozione di tali valori di
temperatura; qualora il consenso non pervenga entro 60 giorni dalla
presentazione della suddetta relazione tecnica, questo si intende accordato,
salvo che non sia stato notificato prima della scadenza un provvedimento
interruttivo o di diniego riguardante le risultanze della relazione tecnica.
Art. 5. Requisiti e dimensionamento degli impianti
termici.
1. Gli impianti termici di nuova installazione nonche'
quelli sottoposti a ristrutturazione devono essere dimensionati in modo da
assicurare, in relazione a: -- il valore massimo della temperatura interna
previsto dall'art. 4, -- le caratteristiche climatiche della zona, -- le
caratteristiche termofisiche dell'involucro edilizio, -- il regime di conduzione
dell'impianto in base agli obblighi di intermittenza- attenuazione previsti
dall'art. 9 del presente decreto, un "rendimento globale medio stagionale",
definito al successivo comma 2, non inferiore al seguente valore: eta g = (65 +
3 log P n)% dove log Pn e' il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale
del generatore o del complesso dei generatori di calore al servizio del singolo
impianto termico, espressa in kW.
2. Il "rendimento globale medio stagionale" dell'impianto termico e' definito
come rapporto tra il fabbisogno di energia termica utile per la climatizzazione
invernale e l'energia primaria delle fonti energetiche, ivi compresa l'energia
elettrica ed e' calcolato con riferimento al periodo annuale di esercizio di cui
all'art. 9. Ai fini della conversione dell'energia elettrica in energia primaria
si considera l'equivalenza: 10 MJ = 1kWh. Il rendimento globale medio stagionale
risulta dal prodotto dei seguenti rendimenti medi stagionali: -- rendimento di
produzione, -- rendimento di regolazione, -- rendimento di distribuzione,
rendimento di emissione, e deve essere calcolato secondo le metodologie e le
indicazioni riportate nelle norme tecniche UNI che verranno pubblicate entro il
31 ottobre 1993 e recepite dal Ministero dell'industria del commercio e
dell'artigianato entro i successivi trenta giorni.
3. Nella sostituzione dei generatori di calore il dimensionamento del o dei
generatori stessi deve essere effettuato in modo tale che il "rendimento di
produzione medio stagionale" definito come il rapporto tra l'energia termica
utile generata ed immessa nella rete di distribuzione e l'energia primaria delle
fonti energetiche, compresa l'energia elettrica, calcolato con riferimento al
periodo annuale di esercizio di cui all'art. 9, risulti non inferiore al
seguente valore: eta g = (77 + 3 log P n)% per il significato di log Pn e per il
fattore di conversione dell'energia elettrica in energia primaria vale quanto
specificato ai commi 1 e 2.
4. Il "rendimento di produzione medio stagionale" deve essere calcolato
secondo le metodologie e le indicazioni riportate nelle norme tecniche UNI di
cui al comma 2.
5. Negli impianti termici ad acqua calda per la climatizzazione invernale con
potenza nominale superiore a 350 kW, la potenza deve essere ripartita almeno su
due generatori di calore. Alla ripartizione di cui sopra e' ammessa deroga nel
caso di sostituzione di generatore di calore gia' esistente, qualora ostino
obiettivi impedimenti di natura tecnica o economica quali ad esempio la limitata
disponibilita' di spazio nella centrale termica.
6. Negli impianti termici di nuova installazione, nonche' in quelli
sottoposti a ristrutturazione, la produzione centralizzata dell'energia termica
necessaria alla climatizzazione invernale degli ambienti ed alla produzione di
acqua calda per usi igienici e sanitari per una pluralita' di utenze, deve
essere effettuata con generatori di calore separati, fatte salve eventuali
situazioni per le quali si possa dimostrare che l'adozione di un unico
generatore di calore non determini maggiori consumi di energia o comporti
impedimenti di natura tecnica o economica. Gli elementi tecnico-economici che
giustificano la scelta di un unico generatore vanno riportati nella relazione
tecnica di cui all'art. 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10. L'applicazione
della norma tecnica UNI 8065, relativa ai sistemi di trattamento dell'acqua, e'
prescritta, nei limiti e con le specifiche indicate nella norma stessa, per gli
impianti termici di nuova installazione con potenza complessiva superiore o
uguale a 350 kW.
7. Negli impianti termici di nuova installazione e in quelli sottoposti a
ristrutturazione, i generatori di calore destinati alla produzione centralizzata
di acqua calda per usi igienici e sanitari per una pluralita' di utenze di tipo
abitativo devono essere dimensionati secondo le norme tecniche UNI 9182, devono
disporre di un sistema di accumulo dell'acqua calda di capacita' adeguata,
coibentato in funzione del diametro dei serbatoi secondo le indicazioni valide
per tubazioni di cui all'ultima colonna dell'allegato B e devono essere
progettati e condotti in modo che la temperatura dell'acqua, misurata nel punto
di immissione della rete di distribuzione, non superi i 48 gradi centigradi, + 5
gradi centigradi di tolleranza.
8. Negli impianti termici di nuova installazione, nella ristrutturazione
degli impianti termici nonche' nella sostituzione di generatori di calore
destinati alla produzione di energia per la climatizzazione invernale o per la
produzione di acqua calda sanitaria, per ciascun generatore di calore deve
essere realizzato almeno un punto di prelievo dei prodotti della combustione sul
condotto tra la cassa dei fumi del generatore stesso ed il camino allo scopo di
consentire l'inserzione di sonde per la determinazione del rendimento di
combustione e della composizione dei gas di scarico ai fini del rispetto delle
vigenti disposizioni.
9. Gli edifici multipiano costituiti da piu' unita' immobiliari devono essere
dotati di appositi condotti di evacuazione dei prodotti di combustione, con
sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalle norme tecniche
UNI 7129, nei seguenti casi: -- nuove installazioni di impianti termici, anche
se al servizio delle singole unitˆ immobiliari, -- ristrutturazioni di impianti
termici centralizzati, -- ristrutturazioni della totalita' degli impianti
termici individuali appartenenti ad uno stesso edificio, trasformazioni da
impianto termico centralizzato a impianti individuali, impianti termici
individuali realizzati dai singoli previo distacco dall'impianto centralizzato.
Fatte salve diverse disposizioni normative, ivi comprese quelle contenute nei
regolamenti edilizi locali e loro successive modificazioni, le disposizioni del
presente comma possono non essere applicate nei seguenti casi: mera sostituzione
di generatori di calore individuali, singole ristrutturazioni degli impianti
termici individuali gia' esistenti, siti in stabili plurifamiliari, qualora
nella versione iniziale non dispongano gia' di sistemi di evacuazione dei
prodotti della combustione con sbocco sopra il tetto dell'edificio. Resta ferma
anche per le disposizioni del presente articolo l'inapplicabilita' agli
apparecchi non considerati impianti termici in base all'art. 1, comma 1, lettera
f), quali: stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari.
10. In tutti i casi di nuova installazione o di ristrutturazione
dell'impianto termico che comportino l'installazione di generatori di calore
individuali, esclusi i casi di mera sostituzione di questi ultimi, e' prescritto
l'impiego di generatori isolati rispetto all'ambiente abitato, da realizzare ad
esempio mediante apparecchi di tipo C (secondo classificazione delle norme
tecniche UNI 7129) oppure apparecchi di qualsiasi tipo se installati all'esterno
o in locali tecnici adeguati. Le disposizioni del presente comma non si
applicano nei casi di incompatibilita' con il sistema di evacuazione dei
prodotti della combustione gia' esistente. In ogni caso i generatori di calore
ti tipo B1 (secondo classificazione della suddetta normativa UNI 7129) devono
essere muniti all'origine di un dispositivo di controllo dell'evacuazione dei
prodotti della combustione, secondo quanto indicato nel foglio aggiornamento UNI
7271 FA-2 del dicembre 1991.
11. Negli impianti termici di nuova installazione e nelle opere di
ristrutturazione degli impianti termici, la rete di distribuzione deve essere
progettata in modo da assicurare un valore del rendimento medio stagionale di
distribuzione compatibile con le disposizioni di cui al comma 1 relative al
rendimento globale medio stagionale. In ogni caso, come prescrizione minimale,
tutte le tubazioni di distribuzione del calore, comprese quelle montanti in
traccia o situate nelle intercapedini delle tamponature a cassetta, anche quando
queste ultime siano isolate termicamente, devono essere installate e coibentate,
secondo le modalita' riportate nell'allegato B al presente decreto. La messa in
opera della coibentazione deve essere effettuata in modo da garantire il
mantenimento delle caratteristiche fisiche e funzionali dei materiali coibenti e
di quelli da costruzione. Tubazioni portanti fluidi a temperature diverse, quali
ad esempio le tubazioni di mandata e ritorno dell'impianto termico, devono
essere coibentate separatamente.
12. Negli impianti termici di nuova installazione e in quelli sottoposti a
ristrutturazione, qualora siano circoscrivibili zone di edificio a diverso
fattore di occupazione (ad esempio singoli appartamenti ed uffici, zone di
guardiania, uffici amministrativi nelle scuole), e' prescritto che l'impianto
termico per la climatizzazione invernale sia dotato di un sistema di
distribuzione a zone che consenta la parzializzazione di detta climatizzazione
in relazione alle condizioni di occupazione dei locali.
13. Negli impianti termici di nuova installazione e nei casi di
ristrutturazione dell'impianto termico, qualora per il rinnovo dell'aria nei
locali siano adottati sistemi a ventilazione meccanica controllata, e'
prescritta l'adozione di apparecchiature per il recupero del calore disperso per
rinnovo dell'aria ogni qual volta la portata totale dell'aria di ricambio G ed
il numero di ore annue di funzionamento M dei sistemi di ventilazione siano
superiori ai valori limite riportati nell'allegato C del presente decreto. 14.
L'installazione nonche' la ristrutturazione degli impianti termici deve essere
effettuata da un soggetto in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2 e 3
della legge 5 marzo 1990, n. 46, attenendosi alle prescrizioni contenute nella
relazione tecnica di cui all'art. 28 della legge 9 gennaio 1991, n. 10.
15. Per gli edifici di proprieta' pubbica o adibiti ad uso pubblico e' fatto
obbligo, ai sensi del comma 7 dell'art. 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, di
soddisfare il fabbisogno energetico favorendo il ricorso a fonti rinnovabili di
energia o assimilate ai sensi dell'art. 1 comma 3 della legge 10 stessa, salvo
impedimenti di natura tecnica od economica. Per quanto riguarda gli impianti
termici, tale obbligo si determina in caso di nuova installazione o di
ristrutturazione. Gli eventuali impedimenti di natura tecnica od economica
devono essere evidenziati nel progetto e nella relazione tecnica di cui al comma
1 dell'art. 28 della legge stessa relativi all'impianto termico, riportando le
specifiche valutazioni che hanno determinato la non applicabilita' del ricorso
alle fonti rinnovabili o assimilate.
16. Ai fini di cui al comma 15 il limite di convenienza economica, per gli
impianti di produzione di energia di nuova installazione o da ristrutturare, che
determina l'obbligo del ricorso alle fonti rinnovabili di energia o assimilate
determinato dal recupero entro un periodo di otto anni degli extracosti
dell'impianto che utilizza le fonti rinnovabili o assimilate rispetto ad un
impianto convenzionale; il recupero, calcolato come tempo di ritorno semplice,
e' determinato dalle minori spese per l'acquisto del combustibile, o di alti
vettori energetici, valutate ai costi di fornitura all'atto della compilazione
del progetto, e dagli eventuali introiti determinati dalla vendita della
sovrapproduzione di energia elettrica o termica a terzi. Il tempo di ritorno
semplice e' elevato da otto a dieci anni per edifici siti nei centri urbani dei
comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, al fine di tener conto della
maggiore importanza dell'impatto ambientale.
17. Nel caso l'impianto per produzione di energia venga utilizzato oltre che
per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda per usi
igienici e sanitari anche per altri usi, compreso l'utilizzo di energia
meccanica e l'utilizzo o la vendita a terzi di energia elettrica, le valutazioni
comparative tecniche ed economiche di cui ai commi 15 e 16 vanno effettuate
globalmente tenendo conto anche dei suddetti utilizzi e vendite.
18. L'allegato D al presente decreto individua alcune tecnologie di utilizzo
delle fonti rinnovabili di energia o assimilate elettivamente indicate per la
produzione di energia per specifiche categorie di edifici. L'adozione di dette
tecnologie per dette categorie di edifici deve essere specificatamente valutata
in sede di progetto e di relazione tecnica di cui all'art. 28 della legge 9
gennaio 1991, n. 10 senza che tale adempimento esoneri il progettista dal
valutare la possibilitˆ al ricorso ad altre tecnologie d'utilizzo di fonti
rinnovabili di energia o assimilate, da lui ritenute valide.6
Art .6. Rendimento minimo dei generatori di
calore.
1. Negli impianti termici di nuova installazione, nella
ristrutturazione degli impianti termici nonche' nella sostituzione di generatori
di calore, i generatori di calore ad acqua calda devono avere un "rendimento
termico utile" ed i generatori di calore ad aria calda devono avere un
"rendimento di combustione" non inferiore ai rispettivi valori riportati
nell'allegato E al presente decreto.
2. Alle disposizioni di cui al comma 1 non sono soggetti: a) i generatori di
calore alimentati a combustibili solidi; b) i generatori di calore appositamente
concepiti per essere alimentati con combustibili le cui caratteristiche si
discostano sensibilmente da quelle dei combustibili liquidi o gassosi
comunemente commercializzati, quali ad esempio gas residui di lavorazioni,
biogas; c) i generatori di calore policombustibili limitatamente alle condizioni
di funzionamento con combustibili di cui alla lettera b).
Art. 7. Termoregolazione e
contabilizzazione.
1. Fermo restando che gli edifici la cui
concessione edilizia sia stata rilasciata antecedentemente all'entrata in vigore
del presente decreto devono disporre dei sistemi di regolazione e controllo
previsti dalle precedenti normative, le disposizioni contenute nel presente
articolo si applicano agli impianti termici di nuova installazione e nei casi di
ristrutturazione degli impianti termici.
2. Negli impianti termici centralizzati adibiti al riscaldamento ambientale
per una pluralita' di utenze, qualora la potenza nominale del generatore di
calore o quella complessiva dei generatori di calore sia uguale o superiore a 35
kW, e' prescritta l'adozione di un gruppo termoregolatore dotato di
programmatore che consenta la regolazione della temperatura ambiente almeno su
due livelli a valori sigillabili nell'arco delle 24 ore. Il gruppo
termoregolatore deve essere pilotato da una sonda termometrica di rilevamento
della tempertura esterna. La temperatura esterna e le temperature di mandata e
di ritorno del fluido termovettore devono essere misurate con una incertezza non
superiore a 2 gradi centigradi.
3. Ai sensi del comma 6 dell'art. 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, gli
impianti di riscaldamento al servizio di edifici di nuova costruzione, la cui
concessione edilizia sia stata rilasciata dopo il 18 luglio 1991, data di
entrata in vigore di detto art. 26, devono essere progettati e realizzati in
modo tale da consentire l'adozione di sistemi di termoregolazione e di
contabilizzazione del calore per ogni singola unita' immobiliare.
4. Il sistema di termoregolazione di cui al comma 2 del presente articolo pu˜
essere dotato di un programmatore che consenta la regolazione su un solo livello
di temperatura ambiente qualora in ogni singola unita' immobiliare sia
effettivamente installato e funzionante un sistema di contabilizzazione del
calore e un sistema di termoregolazione pilotato da una o piu' sonde di misura
della temperatura ambiente dell'unita' immobiliare e dotato di programmatore che
consenta la regolazione di questa temperatura almeno su due livelli nell'arco
delle 24 ore.
5. Gli edifici o le porzioni di edificio che in relazione alla loro
destinazione d'uso sono normalmente soggetti ad una occupazione discontinua nel
corso della settimana o del mese devono inoltre disporre di un programmatore
settimanale o mensile che consenta lo spegnimento del generatore di calore o
l'intercettazione o il funzionamento in regime di attenuazione del sistema di
riscaldamento nei periodi di non occupazione.
6. Gli impianti termici per singole unita' immobiliari destinati, anche se
non esclusivamente, alla climatizzazione invernale devono essere parimenti
dotati di un sistema di termoregolazione pilotato da una o piu' sonde di misura
della temperatura ambiente con programmatore che consenta la regolazione di
questa temperatura su almeno due livelli di temperatura nell'arco delle 24 ore.
7. Al fine di non determinare sovrariscaldamento nei singoli locali di una
unita' immobiliare per effetto degli apporti solari e degli apporti gratuiti
interni e' opportuna l'installazione di dispositivi per la regolazione
automatica della temperatura ambiente nei singoli locali o nelle singole zone
aventi caratteristiche di uso ed esposizioni uniformi. L'installazione di detti
dispositivi e' aggiuntiva rispetto ai sistemi di regolazione di cui ai
precedenti commi 2, 4, 5 e 6, ove tecnicamente compatibile con l'eventuale
sistema di contabilizzazione, ed e' prescritta nei casi in cui la somma
dell'apporto termico solare mensile, calcolato nel mese a maggiore insolazione
tra quelli interamente compresi nell'arco del periodo annuale di esercizio
dell'impianto termico, e degli apporti gratuiti interni convenzionali sia
superiore al 20% del fabbisogno energetico complessivo calcolato nello stesso
mese.
8. L'eventuale non adozione dei sistemi di cui al comma 7 deve essere
giustificata in sede di relazione tecnica di cui al comma 1 dell'art. 28 della
legge 9 gennaio 1991, n. 10; in particolare la valutazione degli apporti solari
e degli apporti gratuiti interni deve essere effettuata utilizzando la
metodologia indicata dalle norme tecniche UNI di cui al comma 3 dell'art. 8.
9. Nel caso di installazione in centrale termica di piu' generatori di
calore, il loro funzionamento deve essere attivato in maniera automatica in base
al carico termico dell'utenza.
Art. 8. Valori limite del fabbisogno energetico
normalizzato per la climatizzazione invernale.
1. Ai fini
dell'applicazione del presente decreto il fabbisogno energetico convenzionale
per la climatizzazione invernale e' la quantita' di energia primaria globalmente
richiesta, nel corso di un anno, per mantenere negli ambienti riscaldati la
temperatura al valore costante di 20 gradi centigradi con un adeguato ricambio
d'aria durante una stagione di riscaldamento il cui periodo e' convenzionalmente
fissato; a) per le zone climatiche A, B, C, D, E dal comma 2 dell'art. 9 del
presente decreto; b) per la zona climatica F in 200 giorni a partire dal 5 di
ottobre, senza che cio' determini alcuna limitazione dell'effettivo periodo
annuale di esercizio.
2. Il fabbisogno energetico normalizzato per la climatizzazione invernale
(FEN) e' il fabbisogno energetico convenzionale di cui al precedente comma 1
diviso per il volume riscaldato e i gradi-giorno della localita'. L'unita' di
misura utilizzata e' il kJ/m3 GG.
3. Il calcolo del fabbisogno energetico convenzionale per la climatizzazione
invernale definito al comma 1 ed il calcolo del fabbisogno energetico
normalizzato per la climatizzazione invernale definito al comma 2 devono essere
effettuati con la metodologia indicata dalle norme tecniche UNI che verranno
pubblicate entro il 31 ottobre 1993 e recepite dal Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato entro i successivi trenta giorni; tale calcolo deve
essere riportato nella relazione tecnica di cui al comma 1 dell'art. 28 della
legge 9 gennaio 1991, n. 10.
4. La metodologia UNI di cui al comma 3 esprime il bilancio energetico del
sistema edificio-impianto termico e tiene conto, in termini di apporti: --
dell'energia primaria immessa nella centrale termica attraverso i vettori
energetici, -- dell'energia solare fornita all'edificio, degli apporti gratuiti
interni quali, ad esempio, quelli dovuti al metabolismo degli abitanti, all'uso
della cucina, agli elettrodomestici, all'illuminazione, in termini di perdite:
-- dell'energia persa per trasmissione e per ventilazione attraverso l'involucro
edilizio, comprendente quest'ultima anche l'energia associata all'umidita', --
dell'energia persa dall'impianto termico nelle fasi di produzione, regolazione,
distribuzione ed emissione del calore.
5. Per edifici con volumetria totale lorda climatizzata inferiore a 10.000 m3
e' ammesso un calcolo semplificato del fabbisogno energetico convenzionale e del
fabbisogno energetico normalizzato, basato su un bilancio energetico del sistema
edificio-impianto che tiene conto, in termini di apporti: -- dell'energia
primaria immessa nella centrale termica attraverso i vettori energetici, in
termini di perdite: -- dell'energia persa per trasmissione e per ventilazione
attraverso l'involucro edilizio, comprendente quest'ultima anche l'energia
associata all'umidita', -- dell'energia persa dall'impianto termico nelle fasi
di produzione, regolazione, distribuzione ed emissione del calore.
6. Il calcolo del coefficiente di dispersione volumica per trasmissione
dell'involucro edilizio deve essere effettuato utilizzando le norme UNI 7357 e
non deve superare i valori che saranno fissati dai regolamenti di cui ai commi 1
e 2 dell'art. 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 10. In attesa della emanazione di
detti regolamenti, i valori limite di tale coefficiente restano fissati in
conformita' di quanto disposto dal decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici
del 30 luglio 1986 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 ottobre 1986, n.
244.
7. Il valore del fabbisogno energetico normalizzato per la climatizzazione
invernale di cui al comma 2, calcolato con le metodologie di cui ai commi 3, 4,
5, 6, deve risultare inferiore al seguente valore limite: FEN(lim)=[(Cd+0.34
n)-K u * (0,01I/dTm+a/dTm)] * 86,4/eta*g. La predetta formula non e'
utilizzabile per il calcolo del fabbisogno energetico normalizzato per la
climatizzazione invernale; essa serve esclusivamente per la determinazione di un
valore limite superiore di detto fabbisogno; il valore dei simboli e delle
costanti viene di seguito elencato: Cd = coefficiente di dispersione volumica
per trasmissione dell'involucro edilizio, espresso in W/m3 gradi centigradi,
calcolato secondo le indicazioni dell'art. 8, comma 6; n = numero dei volumi
d'aria ricambiati in un'ora (valore medio nelle 24 ore), espresso in h(-1); 0.34
= costante, dimensionata in W h/m3 gradi centigradi, che esprime il prodotto del
calore specifico dell'aria per la sua densita'; I = media aritmetica dei valori
dell'irradianza solare media mensile sul piano orizzontale espressa in W/m2, la
media e' estesa a tutti i mesi dell'anno interamente compresi nel periodo di
riscaldamento di cui al comma 1 del presente articolo; i valori saranno forniti
dalle norme tecniche UNI di cui al comma 3; dTm = differenza di temperatura
media stagionale espressa in gradi centigradi; i valori saranno forniti dalle
norme tecniche UNI di cui al comma 3; 0.01 = valore convenzionale, espresso in
m(-1), della superficie ad assorbimento totale dell'energia solare per unita' di
volume riscaldato; a = valore degli apporti gratuiti interni, espresso in W/m3,
fissati in conformita' a quanto indicato nelle norme tecniche UNI di cui al
comma 3; ku = coefficiente adimensionato di utilizzazione degli apporti solari e
degli apporti gratuiti interni, calcolato in conformita' a quanto indicato nelle
norme tecniche UNI di cui al comma 3; 86.4 = migliaia di secondi in un giorno;
rappresenta la costante di conversione da W/m3 gradi centigradi (dimensioni
della espressione tra parentesi nella formula) a kJ m3 GG (dimensione del FEN);
eta g = valore del rendimento globale medio stagionale definito all'art. 5,
comma 1.
8. Il valore n, indica la media giornaliera nelle 24 ore del numero dei
volumi d'aria ricambiati in un'ora ed e' convenzionalmente fissato in 0.5 per
l'edilizia abitativa nel caso non sussistano ricambi meccanici controllati.
9. Nei casi in cui sussistano valori minimi di ricambio d'aria imposti da
norme igieniche o sanitarie (in relazione ad esempio: alla destinazione d'uso
dell'edificio, all'eventuale presenza nei locali di apparecchi di riscaldamento
a focolare aperto); o comunque regolamentati da normative tecniche, il valore di
n e' convenzionalmente fissato pari ad 1.1 volte i valori succitati, che devono
comunque essere espressi in termini di valori medi giornalieri nelle 24 ore.
10. Per edifici con volumetria totale lorda climatizzata inferiore a 10.000
m3, nel caso sia stato utilizzato il calcolo semplificato di cui al punto 5, il
valore limite del fabbisogno energetico normalizzato per climatizzazione
invernale, dovra' essere calcolato mediante la formula di cui al comma 7 ponendo
I = 0, a = 0.
11. La formulazione del valore limite del fabbisogno energetico normalizzato
di cui al comma 7 potra' essere variata, anche in relazione all'evoluzione della
normativa nazionale o comunitaria, mediante decreto del Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato.
Art. 9. Limiti di esercizio degli impianti
termici.
1. Gli impianti termici destinati alla climatizzazione
invernale degli ambienti devono essere condotti in modo che, durante il loro
funzionamento, non vengano superati i valori massimi di temperatura fissati
dall'art. 4 del presente decreto.
2. L'esercizio degli impianti termici e' consentito con i seguenti limiti
massimi relativi al periodo annuale di esercizio dell'impianto termico ed alla
durata giornaliera di attivazione: Zona A: ore 6 giornaliere dal I dicembre al
15 marzo; Zona B: ore 8 giornaliere dal I dicembre al 31 marzo; Zona C: ore 10
giornaliere dal 15 novembre al 31 marzo; Zona D: ore 12 giornaliere dal I
novembre al 15 aprile; Zona E: ore 14 giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile;
Zona F: nessuna limitazione.
Al di fuori di tali periodi gli impianti termici
possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne
giustifichino l'esercizio e comunque con una durata giornaliera non superiore
alla meta' di quella consentita a pieno regime.
3. E' consentito il frazionamento dell'orario giornaliero di riscaldamento in
due o pi sezioni.
4. La durata di attivazione degli impianti non ubicati nella zona F deve
essere comunque compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno.
5. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 4, relative alla limitazione del
periodo annuale di esercizio ed alla durata giornaliera di attivazione non si
applicano: a) agli edifici rientranti nella categoria E.3; b) alle sedi delle
rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano
ubicate in stabili condominiali; c) agli edifici rientranti nella categoria E.7,
solo se adibiti a scuole materne e asili nido; d) agli edifici rientranti nella
categoria E.1 (3), adibiti ad alberghi, pensioni ed attivita' assimilabili; e)
agli edifici rientranti nella categoria E.6 (1), adibiti a piscine saune e
assimilabili; f) agli edifici rientranti nella categoria E.8, nei casi in cui
ostino esigenze tecnologiche o di produzione.
6. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 4 non si applicano, limitatamente alla
sola durata giornaliera di attivazione degli impianti termici per il
riscaldamento degli edifici, nei seguenti casi: a) edifici rientranti nella
categoria E.2 ed E.5, limitatamente alle parti adibite a servizi senza
interruzione giornaliera delle attivita'; b) impianti termici che utilizzano
calore proveniente da centrali di cogenerazione con produzione combinata di
elettricitˆ e calore; c) impianti termici che utilizzano sistemi di
riscaldamento di tipo a pannelli radianti incassati nell'opera muraria; d)
impianti termici al servizio di uno o pi edifici dotati di circuito primario,
al solo fine di alimentare gli edifici di cui alle deroghe previste al comma 5,
di produrre acqua calda per usi igienici e sanitari, nonche' al fine di
mantenere la temperatura dell'acqua nel circuito primario al valore necessario a
garantire il funzionamento dei circuiti secondari nei tempi previsti; e)
impianti termici centralizzati di qualsivoglia potenza, dotati di apparecchi per
la produzione di calore aventi valori minimi di rendimento non inferiori a
quelli richiesti per i generatori di calore installati dopo l'entrata in vigore
del presente regolamento e dotati di gruppo termoregolatore pilotato da una
sonda di rilevamento della temperatura esterna con programmatore che consenta la
regolazione almeno su due livelli della temperatura ambiente nell'arco delle 24
ore; questi impianti possono essere condotto in esercizio continuo purche' il
programmatore giornaliero venga tarato e sigillato per il raggiungimento di una
temperatura degli ambienti pari a 16 gradi centigradi + 2 gradi centigradi di
tolleranza nelle ore al di fuori della durata giornaliera di attivazione di cui
al comma 2 del presente articolo; f) impianti termici centralizzati di
qualsivoglia potenza, dotati di apparecchi per la produzione di calore aventi
valori minimi di rendimento non inferiori a quelli richiesti per i generatori di
calore installati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e nei quali
sia installato e funzionante, in ogni singola unita' immobiliare, un sistema di
contabilizzazione del calore ed un sistema di termoregolazione della temperatura
ambiente dell'unita' immobiliare stessa dotato di un programmatore che consenta
la regolazione almeno su due livelli di detta temperatura nell'arco delle 24
ore; g) impianti termici per singole unita' immobiliari dotati di apparecchi per
la produzione di calore aventi valori minimi di rendimento non inferiori a
quelli richiesti per i generatori di calore installati dopo l'entrata in vigore
del presente regolamento e dotati di un sistema di termoregolazione della
temperatura ambiente con programmatore giornaliero che consenta la regolazione
di detta temperatura almeno su due livelli nell'arco delle 24 ore nonch lo
spegnimento del generatore di calore sulla base delle necessita' dell'utente; h)
impianti termici condotti mediante "contratti di servizio energia" i cui
corrispettivi siano essenzialmente correlati al raggiungimento del comfort
ambientale nei limiti consentiti dal presente regolamento, purche' si provveda,
durante le ore al di fuori della durata di attivazione degli impianti consentita
dal comma 2 ad attenuare la potenza erogata dall'impianto nei limiti indicati
alla lettera e).
7. In caso di fabbricato in condominio ciascun condomino o locatario puo'
richiedere che, a cura delle Autorita' competenti di cui all'art. 31, comma 3
della legge 9 gennaio 1991, n. 10 e a proprie spese, venga verificata
l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento.
8. In tutti gli edifici di cui all'art. 3 l'amministratore e, dove questo
manchi, il proprietario o i proprietari sono tenuti ad esporre, presso ogni
impianto termico centralizzato al servizio di una pluralita' di utenti, una
tabella concernente: a) l'indicazione del periodo annuale di esercizio
dell'impianto termico e dell'orario di attivazione giornaliera prescelto nei
limiti di quanto disposto dal presente articolo; b) le generalita' e il
domicilio del soggetto responsabile dell'esercizio e della manutezione
dell'impianto termico.
Art. 10. Facolta' delle Amministrazioni comunali in
merito ai limiti di esercizio degli impianti termici.
1. In
deroga a quanto previsto dall'art. 9, i sindaci, su conforme delibera
immediatamente esecutiva della Giunta comunale, possono ampliare, a fronte di
comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di
attivazione degli impianti termici, sia per i centri abitati, sia per singoli
immobili.
2. I sindaci assicurano l'immediata informazione della polazione
relativamente ai provvedimenti adottati ai sensi del comma
Art. 11. Esercizio e manutenzione degli impianti
termici e controlli relativi.
1. L'esercizio e la manutenzione
degli impianti termici sono affidati al proprietario, definito come alla lettera
j) dell'art. 1, comma 1, o per esso a un terzo, avente i requisiti definiti alla
lettera o) dell'art. 1, comma 1, che se ne assume la responsabilita'.
2. Nel caso di unita' immobiliari dotate di impianti termici individuali la
figura dell'occupante, a qualsiasi titolo, dell'unita' immobiliare stessa
subentra, per la durata dell'occupazione, alla figura del proprietario,
nell'onere di adempiere agli obblighi previsti dal presente regolamento e nelle
connesse responsabilita' limitatamente all'esercizio, alla manutenzione
dell'impianto termico ed alle verifiche periodiche di cui al comma 12.
3. Nel caso di impianti termici centralizzati con potenza nominale superiore
a 350 kW ed in ogni caso qualora gli impianti termici siano destinati
esclusivamente ad edifici di proprieta' pubblica od esclusivamente ad edifici
adibiti ad uso pubblico, il possesso dei requisiti richiesti al "terzo
responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico" e'
dimostrato mediante l'iscrizione ad albi nazionali tenuti dalla pubblica
amministrazione e pertinenti per categoria quali, ad esempio, l'albo nazionale
dei costruttori - categoria gestione e manutenzione degli impianti termici di
ventilazione e di condizionamento, oppure mediante l'iscrizione ad elenchi
equivalenti delle Comunita' Europee, oppure mediante accreditamento del soggetto
ai sensi delle norme UNI EN 29.000.
4. Le operazioni di manutenzione dell'impianto termico devono essere eseguite
secondo le prescrizioni delle vigenti normative UNI e CEI e devono essere
effettuate almeno una volta l'anno salvo indicazioni piu' restrittive delle
suddette normative.
5. Il nominativo del responsabile dell'esercizio e della manutenzione degli
impianti termici deve essere riportato in evidenza sul "libretto di centrale" o
sul "libretto di impianto" prescritto dal comma 9.
6. Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico
appone la firma sul "libretto di centrale" o sul "libretto d'impianto" di cui al
comma 9 per accettazione della funzione che lo impegna, tra l'altro, quale
soggetto delle sanzioni amministrative previste dal comma 5 dell'art. 34 della
legge 9 gennaio 1991, n. 10.
7. Il responsabile dell'esercizio e della manutenzione degli impianti termici
e' tra l'altro tenuto: -- al rispetto del periodo annuale di esercizio; --
all'osservanza dell'orario prescelto, nei limiti della durata giornaliera di
attivazione consentita dall'art. 9. -- al mantenimento della temperatura
ambiente entro i limiti consentiti dalle disposizioni di cui all'art. 4.
8. Nel caso di impianti termici individuali e' fatto obbligo all'occupante
l'unita' immobiliare di affidare la manutenzione dell'impianto a persona fisica
o giuridica che risponda ai requisiti di cui alla lettera o) dell'art. 1,
qualora non possegga esso stesso i requisiti ivi richiesti. Tali requisiti, nel
caso specifico di impianti termici individuali, si intende sussistano, tra
l'altro, per i soggetti abilitati alla manutenzione degli impianti di cui
all'art. 1, comma 1, lettera c), della legge 5 marzo 1990, n. 46. La figura del
responsabile dell'esercizio e della manutenzione si identifica con l'occupante
o, su delega di questo, con il soggetto cui e' affidata la manutenzione
dell'impianto, fermo restando che l'occupante stesso assume in maniera esclusiva
le responsabilitˆ di cui al comma 7. Al termine dell'occupazione e' fatto
obbligo all'occupante di consegnare al proprietario o al subentrante il
"libretto di impianto" prescritto al comma 9.
9. Gli impianti termici con potenza nominale superiore o uguale a 35 kW
devono essere muniti di un "libretto di centrale" conforme all'allegato F al
presente regolamento; gli impianti termici con potenza nominale inferiore a 35
kW devono essere muniti di un "libretto di impianto" conforme all'allegato G al
presente regolamento.
10. I modelli dei libretti di centrale e dei libretti d'impianto di cui al
comma 9 possono essere aggiornati dal Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato con proprio decreto.
11. La compilazione iniziale del libretto nel caso di impianti termici di
nuova installazione o da ristrutturare e, per impianti termici individuali anche
in caso di sostituzione di generatori di calore, deve essere effettuata da un
installatore che possegga i requisiti richiesti per l'installazione e
manutenzione degli impianti di cui all'art. 1, comma 1, lettera c) della legge 5
marzo 1990, n. 46. La compilazione iniziale del libretto per impianti esistenti
all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento nonche' la compilazione
per le verifiche periodiche previste dal presente regolamento e' effettuata dal
responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto termico.
12. Gli elementi da sottoporre a verifica periodica sono quelli riportati sul
"libretto di centrale" o sul "libretto di impianto" di cui al comma 9. Le
suddette verifiche vanno effettuate almeno una volta l'anno, normalmente
all'inizio del periodo di riscaldamento, per i generatori di calore con potenza
nominale superiore uguale a 35 kW e almeno con periodicita' biennale per i
generatori di calore con potenza nominale inferiore, ferma restando la
periodicita' almeno annuale delle operazioni di manutenzione prescritte al comma
4.
13. Per le centrali termiche dotate di generatore di calore o di generatori
di calore con potenza termica nominale complessiva maggiore o uguale a 350 kW e'
inoltre prescritta una seconda determinazione del solo rendimento di combustione
da effettuare normalmente alla metˆ del periodo di riscaldamento.
14. Il rendimento di combustione, rilevato nel corso delle verifiche di cui
ai commi 12 e 13, misurato al valore nominale della potenza termica del
focolare, in conformita' a norme tecniche UNI che verranno pubblicate entro il
31 ottobre 1993 e recepite dal Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato entro i successivi trenta giorni, deve risultare: a) per i
generatori di calore ad acqua calda installati antecedentemente alla data di
entrata in vigore del presente regolamento: non inferiore a quattro punti
percentuali rispetto al valore minimo del rendimento termico utile alla potenza
nominale indicato al punto 1 dell'allegato E; b) per i generatori di calore ad
acqua calda installati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento: non
inferiore a un punto percentuale rispetto al valore minimo del rendimento
termico utile alla potenza nominale indicato al punto 1 dell'allegato E; c) per
generatori di calore ad aria calda installati antecedentemente alla data di
entrata in vigore del presente regolamento: non inferiore a sei punti
percentuali rispetto al valore minimo del rendimento di combustione alla potenza
nominale indicato al punto 2 dell'allegato E; d) per generatori di calore ad
aria calda installati dopo l'entrata in vigore del presente regolamento: non
inferiore a tre punti percentuali rispetto al valore minimo del rendimento di
combustione alla potenza nominale indicato al punto 2 dell'allegato E.
15. Qualora i generatori di calore installati antecedentemente alla data di
entrata in vigore del presente regolamento non possano essere ricondotti
mediante operazioni di manutenzione ai valori di rendimento di combustione
indicati alle lettere a) e c) del comma 14 e' prescritta la loro sostituzione
entro i termini appresso indicati: potenza nominale termini 350 kW e oltre entro
il 30 settembre 1994 inferiore a 350 kW per zone climatiche E, F entro il 30
settembre 1995 inferiore a 350 kW per le restanti zone climatiche entro il 30
settembre 1996 I generatori di calore installati successivamente alla data di
entrata in vigore del presente regolamento per i quali, durante le operazioni di
verifica in esercizio, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori
a quelli indicati alle lettere b) e d) del comma 14, non riconducibili a tali
valori mediante operazioni di manutenzione, devono essere sostituiti entro 300
giorni solari a partire dalla data della verifica.
16. I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di verifica in
esercizio, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori a quelli
indicati alle lettere b) e d) del comma 14, sono comunque esclusi dalla
conduzione in esercizio continuo prevista alle lettere e), f), g) e h) del comma
6 dell'art. 9.
17. Gli impianti termici che provvedono alla climatizzazione invernale degli
ambienti in tutto o in parte mediante l'adozione di macchine e sistemi diversi
dai generatori di calore, macchine e sistemi quali ad esempio le pompe di
calore, le centrali di cogenerazione al servizio degli edifici, gli scambiatori
di calore al servizio delle utenze degli impianti di teleriscaldamento, gli
impianti di climatizzazione invernale mediante sistemi solari attivi, devono
essere muniti di "libretto di centrale" predisposto, secondo la specificita' del
caso, dall'installatore dell'impianto ovvero, per gli impianti esistenti, dal
responsabile dell'esercizio e della manutenzione; detto libretto dovra'
contenere oltre alla descrizione dell'impianto stesso, l'elenco degli elementi
da sottoporre a verifica, i limiti di accettabilita' di detti elementi in
conformita' alle leggi vigenti, la periodicita' prevista per le verifiche; un
apposito spazio dovra' inoltre essere riservato all'annotazione degli interventi
di manutenzione straordinaria. Per la parte ad eventuali generatori di calore il
libretto di centrale si atterra' alle relative disposizioni giˆ previste nel
presente regolamento.
18. Ai sensi dell'art. 31, comma 3 della legge 10/1991, i comuni con piu' di
quarantamila abitanti e le province per la restante parte del territorio
effettuano, con cadenza almeno biennale e con onere a carico degli utenti ed
anche avvalendosi di organismi esterni aventi specifica competenza tecnica, i
controlli necessari ad accertare l'effettivo stato di manutenzione e di
esercizio dell'impianto termico. I risultati dei controlli eseguiti sugli
impianti termici con potenza superiore o uguale a 35 kW devono essere segnati
nel libretto di centrale utilizzando gli spazi appositamente previsti.
19. In caso di affidamento ad organismi esterni dei controlli di cui al comma
18, i comuni e le province competenti dovranno stipulare con detti organismi
apposite convenzioni, previo accertamento che gli stessi non svolgano nel
contempo funzione di responsabile dell'esercizio e della manutenzione degli
impianti termici sottoposti a controllo. L'ENEA, nell'ambito dell'accordo di
programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
fornisce agli Enti locali che ne facciano richiesta assistenza per
l'accertamento dell'idoneitˆ tecnica dei predetti organismi.
20. In una prima fase transitoria di applicazione del presente regolamento,
in alternativa alle procedure di controllo di cui ai commi 18 e 19, gli Enti di
cui al comma 18 possono, con proprio provvedimento, reso noto alle popolazioni
interessate, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
all'ENEA, stabilire che i controlli ordinari biennali si intendano effettuati
nei casi in cui i proprietari degli impianti termici o i terzi responsabili
dell'esercizio e manutenzione degli stessi trasmettano, entro termini stabiliti
dal provvedimento medesimo, apposita dichiarazione, con firma autentica e con
connessa assunzione di responsabilita', attestante il rispetto delle norme del
presente regolamento, con particolare riferimento ai risultati dell'ultima delle
verifiche periodiche di cui al comma 12. Gli Enti, qualora ricorrano a tale
forma di controllo, devono comunque effettuare verifiche a campione ai fini del
riscontro della veridicita' delle dichiarazioni pervenute, devono altres“
provvedere per tutti gli impianti termici per i quali risulti omessa la
dichiarazione di cui sopra a controlli nei termini previsti dal comma 18. La
fase transitoria di cui al presente comma non deve di norma superare i due anni
per gli impianti termici con potenza superiore o uguale a 350 kW, i quattro anni
per gli impianti termici centralizzati di potenza inferiore a 350 kW ed i sei
anni per gli impianti termici per singole unitˆ immobiliari.
Art. 12. Entrata in vigore.
1. Il
presente regolamento, salvo quanto disposto al comma 2, entra in vigore il
quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 8 e 11 hanno effetto dal
novantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del decreto del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato di recepimento delle normative UNI previste dall'art. 5,
comma 2, dell'art. 8, comma 3, dall'art. 11, comma 14, e dall'allegato B e, in
ogni caso, a decorrere dal I agosto 1994.