Le Leggi: Legge 10/91
Legge 9 gennaio 1991, n. 10
Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in
materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo
delle fonti rinnovabili di energia.
TITOLO I.
NORME IN MATERIA DI USO RAZIONALE DELL'ENERGIA, DI
RISPARMIO ENERGETICO E DI SVILUPPO DELLE FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA.
TITOLO II. NORME PER IL CONTENIMENTO DEL CONSUMO DI ENERGIA
NEGLI EDIFICI.
TITOLO III. DISPOSIZIONI FINALI.
Art. 1. Finalita' ed ambito di applicazione.
1. Al fine di migliorare i processi di trasformazione
dell'energia, di ridurre i consumi di energia e di migliorare le condizioni di
compatibilita' ambientale dell'utilizzo dell'energia a parita' di servizio reso
e di qualita' della vita, le norme del presente titolo favoriscono ed
incentivano, in accordo con la politica energetica della Comunita' economica
europea, l'uso razionale dell'energia, il contenimento dei consumi di energia
nella produzione e nell'utilizzo di manufatti, l'utilizzazione delle fonti
rinnovabili di energia, la riduzione dei consumi specifici di energia nei
processi produttivi, una piu' rapida sostituzione degli impianti in particolare
nei settori a piu' elevata intensita' energetica, anche attraverso il
coordinamento tra le fasi di ricerca applicata, di sviluppo dimostrativo e di
produzione industriale.
2. La politica di uso razionale dell'energia e di uso razionale delle materie
prime energetiche definisce un complesso di azioni organiche dirette alla
promozione del risparmio energetico, all'uso appropriato delle fonti di energia,
anche convenzionali, al miglioramento dei processi tecnologici che utilizzano o
trasformano energia, allo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, alla
sostituzione delle materie prime energetiche di importazione.
3. Ai fini della presente legge sono considerate fonti rinnovabili di energia
o assimilate: il sole, il vento, l'energia idraulica, le risorse geotermiche, le
maree, il moto ondoso e la trasformazione dei rifiuti organici ed inorganici o
di prodotti vegetali. Sono considerate altresi' fonti di energia assimilate alle
fonti rinnovabili di energia: la cogenerazione, intesa come produzione combinata
di energia elettrica o meccanica e di calore, il calore recuperabile nei fumi di
scarico e da impianti termici, da impianti elettrici e da processi industriali,
nonche' le altre forme di energia recuperabile in processi, in impianti e in
prodotti ivi compresi i risparmi di energia conseguibili nella climatizzazione e
nell'illuminazione degli edifici con interventi sull'involucro edilizio e sugli
impianti. Per i rifiuti organici ed inorganici resta ferma la vigente disciplina
ed in particolare la normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica
10 settembre 1982, n. 915 e successive modificazioni ed integrazioni, al
decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 ottobre 1987, n. 441, e al decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito
con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475. 4. L'utilizzazione delle
fonti di energia di cui al comma 3 e' considerata di pubblico interesse e di
pubblica utilita' e le opere relative sono equiparate alle opere dichiarate
indifferibili e urgenti ai fini dell'applicazione delle leggi sulle opere
pubbliche.
Art. 2. Coordinamento degli interventi.
1. Per la coordinata attuazione del piano energetico nazionale
e al fine di raggiungere gli obiettivi di cui all'art. 1, il Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) su proposta del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro
dell'agricoltura e delle foreste, il Ministro dell'universitˆ e della ricerca
scientifica e tecnologica, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro dei
trasporti, il Ministro dell'ambiente, il Ministro delle partecipazioni statali,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana, entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e
successivamente con cadenza almeno triennale, direttive per il coordinato
impiego degli strumenti pubblici di intervento e di incentivazione della
promozione, della ricerca, dello sviluppo tecnologico, nei settori della
produzione, del recupero e dell'utilizzo delle fonti rinnovabili di energia e
del contenimento dei consumi energetici. CFR DM 15.02.1991 CFR DM 07.10.1991 Art
1 MOD DPR 09.05.1994 n. 608 All 2 CFR DELIB 01.12.1994 Art Unico L 09/01/1991
Num. 10
Art. 3. Accordo di programma.
1.
Per lo sviluppo di attivita' aventi le finalita' di cui all'art. 1, il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede a stipulare con l'ENEA
un accordo di programma, con validita' triennale, ove sono stabiliti gli
obiettivi, i tempi di attuazione e le previsioni di spesa dei progetti relativi
al programma medesimo per un ammontare complessivo non superiore al 10 per cento
degli stanziamenti previsti dalla presente legge.
Art. 4. Norme attuative e sulle tipologie
tecnico-costruttive.
1. Entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della
Repubblica, adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
parere del Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di
concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentiti il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), l'ENEA, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono emanate norme che, anche nel
quadro delle indicazioni e delle priorita' della legge 5 agosto 1978, n. 457 e
successive modificazioni ed integrazioni, definiscono i criteri generali
tecnico-costruttivi e le tipologie per l'edilizia sovvenzionata e convenzionata
nonche' per l'edilizia pubblica e privata, anche riguardo alla ristrutturazione
degli edifici esistenti, che facilitino il raggiungimento degli obiettivi di cui
all'art. 1 e al titolo II. Tali norme sono aggiornate, secondo la medesima
procedura, ogni due anni.
2. Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, in relazione agli obiettivi di
cui all'art. 1, emana con decreto la normativa tecnica al cui rispetto e'
condizionato il rilascio delle autorizzazioni e la concessione e l'erogazione di
finanziamenti e contributi per la realizzazione di opere pubbliche.
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con decreto del Presidente della Repubblica, adottato previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto
con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il
CNR, l'ENEA, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
emanate norme per definire i criteri generali per la costruzione o la
ristrutturazione degli impianti di interesse agricolo, zootecnico e forestale
che facilitino il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1.
4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con decreto del Presidente della Repubblica, adottato previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentiti il CNR, gli enti energetici, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, nonche' le associazioni di categoria
interessate e le associazioni di istituti nazionali operanti per l'uso razionale
dell'energia, sono emanate le norme per il contenimento dei consumi di energia,
riguardanti in particolare progettazione, installazione, esercizio e
manutenzione degli impianti termici, e i seguenti aspetti: determinazione delle
zone climatiche; durata giornaliera di attivazione nonche' periodi di accensione
degli impianti termici; temperatura massima dell'aria negli ambienti degli
edifici durante il funzionamento degli impianti termici; rete di distribuzione e
adeguamento delle infrastrutture di trasporto, di ricezione e di stoccaggio
delle fonti di energia al fine di favorirne l'utilizzazione da parte degli
operatori pubblici e privati per le finalitˆ di cui all'art. 1.
5. Per le finalita' di cui all'art. 1, entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della
Repubblica, adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il
parere del Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dei trasporti, sono
emanate norme per il contenimento dei consumi energetici in materia di reti e di
infrastrutture relative ai trasporti nonche' ai mezzi di trasporto terrestre ed
aereo pubblico e privato.
6. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti i
Ministri interessati, puo' emanare norme specifiche, efficaci anche solo per
periodi limitati, dirette ad assicurare il contenimento dei consumi
energetici.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
emanate norme idonee a rendere apprezzabile il conseguimento dell'obiettivo
dell'uso razionale dell'energia e dell'utilizzo di fonti rinnovabili di energia
nei criteri di aggiudicazione delle gare di appalto economicamente rilevanti per
la fornitura di beni o servizi per conto della pubblica amministrazione, degli
enti territoriali e delle relative aziende, degli istituti di previdenza e di
assicurazione. Tale normativa e' inserita di diritto nella normativa che
disciplina le gare d'appalto e nei capitoli relativi.
Art. 5. Piani regionali.
1. Le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con l'ENEA,
individuano i bacini che in relazione alle caratteristiche, alle dimensioni,
alle esigenze di utenza, alle disponibilita' di fonti rinnovabili di energia, al
risparmio energetico realizzabile e alla preesistenza di altri vettori
energetici, costituiscono le aree piu' idonee ai fini della fattibilita' degli
interventi di uso razionale dell'energia e di utilizzo delle fonti rinnovabili
di energia.
2. D'intesa con gli enti locali e le loro aziende inseriti nei bacini di cui
al comma 1 ed in coordinamento con l'ENEA, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, predispongono rispettivamente un piano regionale o
provinciale relativo all'uso delle fonti rinnovabili di energia.
3. I piani di cui al comma 2 contengono in particolare: a) il bilancio
energetico regionale o provinciale; b) l'individuazione dei bacini energetici
territoriali; c) la localizzazione e la realizzazione degli impianti di
teleriscaldamento; d) l'individuazione delle risorse finanziarie da destinare
alla realizzazione di nuovi impianti di produzione di energia; e) la
destinazione delle risorse finanziarie, secondo un ordine di priorita' relativo
alla quantita' percentuale e assoluta di energia risparmiata, per gli interventi
di risparmio energetico; f) la formulazione di obiettivi secondo priorita' di
intervento; g) le procedure per l'individuazione e la localizzazione di impianti
per la produzione di energia fino a dieci megawatt elettrici per impianti
installati al servizio dei settori industriale, agricolo, terziario, civile e
residenziale, nonche' per gli impianti idroelettrici.
4. In caso di inadempimento delle regioni o delle province autonome di Trento
e di Bolzano a quanto previsto nei commi 1, 2 e 3 nei termini individuati, ad
esse si sostituisce il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, che provvede con proprio decreto su proposta dell'ENEA,
sentiti gli enti locali interessati.
5. I piani regolatori generali di cui alla legge 17 agosto 1942, n. 1150 e
successive modificazioni e integrazioni, dei comuni con popolazione superiore a
cinquantamila abitanti, devono prevedere uno specifico piano a livello comunale
relativo all'uso delle fonti rinnovabili di energia.
Art. 6. Teleriscaldamento.
1. Le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, individuano le aree che
risultano idonee alla realizzazione di impianti e di reti di teleriscaldamento
nonche' i limiti ed i criteri nel cui ambito le amministrazioni dello Stato, le
aziende autonome, gli enti pubblici nazionali o locali, gli istituti di
previdenza e di assicurazione, devono privilegiare il ricorso all'allaccio a
reti di teleriscaldamento qualora propri immobili rientrino in tali aree.
Art. 7. Norme per le imprese elettriche
minori.
1. Il limite stabilito dall'art. 4, n. 8), della legge 6
dicembre 1962, n. 1643, modificato dall'art. 18 della legge 29 maggio 1982, n.
308, non si applica alle imprese produttrici e distributrici a condizione che
l'energia elettrica prodotta venga distribuita entro i confini territoriali dei
comuni gia' serviti dalle medesime imprese produttrici e distributrici alla data
di entrata in vigore della presente legge.
2. La produzione di energia elettrica delle medesime imprese produttrici e
distributrici mediante le fonti rinnovabili di energia di cui all'art. 1, comma
3, resta disciplinata dalle disposizioni legislative vigenti per i relativi
impianti.
3. Il Comitato interministeriale dei prezzi (CIP), su proposta della Cassa
conguaglio per il settore elettrico, stabilisce entro ogni anno, sulla base del
bilancio dell'anno precedente delle imprese produttrici e distributrici di cui
al comma 1, l'acconto per l'anno in corso ed il conguaglio per l'anno precedente
da corrispondere a titolo di integrazione tariffaria alle medesime imprese
produttrici e distributrici.
4. Il CIP puo' modificare l'acconto per l'anno in corso rispetto al bilancio
dell'anno precedente delle imprese produttrici e distributrici di cui al comma 1
qualora intervengano variazioni nei costi dei combustibili e/o del personale che
modifichino in modo significativo i costi di esercizio per l'anno in corso delle
medesime imprese produttrici e distributrici.
Art. 8. Contributi in conto capitale a sostegno
delle fonti rinnovabili di energia nell'edilizia.
1. Al fine di
incentivare la realizzazione di iniziative volte a ridurre il consumo specifico
di energia, il miglioramento dell'efficienza energetica, l'utilizzo delle fonti
di energia di cui all'art. 1, nella climatizzazione e nella illuminazione degli
ambienti, anche adibiti ad uso industriale, artigianale, commerciale, turistico,
sportivo ed agricolo, nell'illuminazione stradale, nonche' nella produzione di
energia elettrica e di acqua calda sanitaria nelle abitazioni adibite ad uso
civile e ad uso industriale, artigianale, commerciale, turistico, sportivo ed
agricolo, possono essere concessi contributi in conto capitale nella misura
minima del 20 per cento e nella misura massima del 40 per cento della spesa di
investimento ammissibile documentata per ciascuno dei seguenti interventi: a)
coibentazione negli edifici esistenti che consenta un risparmio di energia non
inferiore al 20 per cento ed effettuata secondo le regole tecniche di cui
all'allegata tabella A; b) installazione di nuovi generatori di calore ad alto
rendimento, che in condizioni di regime presentino un rendimento, misurato con
metodo diretto, non inferiore al 90 per cento, sia negli edifici di nuova
costruzione sia in quelli esistenti; c) installazione di pompe di calore per
riscaldamento ambiente o acqua sanitaria o di impianti per l'utilizzo di fonti
rinnovabili di energia che consentano la copertura almeno del 30 per cento del
fabbisogno termico dell'impianto in cui e' attuato l'intervento nell'ambito
delle disposizioni del titolo II; d) installazione di apparecchiature per la
produzione combinata di energia elettrica e di calore; e) installazione di
impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica; per tali
interventi il contributo puo' essere elevato fino all'80 per cento; f)
installazione di sistemi di controllo integrati e di contabilizzazione
differenziata dei consumi di calore nonche' di calore e acqua sanitaria di ogni
singola unita' immobiliare, di sistemi telematici per il controllo e la
conduzione degli impianti di climatizzazione nonche' trasformazione di impianti
centralizzati o autonomi per conseguire gli obiettivi di cui all'art. 1; g)
trasformazione di impianti centralizzati di riscaldamento in impianti
unifamiliari a gas per il riscaldamento e la produzione di acqua calda sanitaria
dotati di sistema automatico di regolazione della temperatura, inseriti in
edifici composti da piu' unita' immobiliari, con determinazione dei consumi per
le singole unitˆ immobiliari, escluse quelle situate nelle aree individuate
dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi
dell'art. 6 ove siano presenti reti di teleriscaldamento; h) installazione di
sistemi di illuminazione ad alto rendimento anche nelle aree esterne.
2. Nel caso di effettuazione da parte del locatore di immobili urbani di
interventi compresi tra quelli di cui al comma 1 si applica l'art. 23 della
legge 27 luglio 1978, n. 392. Art Unico
Art. 9. Competenza delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Bolzano.
1. La concessione e la
erogazione dei contributi previsti dagli articoli 8, 10 e 13 e' delegata alle
regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il
Ministro del tesoro, emana, con proprio decreto, entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, le direttive per uniformare i criteri
di valutazione delle domande, le procedure e le modalita' di concessione e di
erogazione dei contributi da parte delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
tengono conto nell'istruttoria di propria competenza dei tempi di realizzazione
delle singole iniziative, dei consumi di energia preesistenti, dei benefici
energetici attesi, della quantita' di energia primaria risparmiata per unita' di
capitale investito, nonche': per gli interventi di cui all'art. 8, della
tipologia degli edifici e dei soggetti beneficiari dei contributi con priorita'
per gli interventi integrati; per gli interventi di cui all'art. 10,
dell'obsolescenza degli impianti e dell'utilizzo energetico dei rifiuti; per gli
interventi di cui all'art. 13, della tipologia delle unita' produttive e delle
potenziali risorse energetiche del territorio.
3. Entro il 31 marzo di ciascun anno le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano inoltrano al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato apposita richiesta di fondi documentata sulla base delle
domande effettivamente pervenute e favorevolmente istruite.
4. Tenuto conto delle richieste delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano pervenute entro il termine di cui al comma 3, il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato propone entro trenta giorni al
CIPE, che provvede entro i successivi trenta giorni, la ripartizione tra le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dei fondi in relazione a
ciascuno degli interventi di cui agli articoli 8, 10 e 13.
5. I fondi assegnati alle singole regioni e alle province autonome di Trento
e di Bolzano sono improrogabilmente impegnati mediante appositi atti di
concessione dei contributi entro centoventi giorni dalla ripartizione dei fondi.
I fondi residui, per i quali le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano non hanno fornito la documentazione relativa agli atti di impegno entro
i trenta giorni successivi, vengono destinati dal Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato con proprio provvedimento ad iniziative inevase
dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano sulla base delle
percentuali di ripartizione gia' adottate dal CIPE ai sensi del comma 4.
6. Per il primo anno di applicazione della presente legge il termine di cui
al comma 3 e' fissato al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore
della stessa e la nuova ripartizione dei fondi residui di cui al comma 5
riguarda anche eventuali fondi residui trasferiti alle regioni e alle province
autonome di Trento e di Bolzano per le medesime finalita' sulla base della
normativa previgente la presente legge e non impegnati entro il termine di
centoventi giorni di cui al medesimo comma 5.
7. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, avvalendosi
anche dell'ENEA ai sensi dell'art. 16, comma 3, provvedono ad accertare
l'effettivo conseguimento del risparmio energetico, attraverso idonei strumenti
di verifica con metodo a campione e/o secondo criteri di priorita'. In caso di
esito negativo delle verifiche le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano ne danno informazione immediata al Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e provvedono all'immediata revoca totale o parziale
dei contributi concessi ed al recupero degli importi gia' erogati, maggiorati di
un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo
di pagamento, con le modalita' di cui all'art. 2 del testo unico delle
disposizioni di legge relative alla procedura coattiva per la riscossione delle
entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, dei proventi di
Demanio pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari, approvato con
regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Le somme recuperate sono annualmente
ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con le
modalita' di cui al comma 4.
8. Per i pareri delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano previsti dalla presente legge, decorso il termine per l'emanazione
dell'atto cui il parere e' preordinato, l'autorita' competente puo' provvedere
anche in assenza dello stesso. CFR DM 15.02.1991
Art. 10. Contributi per il contenimento dei consumi
energetici nei settori industriale, artigianale e terziario.
1.
Al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'art. 1 nei settori industriale,
artigianale e terziario e nella movimentazione dei prodotti possono essere
concessi contributi in conto capitale fino al 30 per cento della spesa
ammissibile preventivata, per realizzare o modificare impianti fissi, sistemi o
componenti, nonch mezzi per il trasporto fluviale di merci.
2. Possono essere ammessi a contributo interventi riguardanti impianti con
potenza fino a dieci megawatt termici o fino a tre megawatt elettrici relativi
ai servizi generali e/o al ciclo produttivo che conseguano risparmio di energia
attraverso l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia e/o un migliore rendimento
di macchine e apparecchiature e/o la sostituzione di idrocarburi con altri
combustibili.
Art. 11. Norme per il risparmio di energia e
l'utilizzazione di fonti rinnovabili di energia o assimilate.
1.
Alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, alle province ed ai
comuni e loro consorzi e associazioni, sia direttamente sia tramite loro aziende
e societa', nonche' alle imprese di cui all'art. 4, n. 8), della legge 6
dicembre 1962, n. 1643, modificato dall'art. 18 della legge 29 maggio 1982, n.
308, ad imprese e a consorzi tra imprese costituiti ai sensi degli articoli 2602
e seguenti del codice civile, a consorzi costituiti tra imprese ed Ente
nazionale per l'energia elettrica (ENEL) e/o altri enti pubblici, possono essere
concessi contributi in conto capitale per studi di fattibilita'
tecnico-economica per progetti esecutivi di impianti civili, industriali o misti
di produzione, di recupero, di trasporto e di distribuzione dell'energia
derivante dalla cogenerazione, nonche' per iniziative aventi le finalita' di cui
all'art. 1 e le caratteristiche di cui ai commi 2 o 3 del presente articolo,
escluse le iniziative di cui agli articoli 12 e 14.
2. Il contributo di cui al comma 1 e' concesso con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti i Ministri
dell'ambiente, per le aree urbane e dei trasporti, nel limite massimo del 50 per
cento della spesa ammissibile prevista sino ad un massimo di lire cinquanta
milioni per gli studi di fattibilita' tecnico-economica e di lire trecento
milioni per i progetti esecutivi purche' lo studio sia effettuato secondo le
prescrizioni del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e
l'impianto abbia le seguenti caratteristiche minime: a) potenza superiore a
dieci megawatt termici o a tre megawatt elettrici; b) potenza elettrica
installata per la cogenerazione pari ad almeno il 10 per cento della potenza
termica erogata all'utenza.
3. Ai soggetti di cui al comma 1 possono altresi' essere concessi contributi
in conto capitale per la realizzazione o la modifica di impianti con potenza
uguale o superiore a dieci megawatt termici o a tre megawatt elettrici relativi
a servizi generali e/o al ciclo produttivo che conseguano risparmio di energia
attraverso l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia e/o un migliore rendimento
di macchine e apparecchiature e/o la sostituzione di idrocarburi con altri
combustibili. Il limite suddetto non si applica nel caso di realizzazione di
nuovi impianti, quando cio' deriva da progetti di intervento unitari e
coordinati a livello di polo industriale, di consorzi e forme associative di
impresa.
4. Il contributo di cui al comma 3 e' concesso e liquidato con decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nel limite massimo del
30 per cento della spesa totale ammessa al contributo preventiva e documentata
elevabile al 40 per cento nel caso di impianti di cogenerazione e per gli
impianti di cui all'art. 6.
5. La domanda di contributo di cui al comma 3 deve essere corredata del
progetto esecutivo.
6. L'ENEL, salvo documentate ragioni di carattere tecnico ed economico che
ostino, deve includere nei progetti per la costruzione di nuove centrali
elettriche e nelle centrali esistenti sistemi per la cessione, il trasporto e la
vendita del calore prodotto anche al di fuori dell'area dell'impianto fino al
punto di collegamento con la rete di distribuzione del calore.
7. La realizzazione degli impianti di teleriscaldamento, ammissibili ai sensi
dell'art. 6, da parte di aziende municipalizzate, di enti pubblici, di consorzi
tra enti pubblici, tra enti pubblici ed imprese private ovvero tra imprese
private che utilizzano il calore dei cicli di produzione di energia delle
centrali termoelettriche nonche' il calore recuperabile da processi industriali
possono usufruire di contributi in conto capitale fino al 50 per cento del
relativo costo. L'ENEL e' tenuto a fornire la necessaria assistenza per la
realizzazione degli impianti ammessi ai contributi con diritto di rimborso degli
oneri sostenuti.
8. I contributi di cui al comma 7 sono erogati dal Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato.
Art. 12. Progetti dimostrativi.
1.
Alle aziende pubbliche e private e loro consorzi, ed a consorzi di imprese ed
enti pubblici possono essere concessi contributi in conto capitale per la
progettazione e la realizzazione di impianti con caratteristiche innovative per
aspetti tecnici e/o gestionali e/o organizzativi, che utilizzino fonti
rinnovabili di energia e/o combustibili non tradizionali ovvero sviluppino
prototipi a basso consumo specifico ovvero nuove tecnologie di combustione, di
gassificazione, di liquefazione del carbone e di smaltimento delle ceneri,
nonche' iniziative utilizzanti combustibili non fossili la cui tecnologia non
abbia raggiunto la maturita' commerciale e di esercizio. Sono ammessi altresi'
ai contributi sistemi utilizzanti le fonti rinnovabili di energia di origine
solare finalizzati a migliorare la qualita' dell'ambiente e, in particolare, la
potabilizzazione dell'acqua.
2. Il contributo di cui al comma 1 e' concesso, nel limite del 50 per cento
della spesa ammissibile preventivata, con decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, su delibera del CIPE.
Art. 13. Incentivi alla produzione di energia da
fonti rinnovabili di energia nel settore agricolo.
1. Al fine di
raggiungere gli obiettivi di cui all'art. 1 nel settore agricolo, possono essere
concessi alle imprese agricole singole o associate, a consorzi di imprese
agricole, ovvero a societa' che offrono e gestiscono il servizio-calore, che
prevedano la partecipazione dell'ENEL e/o di aziende municipalizzate e/o di
altri enti pubblici, contributi in conto capitale per la realizzazione di
impianti con potenza fino a dieci megawatt termici o fino a tre megawatt
elettrici per la produzione o il recupero di energia termica, elettrica e
meccanica da fonti rinnovabili di energia, nella misura massima del 55 per cento
della spesa ammessa, elevabile al 65 per cento per le cooperative.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovono con le
associazioni di categoria degli imprenditori agricoli e dei coltivatori accordi
tesi all'individuazione di soggetti e strumenti per la realizzazione di
interventi di uso razionale dell'energia nel settore agricolo.
Art. 14. (Omissis)
Art. 15. Locazione finanziaria.
1.
I contributi di cui agli articoli 8, 10, 11, 12, 13 e 14 sono concessi anche per
iniziative oggetto di locazione finanziaria, effettuate da societa' iscritte
nell'albo istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Ministro per gli
interventi straordinari nel Mezzogiorno del 12 novembre 1986, in attuazione
dell'art. 9, comma 13, della legge I marzo 1986, n. 64.
2. Le procedure e le modalita' di concessione ed erogazione dei contributi di
cui al comma 1, nonche' le modalita' di controllo del regolare esercizio degli
impianti incentivati, saranno determinate in apposita convenzione da stipularsi
tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e le societa'
di cui al comma 1.
Art. 16. Attuazione della legge - Competenza delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
1. Le
regioni emanano, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, norme
per l'attuazione della presente legge.
2. Resta ferma la potesta' delle province autonome di Trento e di Bolzano di
emanare norme legislative sul contenimento dei consumi energetici e sullo
sviluppo delle fonti rinnovabili di energia nell'ambito delle materie di loro
competenza, escluse le prescrizioni tecniche rispondenti ad esigenze di
carattere nazionale contenute nella presente legge e nelle direttive del
CIPE.
3. Su richiesta delle regioni o delle province autonome di Trento e di
Bolzano l'ENEL, l'Ente nazionale idrocarburi (ENI), l'ENEA, il CNR e le
universita' degli studi, in base ad apposite convenzioni e nell'ambito dei
rispettivi compiti istituzionali, assistono le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano nell'attuazione della presente legge. Le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano e i comuni, singoli o associati,
possono dotarsi di appositi servizi per l'attuazione degli adempimenti di loro
competenza previsti dalla presente legge.
Art. 17. Cumulo di contributi e casi di
revoca.
1. I contributi di cui agli articoli 8, 10, 11, 12, 13 e
14, sono cumulabili con altre incentivazioni eventualmente previste da altre
leggi a carico del bilancio dello Stato, fino al 75 per cento dell'investimento
complessivo.
2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di intesa
con il Ministro del tesoro puo' promuovere, senza oneri a carico del bilancio
dello Stato, apposite convenzioni con istituti di credito, istituti e societa'
finanziari al fine di facilitare l'accesso al credito per la realizzazione delle
iniziative agevolate ai sensi della presente legge.
3. Nell'ambito delle proprie competenze e su richiesta del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'ENEA effettua verifiche a
campione e/o secondo criteri di priorita', circa l'effettiva e completa
realizzazione delle iniziative di risparmio energetico agevolate ai sensi degli
articoli 11, 12 e 14. In caso di esito negativo delle verifiche l'ENEA da'
immediata comunicazione al Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato che provvede alla revoca parziale o totale dei contributi ed al
recupero degli importi gia' erogati, maggiorati di un interesse pari al tasso
ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento, con le
modalita' di cui all'art. 2 del testo unico delle disposizioni di legge relative
alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello
Stato e degli altri enti pubblici, dei proventi di Demanio pubblico e di
pubblici servizi e delle tasse sugli affari, approvato dal regio decreto 14
aprile 1910, n. 639.
Art. 18. Modalita' di concessione ed erogazione dei
contributi.
1. Per i contributi di cui agli articoli 11, 12 e 14
le modalita' di concessione ed erogazione, le prescrizioni tecniche richieste
per la stesura degli studi di fattibilita' e dei progetti esecutivi, le
prescrizioni circa le garanzie di regolare esercizio e di corretta manutenzione
degli impianti incentivati, nonche' i criteri di valutazione delle domande di
finanziamento sono fissati con apposito decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
2. Ai fini dell'acquisizione dei contributi di cui al comma 1, le spese
sostenute possono essere documentate nelle forme previste dall'art. 18, quinto
comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130. Agli adempimenti necessari per
consentire l'utilizzo di tali facolta', si provvede in conformita' a quanto
disposto dall'art. 18, sesto comma, della legge 26 aprile 1983, n. 130, a cura
del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
3. Su tutti i contributi previsti dalla presente legge possono essere
concesse anticipazioni in corso d'opera garantite da polizze fidejussorie
bancarie ed assicurative emesse da istituti all'uopo autorizzati, con le
modalita' ed entro i limiti fissati con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 19. Responsabile per la conservazione e l'uso
razionale dell'energia.
1. Entro il 30 aprile di ogni anno i
soggetti operanti nei settori industriale, civile, terziario e dei trasporti che
nell'anno precedente hanno avuto un consumo di energia rispettivamente superiore
a 10.000 tonnellate equivalenti di petrolio per il settore industriale ovvero a
1.000 tonnellate equivalenti di petrolio per tutti gli altri settori, debbono
comunicare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il
nominativo del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale
dell'energia.
2. La mancanza della comunicazione di cui al comma 1 esclude i soggetti dagli
incentivi di cui alla presente legge. Su richiesta del Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato i soggetti beneficiari dei contributi della
presente legge sono tenuti a comunicare i dati energetici relativi alle proprie
strutture e imprese.
3. I responsabili per la conservazione e l'uso razionale dell'energia
individuano le azioni, gli interventi, le procedure e quanto altro necessario
per promuovere l'uso razionale dell'energia, assicurano la predisposizione di
bilanci energetici in funzione anche dei parametri economici e degli usi
energetici finali, predispongono i dati energetici di cui al comma 2.
4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge
l'ENEA provvede a definire apposite schede informative di diagnosi energetica e
di uso delle risorse, diversamente articolate in relazione ai tipi d'impresa e
di soggetti e ai settori di appartenenza.
5. Nell'ambito delle proprie competenze l'ENEA provvede sulla base di
apposite convenzioni con le regioni e con le province autonome di Trento e di
Bolzano a realizzare idonee campagne promozionali sulle finalitˆ della presente
legge, all'aggiornamento dei tecnici di cui al comma 1 e a realizzare
direttamente ed indirettamente programmi di diagnosi energetica.
Art. 20. Relazione annuale al
Parlamento.
1. Il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, entro il 30 aprile di ogni anno, riferisce al Parlamento sullo
stato di attuazione della presente legge, tenendo conto delle relazioni che le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano debbono inviare al
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il mese di
febbraio del medesimo anno, sugli adempimenti di rispettiva competenza, in modo
particolare con riferimento agli obiettivi e ai programmi contenuti nei
rispettivi piani energetici.
2. Un apposito capitolo della relazione di cui al comma 1 illustra i
risultati conseguiti e i programmi predisposti dall'ENEA per l'attuazione
dell'art. 3.
Art. 21. Disposizioni
transitorie.
1. Alla possibilita' di fruire delle agevolazioni
previste dalla presente legge sono ammesse anche le istanze presentate ai sensi
della legge 29 maggio 1982, n. 308 e successive modificazioni, e del
decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 ottobre 1987, n. 445, per iniziative rientranti fra quelle previste dagli
articoli 8, 10, 11, 12, 13 e 14 che non siano ancora state oggetto di apposito
provvedimento di accoglimento o di rigetto.
2. Per le istanze di finanziamento di cui al comma 1 la concessione delle
agevolazioni resta di competenza dell'amministrazione cui sono state presentate
ai sensi della legge 29 maggio 1982, n. 308 e successive modificazioni, e del
decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 ottobre 1987, n. 445.
Art. 22. Riorganizzazione della Direzione generale
delle fonti di energia e delle industrie di base.
1. Con decreto
del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve esprimersi entro
trenta giorni dalla richiesta, su proposta del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro e con il
Ministro per la funzione pubblica, si provvede alla ristrutturazione ed al
potenziamento della Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie
di base del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Si
applicano, salvo quanto espressamente previsto dalla presente disposizione, le
norme di cui all'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche per
le successive modifiche dell'ordinamento della medesima Direzione generale. A
tal fine le relative dotazioni organiche sono aumentate, per quanto riguarda le
qualifiche dirigenziali di non piu' di undici unita' con specifica
professionalita' tecnica nel settore energetico, e per il restante personale di
non piu' di novanta unita', secondo la seguente articolazione: a) n. 1 posto di
dirigente superiore di cui alla tabella XIV, quadro C, allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748; b) n. 10 posti di primo
dirigente di cui alla tabella XIV, quadro C, allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748; c) n. 10 posti di VIII livello; d) n.
20 posti di VII livello; e) n. 20 posti di VI livello; f) n. 10 posti di V
livello; g) n. 10 posti di IV livello; h) n. 10 posti di III livello; i) n. 10
posti di II livello.
2. Con il decreto di cui al comma 1 puo' essere altresi' prevista presso la
Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base la
costituzione di un'apposita segreteria tecnico-operativa, costituita da non pi
di dieci esperti con incarico quinquennale rinnovabile per non piu' di una volta
scelti fra docenti universitari, ricercatori e tecnici di societa' di capitale
-- con esclusione delle imprese private -- specificamente operanti nel settore
energetico, di enti pubblici e di pubbliche amministrazioni, con esclusione del
personale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il
trattamento economico degli esperti di cui al presente comma e' determinato con
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di intesa
con il Ministro del tesoro, in misura non inferiore a quello spettante presso
l'ente o l'amministrazione o l'impresa di appartenenza. I dipendenti pubblici
sono collocati fuori ruolo per l'intera durata dell'incarico o nell'analoga
posizione prevista dai rispettivi ordinamenti.
3. Limitatamente al personale delle qualifiche non dirigenziali, alle
assunzioni conseguenti all'aumento delle dotazioni organiche di cui al comma 1
puo' procedersi a decorrere dal I gennaio 1991, e solo dopo aver attuato le
procedure di mobilita' di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 5 agosto 1988, n. 325 e successive modificazioni, ed alla legge 29
dicembre 1988, n. 554 e successive modificazioni e integrazioni, o comunque dopo
novanta giorni dall'avvio di dette procedure. Nel biennio 1991-1992 puo'
procedersi a tali assunzioni esclusivamente nel limite annuo del 25 per cento e
complessivo del 33 per cento dei relativi posti, restando comunque i posti
residui riservati per l'intero biennio alla copertura mediante le predette
procedure di mobilita'.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in
lire 200 milioni per l'anno 1990, in lire 1.000 milioni per l'anno 1991 e in
lire 1.800 milioni pr l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1990-1992 al capitolo
6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990,
all'uopo parzialmente utilizzando quanto a lire 400 milioni per ciascuno degli
anni 1991 e 1992 le proiezioni dell'accantonamento "Riordinamento del Ministero
ed incentivazioni al personale" e, quanto a lire 200 milioni per l'anno 1990, a
lire 600 milioni per l'anno 1991 e a lire 1.400 milioni per l'anno 1992,
l'accantonamento "Automazione del Ministero dell'industria".
Art. 23. Abrogazione espressa di norme e
utilizzazione di fondi residui.
1. Gli articoli 1, 2, 3, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 22, 24 e 26 della legge 29 maggio
1982, n. 308, sono abrogati.
2. Le somme destinate ad incentivare gli interventi di cui alla legge 29
maggio 1982, n. 308 e successive modificazioni, ivi comprese quelle di cui al
decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 ottobre 1987, n. 445, nonch quelle di cui all'art. 15, comma 37, della legge
11 marzo 1988, n. 67 e successive modificazioni, che alla data di entrata in
vigore della presente legge non sono state ancora trasferite alle regioni o alle
province autonome di Trento e di Bolzano o non sono state ancora formalmente
impegnate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per gli
interventi di propria competenza, possono essere utilizzate rispettivamente per
le finalita' di cui agli articoli 8, 10 e 13 e per quelle di cui agli articoli
11, 12 e 14.
3. Alla ripartizione delle somme di cui al comma 2 spettanti alle regioni o
alle province autonome di Trento e di Bolzano si provvede con le procedure e le
modalitˆ di cui all'art. 9. Alla ripartizione delle restanti somme fra i vari
interventi si provvede, tenendo conto delle proporzioni fissate al comma 2
dell'art. 38, con le modalitˆ di cui ai commi 6 e 7 del medesimo art. 38.
Art. 24. Disposizioni concernenti la
metanizzazione.
1. Il contributo previsto a carico del Fondo
europeo di sviluppo regionale (FESR) per la realizzazione dei progetti indicati
nel programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno approvato dal CIPE con
deliberazione dell'11 febbraio 1988 e' sostituito o integrato per la percentuale
soppressa o ridotta per effetto dei regolamenti del Consiglio delle Comunita'
europee n. 2052 del 24 giugno 1988, n. 4253 del 19 dicembre 1988 e n. 4254 del
19 dicembre 1988 con un contributo dello Stato a carico degli stanziamenti di
cui al comma 3 pari alla differenza tra il 50 per cento della spesa ammessa per
ogni singola iniziativa alle agevolazioni di cui all'art. 11 della legge 28
novembre 1980, n. 784 e successive modificazioni e integrazioni, e il contributo
concesso a carico del FESR.
2. Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, d'intesa con
il Ministro del tesoro nonche' con la Cassa depositi e prestiti per la
concessione ed erogazione dei finanziamenti, provvede a disciplinare con decreto
la procedura per l'applicazione delle agevolazioni nazionali e comunitarie agli
interventi di cui al comma 1.
3. All'avvio del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno
relativo al primo triennio, approvato dal CIPE con deliberazione dell'11
febbraio 1988, si fa fronte con lo stanziamento di lire 50 miliardi autorizzato
dall'art. 19 della legge 26 aprile 1983, n. 130, e con lo stanziamento di lire
730 miliardi autorizzato dal decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 445, integrato di lire 300
miliardi con l'art. 15, comma 36, della legge 11 marzo 1988, n. 67 e successive
modificazioni.
4. Il programma di cui al comma 3 si intende ridotto nella misura
corrispondente al maggior onere a carico del bilancio dello Stato derivante dal
contributo di cui al comma 1.
5. A parziale modifica dell'art. 4 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 445, il CIPE,
definendo il programma per la metanizzazione del territorio della Sardegna,
provvede ad individuare anche il sistema di approvvigionamento del gas
metano.
6. Previa deliberazione del programma per la metanizzazione del territorio
della Sardegna di cui all'art. 4 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 445, nonche' del
sistema di approvvigionamento del gas metano di cui al comma 5, il CIPE
stabilisce una prima fase stralcio in conformita' al programma deliberato, per
la realizzazione di reti di distribuzione che potranno essere provvisoriamente
esercitate mediante gas diversi dal metano, nelle more della esecuzione delle
opere necessarie per l'approvvigionamento del gas metano.
Art. 25. Ambito di applicazione
1.
Sono regolati dalle norme del presente titolo i consumi di energia negli edifici
pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione d'uso, nonché, mediante il
disposto dell'art. 31, l'esercizio e la manutenzione degli impianti
esistenti.
2. Nei casi di recupero del patrimonio edilizio esistente, l'applicazione del
presente titolo è graduata in relazione al tipo di intervento, secondo la
tipologia individuata dall'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457
Art. 26. Progettazione, messa in opera ed esercizio
di edifici e di impianti.
1. Ai nuovi impianti, lavori, opere,
modifiche, installazioni, relativi alle fonti rinnovabili di energia, alla
conservazione, al risparmio e all'uso razionale dell'energia, si applicano le
disposizioni di cui all'art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nel rispetto
delle norme urbanistiche, di tutela artistico-storica e ambientale. Gli
interventi di utilizzo delle fonti di energia di cui all'art. 1 in edifici ed
impianti industriali non sono soggetti ad autorizzazione specifica e sono
assimilati a tutti gli effetti alla manutenzione straordinaria di cui agli
articoli 31 e 48 della legge 5 agosto 1978, n. 457. L'installazione di impianti
solari e di pompe di calore da parte di installatori qualificati, destinati
unicamente alla produzione di acqua calda e di aria negli edifici esistenti e
negli spazi liberi privati annessi, e' considerata estensione dell'impianto
idrico-sanitario giˆ in opera.
2. Per gli interventi in parti comuni di edifici, volti al contenimento del
consumo energetico degli edifici stessi ed all'utilizzazione delle fonti di
energia di cui all'art. 1, ivi compresi quelli di cui all'art. 8, sono valide le
relative decisioni prese a maggioranza delle quote millesimali.
3. Gli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione d'uso, e
gli impianti non di processo ad essi associati devono essere progettati e messi
in opera in modo tale da contenere al massimo, in relazione al progresso della
tecnica, i consumi di energia termica ed elettrica.
4. Ai fini di cui al comma 3 e secondo quanto previsto dal comma 1 dell'art.
4, sono regolate, con riguardo ai momenti della progettazione, della messa in
opera e dell'esercizio, le caratteristiche energetiche degli edifici e degli
impianti non di processo ad essi associati, nonch dei componenti degli edifici
e degli impianti.
5. Per le innovazioni relative all'adozione di sistemi di termoregolazione e
di contabilizzazione del calore e per il conseguente riparto degli oneri di
riscaldamento in base al consumo effettivamente registrato, l'assemblea di
condominio decide a maggioranza, in deroga agli articoli 1120 e 1136 del codice
civile.
6. Gli impianti di riscaldamento al servizio di edifici di nuova costruzione,
la cui concessione edilizia sia rilasciata dopo la data di entrata in vigore
della presente legge, devono essere progettati e realizzati in modo tale da
consentire l'adozione di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del
calore per ogni singola unitˆ immobiliare.
7. Negli edifici di proprietˆ pubblica o adibiti ad uso pubblico e' fatto
obbligo di soddisfare il fabbisogno energetico degli stessi favorendo il ricorso
a fonti rinnovabili di energia o assimilate salvo impedimenti di natura tecnica
od economica.
8. La progettazione di nuovi edifici pubblici deve prevedere la realizzazione
di ogni impianto, opera ed installazione utili alla conservazione, al risparmio
e all'uso razionale dell'energia. CFR
Art. 27. Limiti ai consumi di
energia
1. I consumi di energia termica ed elettrica ammessi per
gli edifici sono limitati secondo quanto previsto dai decreti di cui all'art. 4,
in particolare in relazione alla destinazione d'uso degli edifici stessi, agli
impianti di cui sono dotati e alla zona climatica di appartenenza.
Art. 28. Relazione tecnica sul rispetto delle
prescrizioni.
1. Il proprietario dell'edificio, o chi ne ha
titolo, deve depositare in comune, in doppia copia, insieme alla denuncia
dell'inizio dei lavori relativi alle opere di cui agli articoli 25 e 26, il
progetto delle opere stesse corredate da una relazione tecnica, sottoscritta dal
progettista o dai progettisti, che ne attesti la rispondenza alle prescrizioni
della presente legge.
2. Nel caso in cui la denuncia e la documentazione di cui al comma 1 non sono
state presentate al comune prima dell'inizio dei lavori, il sindaco, fatta salva
la sanzione amministrativa di cui all'art. 34, ordina la sospensione dei lavori
sino al compimento del suddetto adempimento.
3. La documentazione di cui al comma 1 deve essere compilata secondo le
modalita' stabilite con proprio decreto dal Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato.
4. Una copia della documentazione di cui al comma 1 e' conservata dal comune
ai fini dei controlli e delle verifiche di cui all'art. 33.
5. La seconda copia della documentazione di cui al comma 1, restituita dal
comune con l'attestazione dell'avvenuto deposito, deve essere consegnata a cura
del proprietario dell'edificio, o di chi ne ha titolo, al direttore dei lavori
ovvero, nel caso l'esistenza di questi non sia prevista dalla legislazione
vigente, all'esecutore dei lavori. Il direttore ovvero l'esecutore dei lavori
sono responsabili della conservazione di tale documentazione in cantiere. CF
Art. 29. Certificazione delle opere e
collaudo
1. Per la certificazione e il collaudo delle opere
previste dalla presente legge si applica la L. 5 marzo 1990, n. 46.
Art. 30. Certificazione energetica degli
edifici.
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica, adottato
previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio
di Stato, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentito il Ministro dei lavori pubblici e l'ENEA, sono emanate
norme per la certificazione energetica degli edifici. Tale decreto individua tra
l'altro i soggetti abilitati alla certificazione.
2. Nei casi di compravendita o di locazione il certificato di collaudo e la
certificazione energetica devono essere portati a conoscenza dell'acquirente o
del locatario dell'intero immobile o della singola unitˆ immobiliare.
3. Il proprietario o il locatario possono richiedere al comune ove e' ubicato
l'edificio la certificazione energetica dell'intero immobile o della singola
unitˆ immobilare. Le spese relative di certificazione sono a carico del soggetto
che ne fa richiesta.
4. L'attestato relativo alla certificazione energetica ha una validitˆ
temporale di cinque anni a partire dal momento del suo rilascio.
Art. 31. Esercizio e manutenzione degli
impianti.
1. Durante l'esercizio degli impianti il proprietario,
o per esso un terzo, che se ne assume la responsabilita', deve adottare misure
necessarie per contenere i consumi di energia, entro i limiti di rendimento
previsti dalla normativa vigente in materia.
2. Il proprietario, o per esso un terzo, che se ne assume la responsabilita',
e' tenuto a condurre gli impianti e a disporre tutte le operazioni di
manutenzione ordinaria e straordinaria secondo le prescrizioni della vigente
normativa UNI e CEI.
3. I comuni con piu' di quarantamila abitanti e le province per la restante
parte del territorio effettuano i controlli necessari e verificano con cadenza
almeno biennale l'osservanza delle norme relative al rendimento di combustione,
anche avvalendosi di organismi esterni aventi specifica competenza tecnica, con
onere a carico degli utenti.
4. I contratti relativi alla fornitura di energia e alla conduzione degli
impianti di cui alla presente legge, contenenti clausole in contrasto con essa,
sono nulli. Ai contratti che contengono clausole difformi si applica l'art. 1339
del codice civile.
Art. 32. Certificazioni e informazioni ai
consumatori.
1. Ai fini della commercializzazione, le
caratteristiche e le prestazioni energetiche dei componenti degli edifici e
degli impianti devono essere certificate secondo le modalita' stabilite con
proprio decreto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, entro centoventi giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
2. Le imprese che producono o commercializzano i componenti di cui al comma 1
sono obbligate a riportare su di essi gli estremi dell'avvenuta
certificazione.
Art. 33. Controlli e verifiche.
1.
Il comune procede al controllo dell'osservanza delle norme della presente legge
in relazione al progetto delle opere, in corso d'opera ovvero entro cinque anni
dalla data di fine lavori dichiarata dal committente.
2. La verifica puo' essere effettuata in qualunque momento anche su richiesta
e a spese del committente, dell'acquirente dell'immobile, del conduttore, ovvero
dell'esercente gli impianti.
3. In caso di accertamento di difformita' in corso d'opera, il sindaco ordina
la sospensione dei lavori.
4. In caso di accertamento di difformita' su opere terminate il sindaco
ordina, a carico del proprietario, le modifiche necessarie per adeguare
l'edificio alle caratteristiche previste dalla presente legge.
5. Nei casi previsti dai commi 3 e 4 il sindaco informa il prefetto per
l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 34.
Art. 34. Sanzioni.
1.
L'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 1 dell'art. 28 e' punita con la
sanzione amministrativa non inferiore a lire un milione e non superiore a lire
cinque milioni.
2. Il proprietario dell'edificio nel quale sono eseguite opere difformi dalla
documentazione depositata ai sensi dell'art. 28 e che non osserva le
disposizioni degli articoli 26 e 27 e' punito con la sanzione amministrativa in
misura non inferiore al 5 per cento e non superiore al 25 per cento del valore
delle opere.
3. Il costruttore e il direttore dei lavori che omettono la certificazione di
cui all'art. 29, ovvero che rilasciano una certificazione non veritiera nonche'
il progettista che rilascia la relazione di cui al comma 1 dell'art. 28 non
veritiera, sono puniti in solido con la sanzione amministrativa non inferiore
all'1 per cento e non superiore al 5 per cento del valore delle opere, fatti
salvi i casi di responsabilita' penale.
4. Il collaudatore che non ottempera a quanto stabilito dall'art. 29 e'
punito con la sanzione amministrativa pari al 50 per cento della parcella
calcolata secondo la vigente tariffa professionale.
5. Il proprietario o l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che
se ne e' assunta la responsabilita', che non ottempera a quanto stabilito
dall'art. 31, commi 1 e 2, e' punito con la sanzione amministrativa non
inferiore a lire un milione e non superiore a lire cinque milioni. Nel caso in
cui venga sottoscritto un contratto nullo ai sensi del comma 4 del medesimo art.
31, le parti sono punite ognuna con la sanzione amministrativa pari a un terzo
dell'importo del contratto sottoscritto, fatta salva la nullitˆ dello
stesso.
6. L'inosservanza delle prescrizioni di cui all'art. 32 e' punita con la
sanzione amministrativa non inferiore a lire cinque milioni e non superiore a
lire cinquanta milioni, fatti salvi i casi di responsabilitˆ penale.
7. Qualora soggetto della sanzione amministrativa sia un professionista,
l'autoritˆ che applica la sanzione deve darne comunicazione all'ordine
professionale di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
8. L'inosservanza della disposizione che impone la nomina, ai sensi dell'art.
19, del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale
dell'energia, e' punita con la sanzione amministrativa non inferiore a lire
dieci milioni e non superiore a lire cento milioni.
Art. 35. Provvedimenti di sospensione dei
lavori.
1. Il sindaco, con il provvedimento mediante il quale
ordina la sospensione dei lavori, ovvero le modifiche necessarie per
l'adeguamento dell'edificio, deve fissare il termine per la regolarizzazione.
L'inosservanza del termine comporta la comunicazione al prefetto, l'ulteriore
irrogazione della sanzione amministrativa e l'esecuzione forzata delle opere con
spese a carico del proprietario.
Art. 36. Irregolaritˆ rilevate dall'acquirente o
dal conduttore.
1. Qualora l'acquirente o il conduttore
dell'immobile riscontra difformita' dalle norme della presente legge, anche non
emerse da eventuali precedenti verifiche, deve farne denuncia al comune entro un
anno dalla constatazione, a pena di decadenza dal diritto di risarcimento del
danno da parte del committente o del proprietario.
Art. 37. Entrata in vigore delle norme del titolo
II e dei relativi decreti ministeriali.
1. Le disposizioni del
presente titolo entrano in vigore contottanta giorni dopo la data di
pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e si applicano alle denunce di inizio lavori presentate ai comuni dopo
tale termine di entrata in vigore.
2. I decreti ministeriali di cui al presente titolo entrano in vigore
centottanta giorni dopo la data della loro pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e si applicano alle denunce di inizio lavori
presentate ai comuni dopo tale termine di entrata in vigore.
3. La legge 30 aprile 1976, n. 373, e la legge 18 novembre 1983, n. 645, sono
abrogate. Il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1977, n. 1052, si
applica, in quanto compatibile con la presente legge, fino all'adozione dei
decreti di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 4, al comma 1 dell'art. 30 e al comma
1 dell'art. 32.
Art. 38. Ripartizione fondi e copertura
finanziaria.
1. Per le finalita' della presente legge e'
autorizzata la spesa di lire 427 miliardi per il 1991, 992 miliardi per il 1992
e 1.192 miliardi per il 1993. Il dieci per cento delle suddette somme e'
destinato alle finalita' di cui all'art. 3 della presente legge.
2. Per le finalita' di cui agli articoli 11, 12 e 14 e' autorizzata la spesa
di lire 267, 5 miliardi per il 1991, di lire 621,6 miliardi per il 1992 e di
lire 746,4 miliardi per il 1993, secondo la seguente ripartizione: a) per l'art.
11, lire 220 miliardi per il 1991, lire 510 miliardi per il 1992 e lire 614
miliardi per il 1993; b) per l'art. 12, lire 33 miliardi per il 1991, lire 75
miliardi per il 1992 e lire 92 miliardi per il 1993; c) per l'art. 14, lire 14,5
miliardi per il 1991, lire 36,6 miliardi per il 1992 e lire 40,4 miliardi per il
1993.
3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1, secondo periodo, e 2 si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando le
proiezioni dell'accantonamento "Rifinanziamento della legge n. 308 del 1982 in
materia di fonti rinnovabili di energia e di risparmio dei consumi energetici,
nonche' dell'art. 17, comma 16, della legge n. 67 del 1988".
4. Per le finalita' di cui agli articoli 8, 10 e 13 e' autorizzata la spesa
di lire 116,8 miliardi per il 1991, di lire 271,2 miliardi per il 1992 e di lire
326,4 miliardi per il 1993.
5. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4 si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1991-1993, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando le proiezioni
dell'accantonamento "Rifinanziamento della legge n. 308 del 1982 in materia di
fonti rinnovabili di energia e di risparmio dei consumi energetici, nonche'
dell'art. 17, comma 16, della legge n. 67 del 1988".
6. All'eventuale modifica della ripartizione tra i vari interventi delle
somme di cui al comma 2, si provvede con decreto motivato del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro
del tesoro, tenuto conto degli indirizzi governativi in materia di politica
energetica.
7. Alle ripartizioni degli stanziamenti di cui al comma 2 del presente
articolo, lettera a) tra gli interventi previsti dall'art. 11 della presente
legge si provvede con decreti del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato. 8. Il Ministro del tesoro autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 39. Entrata in vigore.
1. La
presente legge entra in vigore, salvo quanto previsto dall'art. 37, il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.