condominio.com: Legge 46/90
Legge 5 Marzo 1990, n. 46
- Art. 1, Ambito
di applicazione
- Art. 2,
Soggetti abilitati
- Art. 3,
Requisiti tecnico professionali
- Art. 4,
Accertamento dei requisiti tecnico professionali
- Art. 5,
Riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali
- Art. 6,
Progettazione degli impianti
- Art. 7,
Installazione degli impianti
- Art. 8,
Finanziamento dell'attivita' di normazione tecnica
- Art. 9,
Dichiarazione di conformita'
- Art. 10,
Responsabilita' del committente o del proprietario
- Art. 11,
Certificato di abitabilita' e di agibilita'
- Art. 12,
Ordinaria manutenzione degli impianti e cantieri
- Art. 13,
Deposito presso il comune del progetto, della dichiarazione di conformità o
del certificato di collaudo
- Art. 14,
Verifiche
- Art. 15,
Regolamento di attuazione
- Art. 16,
Sanzioni
- Art. 17,
Abrogazione ed adeguamento dei regolamenti provinciali e comunali
- Art. 18,
Disposizioni transitorie
- Art. 19,
Entrata in vigore
Art. 1 (Ambito di applicazione)
1.
Sono soggetti all'applicazione della presente legge i seguenti impianti relativi
agli edifici adibiti ad uso civile:
a) gli impianti di produzione, di
trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica
all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna dell'energia fornita
dall'ente distributore;
b) gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in
genere, le antenne e gli impianti di protezione da scariche atmosferiche;
c)
gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido,
aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie;
d) gli impianti
idrosanitari nonché quelli di trasporto, di trattamento, di uso, di accumulo e
di consumo di acqua all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna
dell'acqua fornita dall'ente distributore;
e) gli impianti per il trasporto e
l'utilizzazione di gas allo stato liquido o aeriforme all'interno degli edifici
a partire dal punto di consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente
distributore;
f) gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo
di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
g) gli impianti di
protezione antincendio.
2. Sono altresì soggetti all'applicazione della
presente legge gli impianti di cui al comma 1, lett. a), relativi agli immobili
adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri
usi.
Art. 2 (Soggetti Abilitati)
1. Sono abilitate all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e
alla manutenzione degli impianti di cui all'art. 1 tutte le imprese, singole o
associate, regolarmente iscritte nel registro delle ditte di cui al R.D. 20
settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni ed integrazioni, o nell'albo
provinciale delle imprese artigiane di cui alla L. 8 agosto 1985, n. 443.
2.
L'esercizio delle attività di cui al comma 1 è subordinato al possesso dei
requisiti tecnico-professionali, di cui all'art. 3, da parte dell'imprenditore,
il quale, qualora non ne sia in possesso, prepone all'esercizio delle attività
di cui al medesimo comma 1 un responsabile tecnico che abbia tali
requisiti.
Art. 3 (Requisiti tecnico
professionali)
1. I requisiti tecnico-professionali di cui
all'art. 2, comma 2, sono i seguenti:
a) laurea in materia tecnica specifica
conseguita presso una università statale o legalmente riconosciuta;
b) oppure
diploma di scuola secondaria superiore conseguito, con specializzazione relativa
al settore delle attività di cui all'art. 2, comma 1, presso un istituto statale
o legalmente riconosciuto, previo un periodo di inserimento, di almeno un anno
continuativo, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;
c) oppure
titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di
formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno due anni
consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del settore;
d) oppure
prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa del
settore, nel medesimo ramo di attività dell'impresa stessa, per un periodo non
inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato, in
qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle attività di
installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli
impianti di cui all'art. 1.
Art. 4 (Accertamento dei requisiti tecnico
professionali)
1. L'accertamento dei requisiti
tecnico-professionali è espletato per le imprese artigiane dalle commissioni
provinciali per l'artigianato. Per tutte le altre imprese è espletato da una
commissione nominata dalla giunta della camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura e composta da un minimo di cinque ad un massimo di
nove membri dei quali un membro in rappresentanza degli ordini professionali, un
membro in rappresentanza dei collegi professionali, un membro in rappresentanza
degli enti erogatori di energia elettrica e di gas ed i restanti membri
designati dalle organizzazioni delle categorie più rappresentative a livello
nazionale degli esercenti le attività disciplinate dalla presente legge; la
commissione è presieduta da un docente universitario di ruolo di materia tecnica
o da un docente di istituto tecnico industriale di ruolo di materia
tecnica.
2. Le imprese, alle quali siano stati riconosciuti i requisiti
tecnico-professionali, hanno diritto ad un certificato di riconoscimento,
secondo i criteri stabiliti dal regolamento di attuazione di cui all'art.
15].
Art. 5 (Riconoscimento dei requisiti tecnico
professionali)
1. Hanno diritto ad ottenere il riconoscimento
dei requisiti tecnico-professionali, previa domanda da presentare entro un anno
dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla commissione
provinciale per l'artigianato, coloro che dimostrino di essere iscritti, alla
medesima data, da almeno un anno nell'albo provinciale delle imprese artigiane
di cui alla L. 8 agosto 1985, n. 443, come imprese installatrici o di
manutenzione degli impianti di cui all'art. 1.
2. Hanno altresì diritto ad
ottenere il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali, previa domanda
da presentare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, coloro
che dimostrino di essere iscritti, alla medesima data, da almeno un anno nel
registro delle ditte di cui al R.D. 20 settembre 1934, n. 2011, e successive
modificazioni ed integrazioni, come imprese installatrici o di manutenzione
degli impianti di cui all'art. 1.
Art. 6 (Progettazione degli impianti)
1. Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di
cui ai commi 1, lett. a), b), c), e) e g), e 2 dell'art. 1 è obbligatoria la
redazione del progetto da parte di professionisti, iscritti negli albi
professionali, nell'ambito delle rispettive competenze.
2. La redazione del
progetto per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti
di cui al comma 1 è obbligatoria al di sopra dei limiti dimensionali indicati
nel regolamento di attuazione di cui all'art. 15.
3. Il progetto di cui al
comma 1 è depositato: a) presso gli organi competenti al rilascio di licenze di
impianto o di autorizzazioni alla costruzione quando previsto dalle disposizioni
legislative e regolamentari vigenti; b) presso gli uffici comunali,
contestualmente al progetto edilizio, per gli impianti il cui progetto non sia
soggetto per legge ad approvazione.
Art. 7 (Installazione degli impianti)
1. Le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola
d'arte utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti a regola d'arte. I
materiali ed i componenti realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza
dell'Ente italiano di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano
(CEI), nonché nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica
vigente in materia, si considerano costruiti a regola d'arte.
2. In
particolare gli impianti elettrici devono essere dotati di impianti di messa a
terra e di interruttori differenziali ad alta sensibilità o di altri sistemi di
protezione equivalenti.
3. Tutti gli impianti realizzati alla data di entrata
in vigore della presente legge devono essere adeguati, entro tre anni da tale
data (2), a quanto previsto dal presente articolo.
Art. 8 (Finanziamento dell'attivita' di normazione
tecnica)
1. Il 3 per cento del contributo dovuto annualmente
dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
(Inail) per l'attività di ricerca di cui all'art. 3, terzo comma, del D.L. 30
giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 agosto 1982, n.
597, è destinato all'attività di normazione tecnica, di cui all'art. 7 della
presente legge, svolta dall'UNI e dal CEI.
2. La somma di cui al comma 1,
calcolata sull'ammontare del contributo versato dall'Inail nel corso dell'anno
precedente, è iscritta a carico del capitolo 3030 dello stato di previsione
della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per
il 1990 e a carico delle proiezioni del corrispondente capitolo per gli anni
seguenti.
(1) Si veda il D.M. 23 dicembre 1992, n. 578 (Regolamento recante
criteri di erogazione di contributi all'Ente nazionale italiano di unificazione
e al Comitato elettrotecnico italiano in relazione ai versamenti INAIL di cui
all'art. 8 della L. 5 marzo 1990, n. 46).
Art. 9 (Dichiarazione di conformita')
1. Al termine dei lavori l'impresa installatrice è tenuta a rilasciare al
committente la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel
rispetto delle norme di cui all'art. 7. Di tale dichiarazione, sottoscritta dal
titolare dell'impresa installatrice e recante i numeri di partita Iva e di
iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
faranno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali
impiegati nonché, ove previsto, il progetto di cui all'art. 6.
(1) La Corte
costituzionale, con sentenza n. 483 del 27 dicembre 1991, ha dichiarato
costituzionalmente illegittimo questo articolo nella parte in cui, includendo le
province autonome di Trento e di Bolzano nella delega relativa alla concessione
di contributi di spettanza provinciale, non prevede per queste le modalità di
finanziamento secondo le norme statutarie. (2) Si vedano l'art. 7 del D.P.R. 6
dicembre 1991, n. 447, il D.M. 20 febbraio 1992 (Approvazione del modello di
dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola d'arte di cui all'art. 7
del regolamento di attuazione della L. 5 marzo 1990, n. 46, recante norme per la
sicurezza degli impianti) e l'art. 5 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 392.
Art. 10 (Responsabilita' del Committente o del
proprietario)
1. Il committente o il proprietario è tenuto ad
affidare i lavori di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di
manutenzione degli impianti di cui all'art. 1 ad imprese abilitate ai sensi
dell'art. 2.
Art. 11 (Certificato di abitabilita' e di
agibilita')
1. Il sindaco rilascia il certificato di
abitabilità o di agibilità dopo aver acquisito anche la dichiarazione di
conformità o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto,
salvo quanto disposto dalle leggi vigenti.
Art. 12 (Ordinaria manutenzione degli impianti e
cantieri)
1. Sono esclusi dagli obblighi della redazione del
progetto e del rilascio del certificato di collaudo, nonché dall'obbligo di cui
all'art. 10, i lavori concernenti l'ordinaria manutenzione degli impianti di cui
all'art. 1.
2. Sono altresì esclusi dagli obblighi della redazione del
progetto e del rilascio del certificato di collaudo le installazioni per
apparecchi per usi domestici e la fornitura provvisoria di energia elettrica per
gli impianti di cantiere e similari, fermo restando l'obbligo del rilascio della
dichiarazione di conformità di cui all'art. 9.
Art. 13 (Deposito presso il comune del progetto,
della dichiarazione di conformità o del certificato di collaudo).
1. Qualora nuovi impianti tra quelli di cui ai commi 1, lett.
a, b, c, e e g, e 2 dell'art. 1 vengano installati in edifici per i quali è già
stato rilasciato il certificato di abitabilità, l'impresa installatrice deposita
presso il comune, entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori, il progetto
di rifacimento dell'impianto e la dichiarazione di conformità o il certificato
di collaudo degli impianti installati, ove previsto da altre norme o dal
regolamento di attuazione di cui all'art. 15.
2. In caso di rifacimento
parziale di impianti, il progetto e la dichiarazione di conformità o il
certificato di collaudo, ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli
impianti oggetto dell'opera di rifacimento. Nella relazione di cui all'art. 9
dovrà essere espressamente indicata la compatibilità con gli impianti
preesistenti.
Art. 14 (Verifiche).
1. Per
eseguire i collaudi, ove previsti, e per accertare la conformità degli impianti
alle disposizioni della presente legge e della normativa vigente, i comuni, le
unità sanitarie locali, i comandi provinciali dei vigili del fuoco e l'Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) hanno facoltà di
avvalersi della collaborazione dei liberi professionisti, nell'ambito delle
rispettive competenze, di cui all'art. 6, comma 1, secondo le modalità stabilite
dal regolamento di attuazione di cui all'art. 15.
2. Il certificato di
collaudo deve essere rilasciato entro tre mesi dalla presentazione della
relativa richiesta.
Art. 15 (Regolamento di attuazione).
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge è emanato, con le procedure di cui all'art. 17 della L. 23 agosto
1988, n. 400, il regolamento di attuazione (2). Nel regolamento di attuazione
sono precisati i limiti per i quali risulti obbligatoria la redazione del
progetto di cui all'art. 6 e sono definiti i criteri e le modalità di redazione
del progetto stesso in relazione al grado di complessità tecnica
dell'installazione degli impianti, tenuto conto dell'evoluzione tecnologica, per
fini di prevenzione e di sicurezza.
2. Presso il Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato è istituita una commissione permanente,
presieduta dal direttore generale della competente Direzione generale del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o da un suo
delegato, e composta da sei rappresentanti designati dalle organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative delle categorie imprenditoriali e
artigiane interessate, da sei rappresentanti delle professioni designati
pariteticamente dai rispettivi consigli nazionali e da due rappresentanti degli
enti erogatori di energia elettrica e di gas.
3. La commissione permanente di
cui al comma 2 collabora ad indagini e studi sull'evoluzione tecnologica del
comparto
Art. 16 (Sanzioni).
1. Alla
violazione di quanto previsto dall'art. 10 consegue, a carico del committente o
del proprietario, secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione di
cui all'art. 15, una sanzione amministrativa da lire centomila a lire
cinquecentomila. Alla violazione delle altre norme della presente legge
consegue, secondo le modalità previste dal medesimo regolamento di attuazione,
una sanzione amministrativa da lire un milione a lire dieci milioni.
2. Il
regolamento di attuazione di cui all'art. 15 determina le modalità della
sospensione delle imprese dal registro o dall'albo di cui all'art. 2, comma 1, e
dei provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti nei
rispettivi albi, dopo la terza violazione delle norme relative alla sicurezza
degli impianti, nonché gli aggiornamenti dell'entità delle sanzioni
amministrative di cui al comma 1.
Art. 17 (Abrogazione e adeguamento dei regolamenti
comunali e regionali).
1. I comuni e le regioni sono tenuti ad
adeguare i propri regolamenti, qualora siano in contrasto con la presente legge.
Art. 18 (Disposizioni transitorie).
1. Fino all'emanazione del regolamento di attuazione di cui
all'art. 15 sono autorizzate ad eseguire opere di installazione, di
trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'art.
1 le imprese di cui all'art. 2, comma 1, le quali sono tenute ad eseguire gli
impianti secondo quanto prescritto dall'art. 7 ed a rilasciare al committente o
al proprietario la dichiarazione di conformità recante i numeri di partita Iva e
gli estremi dell'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 sostituisce a tutti gli
effetti la dichiarazione di conformità di cui all'art. 9.
Art. 19 (Entrata in vigore).
1. La
presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.