www.condominio.com: Legge. 24 marzo 1989, n. 122
Legge. 24 marzo 1989, n. 122 (estratto)
Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le
aree urbane maggiormente popolate nonche' modificazioni di alcune norme del
testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.
TITOLO I - II
omissis
TITOLO III
Art. 9.
1. I proprietari di immobili
possono realizzare nel sottosuolo degli stessi ovvero nei locali siti al piano
terreno dei fabbricati parcheggi da destinare a pertinenza delle singole unità
immobiliari, anche in deroga agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti
edilizi vigenti. Restano in ogni caso fermi i vincoli previsti dalla
legislazione in materia paesaggistica ed ambientale ed i poteri attribuiti dalla
medesima legislazione alle regioni e ai Ministeri dell'ambiente e per i beni
culturali ed ambientali da esercitare motivatamente nel termine di 90
giorni.
2. L'esecuzione delle opere e degli interventi
previsti dal comma 1 è soggetta ad autorizzazione gratuita. Qualora si tratti di
interventi conformi agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi
vigenti, l'istanza per l'autorizzazione del Sindaco ad eseguire i lavori si
intende accolta qualora il Sindaco stesso non si pronunci nel termine di 60
giorni dalla data della richiesta. In tal caso il richiedente può dar corso ai
lavori dando comunicazione al Sindaco del loro inizio.
3. Le
deliberazioni che hanno per oggetto le opere e gli interventi di cui al comma 1
sono approvate dalla assemblea del condominio, in prima o in seconda
convocazione, con la maggioranza prevista dall'articolo 1136, secondo comma, del
codice civile. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 1120, secondo comma, e
1121, terzo comma, del codice civile.
4. I comuni, previa
determinazione dei criteri di cessione del diritto di superficie e su richiesta
dei privati interessati o di società anche cooperative appositamente costituite
tra gli stessi, possono prevedere nell'ambito del programma urbano dei parcheggi
la realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza di immobili privati su
aree comunali o nel sottosuolo delle stesse. La costituzione del diritto di
superficie è subordinata alla stipula di una convenzione nella quale siano
previsti:
a) la durata della concessione del diritto di superficie per
un periodo non superiore a novanta anni;
b) il dimensionamento
dell'opera ed il piano economico-finanziario previsti per la sua
realizzazione;
c) i tempi previsti per la progettazione esecutiva, la
messa a disposizione delle aree necessarie e la esecuzione dei
lavori;
d) i tempi e le modalità per la verifica dello stato di
attuazione nonché le sanzioni previste per gli eventuali
inadempimenti.
5. I parcheggi realizzati ai sensi del
presente articolo non possono essere ceduti separatamente dall'unità immobiliare
alla quale sono legati da vincolo pertinenziale. I relativi atti di cessione
sono nulli.
6. Le opere e gli interventi di cui ai
precedenti commi 1 e 4, nonché gli acquisti di immobili destinati a parcheggi,
effettuati da enti o imprese di assicurazione sono equiparati, ai fini della
copertura delle riserve tecniche, ad immobili ai sensi degli articoli 32 ed 86
della legge 22 ottobre 1986, n. 742.
Art. 10.
1. Gli enti concessionari di autostrade o le
società da essi appositamente costituite possono realizzare e gestire in regime
di concessione infrastrutture di sosta e corrispondenza e relative adduzioni,
purché connesse alla rete autostradale e finalizzate all'interscambio con
sistemi di trasporto collettivo.
2. La localizzazione e il dimensionamento di
tali infrastrutture e le relative adduzioni sono individuate nell'ambito del
programma urbano dei parcheggi, di intesa tra il comune e i soggetti di cui al
comma 1.
3. La concessione di cui al comma 1 è assentita con decreto del
Ministro dei lavori pubblici Presidente dell'ANAS di concerto con il Ministro
del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione dell'ANAS. Con lo stesso
provvedimento è approvato l'atto convenzionale da stipularsi con l'ANAS, con
l'intervento del comune interessato, disciplinante anche le modalità di utilizzo
delle risorse a tal fine destinate, nonché di erogazione dei mutui e dei
contributi di cui ai commi 4 e 5.
4. Per il conseguimento delle esclusive
finalità di cui al presente articolo possono essere utilizzate fino al 31
dicembre 1992 le disponibilità di cui all'articolo 5 della legge 3 ottobre 1985,
n. 526, fermi i limiti di spesa e la garanzia dello Stato in esso
previsti.
5. Per le medesime finalità il Fondo centrale di garanzia per le
autostrade e ferrovie metropolitane, utilizzando il saldo netto, accertato al 1
gennaio di ciascun anno, delle disponibilità finanziarie ad esso affluite, ivi
comprese quelle derivanti dai rimborsi di cui all'articolo 15 della legge 12
agosto 1982, n. 531, è autorizzato ad erogare ai soggetti di cui al comma 1
contributi in conto interessi a fronte di contratti di mutuo da essi stipulati
per il finanziamento delle infrastrutture di cui al medesimo comma 1. Con
decreto del Ministro del tesoro, ad integrazione ed aggiornamento del decreto
ministeriale 29 maggio 1969, si provvede alla definizione delle modalità
attuative del presente comma ed alla fissazione della misura del contributo in
conto interessi da erogare a fronte delle suddette operazioni finanziarie.
Art. 11.
1. Le opere e gli interventi previsti dalla
presente legge costituiscono opere di urbanizzazione anche ai sensi
dell'articolo 9, primo comma, lettera f), della legge 28 gennaio 1977, numero
10.
2. Le prestazioni derivanti da contratti aventi per oggetto la
realizzazione delle opere e degli interventi previsti dalla presente legge sono
soggette all'imposta sul valore aggiunto con l'aliquota del 2 per cento. La
stessa aliquota si applica ai trasferimenti degli immobili o di porzioni degli
stessi anche in diritto di superficie.
3. L'atto di cessione del diritto di
superficie è soggetto all'imposta di registro in misura fissa.
TITOLO IV
omissis
Art. 29.
1. Le norme contenute nei Titoli I, II, III e V
della presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della
pubblicazione della legge stessa nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
2. Le norme contenute nel Titolo IV della presente legge entrano in
vigore dal 1 giugno 1989 e si applicano alle violazioni accertate da tale
data.