www.condominio.com - Legge 9 gennaio 1989, n. 13
Legge 9 gennaio 1989, n. 13
Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere
architettoniche negli edifici privati.
Art. 1
(1). I progetti relativi alla costruzione di nuovi
edifici, ovvero alla ristrutturazione di interi edifici, ivi compresi quelli di
edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata, presentati dopo sei
mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono redatti in osservanza
delle prescrizioni tecniche previste dal comma 2.
(2) Entro tre mesi
dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dei lavori pubblici
fissa con proprio decreto le prescrizioni tecniche necessarie a garantire
l'accessibilita', l'adattabilita' e la visitabilita' degli edifici privati e di
edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata.
(3) La
progettazione deve comunque prevedere:
a) accorgimenti tecnici idonei
alla installazione di meccanismi per l'accesso ai piani superiori, ivi compresi
i servoscala;
b) idonei accessi alle parti comuni degli edifici e alle
singole unità immobiliari;
c) almeno un accesso in piano, rampe prive
di gradini o idonei mezzi di sollevamento;
d) l'installazione, nel
caso di immobili con piu' di tre livelli fuori terra, di un ascensore per ogni
scala principale raggiungibile mediante rampe prive di gradini.
(4) E' fatto
obbligo di allegare al progetto la dichiarazione del professionista abilitato di
conformita' degli elaborati alle disposizioni adottate ai sensi della presente
legge.
Art. 2
(1) Le deliberazioni che hanno per oggetto
le innovazioni da attuare negli edifici privati dirette ad eliminare le barriere
architettoniche di cui all'articolo 27, primo comma, della legge 30 marzo 1971,
n. 118, ed all'articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, nonche' la realizzazione di percorsi
attrezzati e la installazione di dispositivi di segnalazione atti a favorire la
mobilita' dei ciechi all'interno degli edifici privati, sono approvate
dall'assemblea del condominio, in prima o in seconda convocazione, con le
maggioranze previste dall'articolo 1136, secondo e terzo comma, del codice
civile.
(2) Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma
entro tre mesi dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni di cui al
comma 1, i portatori di handicap, ovvero chi ne esercita la tutela o la potesta'
di cui al titolo IX del libro primo del codice civile, possono installare, a
proprie spese, servoscala nonche' strutture mobili e facilmente rimovibili e
possono anche modificare l'ampiezza delle porte d'accesso, al fine di rendere
piu' agevole l'accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe dei
garages.
(3) Resta fermo quanto disposto dagli articoli 1120, secondo comma,
e 1121, terzo comma, del codice civile.
Art. 3
(1) Le
opere di cui all'articolo 2 possono essere realizzate in deroga alle norme sulle
distanze previste dai regolamenti edilizi, anche per i cortili e le chiostrine
interni ai fabbricati o comuni o di uso comune a piu' fabbricati.
(2) E'
fatto salvo l'obbligo di rispetto delle distanze di cui agliarticoli 873 e 907
del codice civile nell'ipotesi in cui tra le opere da realizzare e i fabbricati
alieni non sia interposto alcuno spazio o alcuna area di proprieta' o di uso
comune.
Art. 4
(1) Per gli interventi di cui all'articolo
2, ove l'immobile sia soggetto al vincolo di cui all'articolo 1 della legge 29
giugno 1939, n. 1497, le regioni, o le autorita' da esse subdelegate, competenti
al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 7 della citata legge,
provvedono entro il termine perentorio di novanta giorni dalla presentazione
della domanda, anche impartendo, ove necessario, apposite prescrizioni.
(2)
La mancata pronuncia nel termine di cui al comma 1 equivale ad assenso.
(3)
In caso di diniego, gli interessati possono, entro i trenta giorni successivi,
richiedere l'autorizzazione al Ministro per i beni culturali e ambientali, che
deve pronunciarsi entro centoventi giorni dalla data di ricevimento della
richiesta.
(4) L'autorizzazione può essere negata solo ove non sia possibile
realizzare le opere senza serio pregiudizio del bene tutelato.
(5) Il diniego
deve essere motivato con la specificazione della natura e della serieta' del
pregiudizio, della sua rilevanza in rapporto al complesso in cui l'opera si
colloca e con riferimento a tutte le alternative eventualmente prospettate
dall'interessato.
Art. 5
(1) Nel caso in cui per
l'immobile sia stata effettuata la notifica ai sensi dell'articolo 2 della legge
1 giugno 1939, n. 1089, sulla domanda di autorizzazione prevista dall'articolo
13 della predetta legge la competente soprintendenza e' tenuta a provvedere
entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda, anche impartendo, ove
necessario, apposite prescrizioni. Si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 4, commi 2, 4 e 5.
Art. 6
(1) L'esecuzione
delle opere edilizie di cui all'articolo 2, da realizzare nel rispetto delle
norme antisismiche e di prevenzione degli incendi e degli infortuni, non e'
soggetta all'autorizzazione di cui all'articolo 18 della legge 2 febbraio 1974,
n. 64.
(2) Resta fermo l'obbligo del preavviso e dell'invio del progetto alle
competenti autorita', a norma dell'articolo 17 della stessa legge 2 febbraio
1974, n. 64.
Art. 7
(1) L'esecuzione delle opere edilizie
di cui all'articolo 2 non e' soggetta a concessione edilizia o ad
autorizzazione. Per la realizzazione delle opere interne, come definite
dall'articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, contestualmente all'inizio
dei lavori, in luogo di quella prevista dal predetto articolo 26, l'interessato
presenta al sindaco apposita relazione a firma di un professionista
abilitato.
(2) Qualora le opere di cui al comma 1 consistano in rampe o
ascensori esterni ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio, si
applicano le disposizioni relative all'autorizzazione di cui all'articolo 48
della legge 5 agosto 1978, n. 457, e successive modificazioni ed
integrazioni.
Art. 8
(1) Alle domande ovvero alle
comunicazioni al sindaco relative alla realizzazione di interventi di cui alla
presente legge, e' allegato certificato medico in carta libera attestante
l'handicap e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai sensi
dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risultino
l'ubicazione della propria abitazione, nonche' le difficolta' di
accesso.
Art. 9
(1) Per la realizzazione di opere
direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione di barriere
architettoniche in edifici gi esistenti, anche se adibiti a centri o istituti
residenziali per l'assistenza ai soggetti di cui al comma 3, sono concessi
contributi a fondo perduto con le modalita' di cui al comma 2. Tali contributi
sono cumulabili con quelli concessi a qualsiasi titolo al condominio, al centro
o istituto o al portatore di handicap.
(2) Il contributo e' concesso in
misura pari alla spesa effettivamente sostenuta per costi fino a lire cinque
milioni; e' aumentato del venticinque per cento della spesa effettivamente
sostenuta per costi da lire cinque milioni a lire venticinque milioni, e
altresi' un ulteriore cinque per cento per costi da lire venticinque milioni a
lire cento milioni.
(3) Hanno diritto ai contributi, con le procedure
determinate dagli articoli 10 e 11, i portatori di menomazioni o limitazioni
funzionali permanenti, ivi compresa la cecita', ovvero quelle relative alla
deambulazione e alla mobilita', coloro i quali abbiano a carico i citati
soggetti ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, nonche' i condomini ove risiedano le suddette
categorie di beneficiari.
(4) Nella lettera e) del comma 1 dell'articolo 10
del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole,
mezzi necessari per la deambulazione e la locomozione, sono sostituite dalle
parole, mezzi necessari per la deambulazione, la locomozione e il sollevamento.
La presente disposizione ha effetto dal 1 gennaio 1988.
Art.
10
(1) E' istituito presso il Ministero dei lavori pubblici il Fondo
speciale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche
negli edifici privati.
(2). Il Fondo e' annualmente ripartito tra le regioni
richiedenti con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con i
Ministri per gli affari sociali, per i problemi delle aree urbane e del tesoro,
in proporzione del fabbisogno indicato dalle regioni ai sensi dell'articolo 11,
comma 5. Le regioni ripartiscono le somme assegnate tra i comuni richiedenti.
(3). I sindaci, entro trenta giorni dalla comunicazione delle disponibilita'
attribuite ai comuni, assegnano i contributi agli interessati che ne abbiano
fatto tempestiva richiesta.
(4). Nell'ipotesi in cui le somme attribuite al
comune non siano sufficienti a coprire l'intero fabbisogno, il sindaco le
ripartisce con precedenza per le domande presentate da portatori di handicap
riconosciuti invalidi totali con difficolta' di deambulazione dalle competenti
unita' sanitarie locali e, in subordine, tenuto conto dell'ordine cronologico di
presentazione delle domande. Le domande non soddisfatte nell'anno per
insufficienza di fondi restano valide per gli anni successivi.
(5). I
contributi devono essere erogati entro quindici giorni dalla presentazione delle
fatture dei lavori, debitamente quietanzate.
Art. 11
(1)
Gli interessati debbono presentare domanda al sindaco del comune in cui e' sito
l'immobile con indicazione delle opere da realizzare e della spesa prevista
entro il 1deg. marzo di ciascun anno.
(2) Per l'anno 1989 la domanda deve
essere presentata entro il 31 luglio.
(3) Alla domanda debbono essere
allegati il certificato e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di
cui all'articolo 8.
(4) Il sindaco, nel termine di trenta giorni successivi
alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, stabilisce il
fabbisogno complessivo del comune sulla base delle domande ritenute ammissibili
e le trasmette alla regione.
(5) La regione determina il proprio fabbisogno
complessivo e trasmette entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto
dal comma 4 al Ministero dei lavori pubblici la richiesta di partecipazione alla
ripartizione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 2.
Art.
12
(1) Il Fondo di cui all'articolo 10 e' alimentato con lire 20
miliardi per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991. Al predetto onere si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1989 all'uopo utilizzando
l'accantonamento.Concorso dello Stato nelle spese dei privati per interventi
volti al superamento delle barriere architettoniche negli edifici per lire 20
miliardi per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991.
(2) Le somme
eventualmente non utilizzate nell'anno di riferimento sono riassegnate al fondo
per l'anno successivo.
(3) Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.