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Decreto 9 dicembre 1987, n. 587
Attuazione delle direttive n. 84/529/CEE e n. 86/312/CEE relative agli
ascensori elettrici.
(In G.U. 25/3/1988, n. 71)
Il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie:
Visto l'art.
14 della L. 16 aprile 1987, n. 183;
Vista la delega conferitagli dal
Presidente del Consiglio dei Ministri con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 8 agosto 1987 integrato con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 3 settembre 1987;
Viste le direttive n. 84/529/CEE e n.
86/312/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative
agli ascensori elettrici, incluse nell'allegato A della L. 16 aprile 1987, n.
183;
Visti la direttiva n. 84/528/CEE per il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative alle disposizioni comuni agli
apparecchi di sollevamento e di movimentazione ed il decreto ministeriale che la
attua;
Considerato che occorre provvedere all'emanazione del decreto di
attuazione delle suddette direttive;
Sulla proposta dei Ministri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità, del lavoro e
della previdenza sociale e dei trasporti;
Emana
il seguente decreto:
Articolo 1
(1) Il presente decreto stabilisce le
norme di attuazione della direttiva n. 84/529/CEE relativa agli ascensori
elettrici, così come modificata della direttiva n. 86/312/CEE, che ha forza di
legge ai sensi dell'art. 14 della L. 16 aprile 1987, n. 183.
(2) Le
direttive n. 84/529/CEE e n. 86/312/CEE vengono pubblicate unitamente al
presente decreto.
Articolo 2
(1) Per quanto concerne le esclusioni
di cui all'art. 1, paragrafo 2, della direttiva n. 84/529/CEE, si intendono
per:
a) ascensori destinati al trasporto di cose, quelli aventi le
caratteristiche di montacarichi, secondo la definizione di cui al punto 3
dell'allegato I del presente decreto;
b) ascensori di fabbricazione
speciale per il trasporto di minorati fisici, gli ascensori aventi velocità non
superiore a 0,1 m/s, appositamente costruiti per il trasporto dei minorati
fisici.
Articolo 3
(1) Sono esclusi dal campo di
applicazione del presente decreto gli ascensori installati in un edificio o
parte di edificio destinato a residenza di un unico nucleo familiare e con tutte
le porte di piano inaccessibili agli altri occupanti l'edificio ed al pubblico
in genere.
Articolo 4
(1) Per gli ascensori in servizio
privato di nuova costruzione da installarsi in edifici preesistenti alla data di
entrata in vigore del presente decreto possono essere consentite deroghe
all'osservanza delle norme di cui all'allegato I del presente decreto la cui
applicazione trovi ostacolo nella configurazione dei luoghi, purché siano
adottate misure di sicurezza non inferiori a quelle previste dal D.P.R. 29
maggio 1963, n. 1497, da approvarsi con la procedura di cui all'art. 4 dello
stesso decreto del Presidente della Repubblica.
(2) Le disposizioni di
cui al comma 1 si applicano anche gli ascensori di cui al comma 1 si applicano
anche agli ascensori in servizio pubblico, osservate le procedure previste dal
D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753.
Articolo 5
(1) Per gli elevatori in servizio
pubblico e privato installati e in esercizio secondo norme preesistenti non sono
ammesse variazioni degli impianti che possono, in qualsiasi modo, diminuire le
condizioni di sicurezza preesistenti oltre i limiti indicati nell'allegato I del
presente decreto.
Articolo 6
(1) Gli ascensori di nuova costruzione
in servizio privato sono soggetti, salvo quanto diversamente disposto nel
presente decreto, a quanto previsto per gli ascensori categoria A e categoria B
nella L. 24 ottobre 1942, n. 1415, e sue modificazioni e nel D.P.R. 24 dicembre
1951, n. 1767, e sue modificazioni.
(2) La targa di immatricolazione
di cui all'art. 5 del D.P.R. 24 dicembre 1951, n. 1767, deve portare le seguenti
indicazioni:
a) organo competente per le verifiche
tecniche;
b) <<ascensore>> o <<ascensore per
merci>> o <<montautomobili>>;
c) ditta costruttrice
e numero di fabbricazione;
d) numero di matricolo corrispondente a
quello del libretto e sigla della provincia;
e) portata quale risulta
dal libretto;
f) numero delle persone ammesse quale risulta dal
libretto.
3. Non è richiesta l'applicazione delle targhe di cui
all'art. 5 del D.P.R. 24 dicembre 1951, n. 1767, alle funi di
sospensione.
4. Gli ascensori, di nuova costruzione in servizio
pubblico restano soggetti alla disciplina stabilita dalle vigenti disposizioni
legislative e regolamentari, sia statali che regionali, sempreché non in
contrasto con il presente decreto.
Sono fatte salve le prescrizioni tecniche
supplementari comprese nel capitolato d'oneri per la realizzazione di ogni
ascensore in servizio pubblico, secondo quanto potrà essere disposto dal
Ministero dei trasporti, le prescrizioni predette vanno applicate senza nessuna
discriminazione nei confronti delle imprese fornitrici appartenenti ai Paesi
CEE.
Articolo 7
(1) Per gli ascensori in servizio
pubblico e privato la domanda di autorizzazione preventiva all'istallazione deve
essere corredata dalla documentazione tecnica richiesta nell'allegato I del
presente decreto.
(2) La conformità degli impianti alle disposizioni
di cui all'allegato I del presente decreto è accertata dalle amministrazioni
competenti secondo la normativa in vigore sia mediante esame della
documentazione tecnica, sia con le verifiche e prove necessarie per l'immissione
in servizio e sia con le verifiche e prove periodiche successive.
Articolo 8
(1) Per gli ascensori in servizio
privato rientranti nel campo di applicazione del presente decreto, fatto salvo
l'obbligo di cui agli artt. 5 e 9, è consentita l'installazione secondo le
normative ad esso preesistenti a condizione che i relativi progetti per ottenere
l'autorizzazione prima della messa in servizio siano presentati
all'amministrazione competente entro tre anni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto.
Articolo 9
(1) Gli ascensori elettrici in servizio
privato installati ed in esercizio prima dell'entrata in vigore del presente
decreto devono adeguarsi entro quattro anni dalla stessa data alle prescrizioni
contenenti nell'allegato II, qualora più restrittive rispetto alla normativa
previgente.
Articolo 10
(1) Gli organismi autorizzati secondo
le procedure fissate nel decreto di attuazione della direttiva n. 84/528/CEE
provvedono alla certificazione CEE ed al controllo CEE previsti dagli artt. 3 e
4 della direttiva n. 84/529/CEE relativamente agli elementi costruttivi di cui
all'allegato II di tale direttiva.
Articolo 11
(1) Le disposizioni del precedente
decreto entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, addì 9 dicembre 1987