Le Leggi: Legge 554/1940
Legge 6 Maggio 1940, n. 554
Disciplina dell'uso degli aerei esterni per audizioni radiofoniche
Art. 1:
1.I proprietari di uno stabile o di un
appartamento non possono opporsi alla installazione, nella loro proprietà, di
aerei esterni destinati al funzionamento di apparecchi radiofonici appartenenti
agli abitanti degli stabili o appartamenti stessi, salvo quanto è disposto negli
artt. 2 e 3.
Art. 2:
1.Le installazioni di cui all'articolo
precedente debbono essere eseguite in conformità delle norme contenute nell'art.
78 del R.D. 3 agosto 1924, n. 2295.
2.Esse non devono in alcun modo
impedire il libero uso della proprietà secondo la sua destinazione, né arrecare
danni alla proprietà medesima o a terzi.
Art. 3:
1.Il proprietario ha sempre facoltà di
fare nel suo stabile qualunque lavoro o innovazione ancorché ciò importi la
rimozione o il diverso collocamento dell'aereo, né per questo deve alcuna
indennità all'utente dell'aereo stesso.
2.Egli dovrà in tal caso
avvertire preventivamente il detto utente, al quale spetterà di provvedere a
propria cura e spese alla rimozione o al diverso collocamento dell'aereo.
Art. 4: (abrogato)
Art. 5:
1.Coloro che non intendono più servirsi
dell'aereo esterno sia per la rinunzia alle radioaudizioni, sia per cambiamento
di dimora o per altra causa, devono nel contempo provvedere a propria cura e
spese alla rimozione dell'aereo e, ove occorra, alle conseguenti riparazioni
della proprietà. 2.La rimozione anzidetta non sarà necessaria quando
l'aereo venga utilizzato da altro utente.
Art. 6-10:(abrogati)
Art. 11:
1.Le contestazioni derivanti
dall'installazione di aerei esterni ai sensi dell'art. 1 e del primo comma
dell'art. 2, sono decise, su ricorso degli interessati, con provvedimento
definitivo del Ministero delle comunicazioni. 2.All'autorità giudiziaria
spetta di decidere in merito alle controversie relative all'applicazione del
secondo comma dell'art. 2 e di stabilire la indennità da corrispondersi al
proprietario, quando sia dovuta in base all'accertamento dell'effettiva
limitazione del libero uso della proprietà e di danno alla proprietà stessa.