Art. 72
Art. 61
Qualora un edificio o un
gruppo di edifici appartenenti per piani o porzione di piano a proprietari
diversi si possa dividere in parti che abbiano le caratteristiche di edifici
autonomi, il condominio puo' essere sciolto e i comproprietari di ciascuna
parte possono costituirsi in condominio separato.
Lo scioglimento e'
deliberato dall'assemblea con la maggioranza prescritta dal secondo comma
dell'art. 1136 del codice, o e' disposto dall'autorita' giudiziaria su domanda
di almeno un terzo dei comproprietari di quella parte dell'edificio della
quale si chiede la separazione.
Art. 62
La disposizione del
primo comma dell'articolo precedente si applica anche se restano in comune con
gli originari partecipanti alcune delle cose indicate dall' art. 1117 del
codice.
Qualora la divisione non possa attuarsi senza modificare lo stato
delle cose e occorrano opere per la sistemazione diversa dei locali o delle
dipendenze tra i condomini, lo scioglimento del condominio deve essere
deliberato dall'assemblea con la maggioranza prescritta dal quinto comma
dell'art. 1136 del codice stesso.
Art. 63
Per la riscossione dei
contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea,
l'amministratore puo' ottenere decreto d' ingiunzione immediatamente
esecutivo, nonostante opposizione.
Chi subentra nei diritti di un condomino
e' obbligato, solidalmente con questo, al pagamento dei contributi relativi
all'anno in corso e a quello precedente.
In caso di mora nel pagamento dei
contributi, che si sia protratta per un semestre, I'amministratore, se il
regolamento di condominio ne contiene I'autorizzazione, puo' sospendere al
condominio moroso I' utilizzazione dei servizi comuni che sono suscettibili di
godimento separato
Art. 64
Sulla revoca
dell'amministratore, nei casi indicati dal terzo comma dell'art. 1129 e
dall'ultimo comma dell'art. 1131 del codice, il tribunale provvede in camera
di consiglio, con decreto motivato, sentito l'amministratore.
Contro il
provvedimento del tribunale puo' essere proposto reclamo alla corte d'appello
nel termine di dieci giorni dalla notificazione.
Art. 65
Quando per qualsiasi
causa manca il legale rappresentante dei condomini, chi intende iniziare o
proseguire una lite contro i partecipanti a un condominio puo' richiedere la
nomina di un curatore speciale ai sensi dell' art. 80 del codice di procedura
civile.
II curatore speciale deve senza indugio convocare I'assemblea dei
condomini per avere istruzioni sulla condotta della lite.
Art. 66
L'assemblea, oltre che
annualmente in via ordinaria per deliberazioni indicate dall'art. 1135 del
codice, puo' essere convocata in via straordinaria dall' amministratore quando
questi lo ritiene necessario o quando ne e' fatta richiesta da almeno due
condomini che rappresentino un sesto del valore dell'edificio. Decorsi
inutilmente dieci giorni dalla richiesta, i detti condomini possono provvedere
direttamente alla convocazione.
In mancanza dell'amministratore,
l'assemblea tanto ordinaria quanto straordinaria puo' essere convocata a
iniziativa di ciascun condomino.
L'avviso di convocazione deve essere
comunicato ai condomini almeno cinque giorni prima della data fissata per
l'adunanza.
Art. 67
Ogni condomino puo'
intervenire all'assemblea anche a mezzo di rappresentante.
Qualora un
piano o porzione di piano dell'edificio appartenga in proprieta' indivisa a
piu' persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nell'assemblea,
che e' designato dai comproprietari interessati; in mancanza provvede per
sorteggio il presidente.
L'usufruttuario di un piano o porzione di piano
dell'edificio esercita il diritto di voto negli affari che attengono all'
ordinaria amministrazione e al semplice godimento delle cose e dei servizi
comuni.
Nelle deliberazioni che riguardano innovazioni, ricostruzioni od
opere di manutenzione straordinaria delle parti comuni dell'edificio il
diritto di voto spetta invece al proprietario. (art. 72 d.a.c.c.)
Art. 68
Per gli effetti indicati
dagli art.1123, 1124, 1126, e 1136 del codice, il regolamento di condominio
(art. 1138 c.c.) deve precisare il valore proporzionale di ciascun piano o di
ciascuna porzione di piano spettante in proprieta' esclusiva ai singoli
condomini.
I valori dei piani o delle porzioni di piano, ragguagliati a
quello dell' intero edificio, devono essere espresse in millesimi in apposita
tabella allegata al regolamento di condominio.
Nell'accertamento dei
valori medesimi non si tiene conto del canone locatizio, dei miglioramenti o
dello stato di manutenzione di ciascun piano o di ciascuna porzione di
piano.(art. 72 d.a.c.c.)
Art. 69
I valori proporzionali
dei vari piani o di porzione di piani possono essere riveduti o modificati,
anche nell'interesse di un solo condomino, nei seguenti casi:
1) quando
risulta che sono conseguenza di un errore;
2) quando, per le mutate
condizioni di una parte dell'edificio, in conseguenza della sopraelevazione di
nuovi piani, di espropriazione parziale o di innovazioni di vasta portata, e'
notevolmente alterato il rapporto originario tra i valori dei singoli piani o
porzioni di piano. (art. 72 d.a.c.c.)
Art. 70
Per le infrazioni al
regolamento di condominio puo' essere stabilito, a titolo di sanzione, il
pagamento di una certa somma. La somma e' devoluta al fondo di cui
l'amministratore dispone per le spese ordinarie.
Art. 71
Il registro indicato dal
quarto comma dell' art. 1129 e del terzo comma dell'art. 1138 del codice e'
tenuto presso I' associazione professionale (1) dei proprietari di
fabbricati.
(1) elinimata con il D.L.lg. 23/11/1944, n. 369