Condominio.com: Art. 1117-1136 c.c.
Codice Civile - Titolo VII - Della Comunione
Capo II. - Del Condominio degli edifici
- Art. 1117,
Parti comuni dell'edificio
- Art. 1118,
Diritti dei partecipanti sulle cose comuni
- Art. 1119,
Indivisibilita'
- Art. 1120,
Innovazioni
- Art. 1121,
Innovazioni gravose e voluttuarie
- Art. 1122,
Opere sulle parti dell'edificio di proprieta' comune
- Art. 1123,
Ripartizione delle spese
- Art. 1124,
Manutenzione e ricostruzione delle scale
- Art. 1125,
Manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai
- Art. 1126,
Lastrici solari di uso esclusivo
- Art. 1127,
Costruzione sopra l'ultimo piano dell'edificio
- Art. 1128,
Perimento totale o parziale dell'edificio
- Art. 1129,
Nomina e revoca dell' Amministratore
- Art. 1130,
Attribuzioni dell' Amministratore
- Art. 1131,
Rappresentanza
- Art. 1132,
Dissenzo dei condomini rispetto alle liti
- Art. 1133,
Provvedimenti presi dall' Amministratore
- Art. 1134,
Spese fatte dal Condomino
- Art. 1135,
Attribuzioni dell' Assemblea dei condomini
- Art. 1136,
Costituzione dell' Assemblea e validita' delle deliberazioni
- Art. 1137,
Impugnazione delle deliberazioni dell' Assemblea
- Art. 1138,
Regolamento di Condominio
- Art. 1139,
Rinvio alle norme sulla comunione
Art. 1117 (Parti comuni dell'
Edificio)
Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei
diversi piani o porzioni di piani di un edificio, se il contrario non risulta
dal titolo:
1) il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri
maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d'ingresso, i
vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in genere tutte le parti
dell'edificio necessarie all'uso comune;
2) i locali per la portineria e per
l'alloggio del portiere, per la lavanderia, per il riscaldamento centrale, per
gli stenditoi e per altri simili servizi in comune;
3) le opere, le
installazioni, i manufatti di qualunque genere che servono all'uso e al
godimento comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli acquedotti e
inoltre le fognature e i canali di scarico, gli impianti per l'acqua, per il
gas, per l'energia elettrica, per il riscaldamento e simili, fino al punto di
diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva dei singoli
condomini.
Art. 1118 (Diritti dei partecipanti sulle cose
comuni)
Il diritto di ciascun condomino sulle cose indicate
dall'articolo precedente è proporzionato al valore del piano o porzione di piano
che gli appartiene, se il titolo non dispone altrimenti.
Il condomino non
può, rinunziando al diritto sulle cose anzidette, sottrarsi al contributo nelle
spese per la loro conservazione.
Art. 1119 (Indivisibilita')
Le
parti comuni dell'edificio non sono soggette a divisione, a meno che la
divisione possa farsi senza rendere più incomodo l'uso della cosa a ciascun
condomino.
Art. 1120 (Innovazioni)
I
condomini, con la maggioranza indicata dal quinto comma dell'art. 1136, possono
disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all'uso più comodo o al
maggior rendimento delle cose comuni.
Sono vietate le innovazioni che possano
recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne
alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni
dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino.
Art. 1121 (Innovazioni gravose o
voluttuarie)
Qualora l'innovazione importi una spesa molto
gravosa o abbia carattere voluttuario rispetto alle particolari condizioni e
all'importanza dell'edificio, e consista in opere, impianti o manufatti
suscettibili di utilizzazione separata, i condomini che non intendono trarne
vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa.
Se
l'utilizzazione separata non è possibile, l'innovazione non è consentita, salvo
che la maggioranza dei condomini che l'ha deliberata o accettata intenda
sopportarne integralmente la spesa.
Nel caso previsto dal primo comma i
condomini e i loro eredi o aventi causa possono tuttavia, in qualunque tempo,
partecipare ai vantaggi dell'innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione
e di manutenzione dell'opera.
Art. 1122 (Opere sulle parti dell' edificio di
proprietar' comune)
Ciascun condomino, nel piano o porzione di
piano di sua proprietà, non può eseguire opere che rechino danno alle parti
comuni dell'edificio.
Art. 1123 (Ripartizione delle spese)
Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti
comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per
le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in
misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa
convenzione.
Se si tratta di cose destinate a servire i condomini in misura
diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell'uso che ciascuno può farne.
Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o
impianti destinati a servire una parte dell'intero fabbricato, le spese relative
alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condomini che ne trae
utilità.
Art. 1124 (Manutenzione e ricostruzione delle
scale)
Le scale sono mantenute e ricostruite dai proprietari
dei diversi piani a cui servono. La spesa relativa è ripartita tra essi, per
metà in ragione del valore dei singoli piani o porzioni di piano, e per l'altra
metà in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo.
Al fine
del concorso nella metà della spesa, che è ripartita in ragione del valore, si
considerano come piani le cantine, i palchi morti, le soffitte o camere a tetto
e i lastrici solari, qualora non siano di proprietà comune.
Art. 1125 (Manutenzione e ricostruzione dei
soffitti, delle volte e dei solai)
Le spese per la manutenzione
e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai sono sostenute in parti
eguali dai proprietari dei due piani l'uno all'altro sovrastanti, restando a
carico del proprietario del piano superiore la copertura del pavimento e a
carico del proprietario del piano inferiore l'intonaco, la tinta e la
decorazione del soffitto.
Art. 1126 (Latsrici solari di uso
esclusivo)
Quando l'uso dei lastrici solari o di una parte di
essi non è comune a tutti i condomini, quelli che ne hanno l'uso esclusivo sono
tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni
del lastrico: gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini
dell'edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve, in
proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno.
Art. 1127 (Costruzione sopra l'ultimo piano dell'
edificio)
Il proprietario dell'ultimo piano dell'edificio può
elevare nuovi piani o nuove fabbriche, salvo che risulti altrimenti dal titolo.
La stessa facoltà spetta a chi è proprietario esclusivo del lastrico solare.
La sopraelevazione non è ammessa se le condizioni statiche dell'edificio non
la consentono.
I condomini possono altresì opporsi alla sopraelevazione, se
questa pregiudica l'aspetto architettonico dell'edificio ovvero diminuisce
notevolmente l'aria o la luce dei piani sottostanti.
Chi fa la
sopraelevazione deve corrispondere agli altri condomini un'indennità pari al
valore attuale dell'area da occuparsi con la nuova fabbrica, diviso per il
numero dei piani, ivi compreso quello da edificare, e detratto l'importo della
quota a lui spettante. Egli è inoltre tenuto a ricostruire il lastrico solare di
cui tutti o parte dei condomini avevano il diritto di usare.
Art. 1128 (Perimento totale o parziale dell'
edificio)
Se l'edificio perisce interamente o per una parte che
rappresenti i tre quarti del suo valore, ciascuno dei condomini può richiedere
la vendita all'asta del suolo e dei materiali, salvo che sia stato diversamente
convenuto.
Nel caso di perimento di una parte minore, l'assemblea dei
condomini delibera circa la ricostruzione delle parti comuni dell'edificio, e
ciascuno è tenuto a concorrervi in proporzione dei suoi diritti sulle parti
stesse.
L'indennità corrisposta per l'assicurazione relativa alle parti
comuni è destinata alla ricostruzione di queste.
Il condomino che non
intende partecipare alla ricostruzione dell'edificio è tenuto a cedere agli
altri condomini i suoi diritti, anche sulle parti di sua esclusiva proprietà,
secondo la stima che ne sarà fatta, salvo che non preferisca cedere i diritti
stessi ad alcuni soltanto dei condomini.
Art. 1129 (Nomina e revoca dell'
Amministratore)
Quando i condomini sono più di quattro,
l'assemblea nomina un amministratore. Se l'assemblea non provvede, la nomina è
fatta dall'autorità giudiziaria, su ricorso di uno o più condomini.
L'amministratore dura in carica un anno e può essere revocato in ogni tempo
dall'assemblea.
Può altresì essere revocato dall'autorità giudiziaria, su
ricorso di ciascun condomino, oltre che nel caso previsto dall'ultimo comma
dell'art. 1131, se per due anni non ha reso il conto della sua gestione, ovvero
se vi sono fondati sospetti di gravi irregolarità. La nomina e la cessazione per
qualunque causa dell'amministratore dall'ufficio sono annotate in apposito
registro.
Art. 1130 (Attribuzioni dell'
Amministratore)
L'amministratore deve:
1) eseguire le
deliberazioni dell'assemblea dei condomini e curare l'osservanza del regolamento
di condominio;
2) disciplinare l'uso delle cose comuni e la prestazione dei
servizi nell'interesse comune, in modo che ne sia assicurato il miglior
godimento a tutti i condomini;
3) riscuotere i contributi ed erogare le
spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell'edificio
e per l'esercizio dei servizi comuni;
4) compiere gli atti conservativi dei
diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio. Egli, alla fine di ciascun
anno, deve rendere il conto della sua gestione.
Art. 1131 (Rappresentanza)
Nei
limiti delle attribuzioni stabilite dall'articolo precedente o dei maggiori
poteri conferitigli dal regolamento di condominio o dall'assemblea,
l'amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti e può agire in giudizio
sia contro i condomini sia contro i terzi.
Può essere convenuto in giudizio
per qualunque azione concernente le parti comuni dell'edificio; a lui sono
notificati i provvedimenti dell'autorità amministrativa che si riferiscono allo
stesso oggetto.
Qualora la citazione o il provvedimento abbia un contenuto
che esorbita dalle attribuzioni dell'amministratore, questi è tenuto a darne
senza indugio notizia all'assemblea dei condomini.
L'amministratore che non
adempie a quest'obbligo può essere revocato ed è tenuto al risarcimento dei
danni.
Art. 1132 (Dissenso dei condomini rispetto alle
liti)
Qualora l'assemblea dei condomini abbia deliberato di
promuovere una lite o di resistere a una domanda, il condomino dissenziente, con
atto notificato all'amministratore, può separare la propria responsabilità in
ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza. L'atto deve
essere notificato entro trenta giorni da quello in cui il condomino ha avuto
notizia della deliberazione.
Il condomino dissenziente ha diritto di rivalsa
per ciò che abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa.
Se l'esito della lite
è stato favorevole al condominio, il condomino dissenziente che ne abbia tratto
vantaggio è tenuto a concorrere nelle spese del giudizio che non sia stato
possibile ripetere dalla parte soccombente.
Art. 1133 (Provvedimenti presi dall'
Amministratore)
I provvedimenti presi dall'amministratore
nell'ambito dei suoi poteri sono obbligatori per i condomini. Contro i
provvedimenti dell'amministratore è ammesso ricorso all'assemblea, senza
pregiudizio del ricorso all'autorità giudiziaria nei casi e nel termine previsti
dall'art. 1137.
Art. 1134 (Spese fatte dal
Condomino)
Il condomino che ha fatto spese per le cose comuni
senza autorizzazione dell'amministratore o dell'assemblea non ha diritto al
rimborso, salvo che si tratti di spesa urgente.
Art. 1135 (Attribuzioni dell' Assemblea dei
Condomini)
Oltre a quanto è stabilito dagli articoli
precedenti, l'assemblea dei condomini provvede:
1) alla conferma
dell'amministratore e all'eventuale sua retribuzione;
2) all'approvazione
del preventivo delle spese occorrenti durante l'anno e alla relativa
ripartizione tra i condomini;
3) all'approvazione del rendiconto annuale
dell'amministratore e all'impiego del residuo attivo della gestione;
4) alle
opere di manutenzione straordinaria, costituendo, se occorre, un fondo speciale.
L'amministratore non può ordinare lavori di manutenzione straordinaria,
salvo che rivestano carattere urgente, ma in questo caso deve riferirne nella
prima assemblea.
Art. 1136 (Costituzione dell' Assemblea e
validita' delle deliberazioni)
1136. (Costituzione
dell'assemblea e validità delle deliberazioni). L'assemblea è regolarmente
costituita con l'intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del
valore dell'intero edificio e i due terzi dei partecipanti al condominio.
Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti
la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio.
Se l'assemblea non può deliberare per mancanza di numero, l'assemblea di
seconda convocazione delibera in un giorno successivo a quello della prima e, in
ogni caso, non oltre dieci giorni dalla medesima; la deliberazione è valida se
riporta un numero di voti che rappresenti il terzo dei partecipanti al
condominio e almeno un terzo del valore dell'edificio.
Le deliberazioni che
concernono la nomina e la revoca dell'amministratore o le liti attive e passive
relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell'amministratore
medesimo, nonché le deliberazioni che concernono la ricostruzione dell'edificio
o riparazioni straordinarie di notevole entità devono essere sempre prese con la
maggioranza stabilita dal secondo comma.
Le deliberazioni che hanno per
oggetto le innovazioni previste dal primo comma dell'art. 1120 devono essere
sempre approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei
partecipanti al condominio e i due terzi del valore dell'edificio. L'assemblea
non può deliberare, se non consta che tutti i condomini sono stati invitati alla
riunione. Delle deliberazioni dell'assemblea si redige processo verbale da
trascriversi in un registro tenuto dall'amministratore.
Art. 1137 (Impugnazioni delle deliberazioni dell'
Assemblea)
Le deliberazioni prese dall'assemblea a norma degli
articoli precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini.
Contro le
deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino
dissenziente può fare ricorso all'autorità giudiziaria, ma il ricorso non
sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che la sospensione sia ordinata
dall'autorità stessa.
Il ricorso deve essere proposto, sotto pena di
decadenza, entro trenta giorni, che decorrono dalla data della deliberazione per
i dissenzienti e dalla data di comunicazione per gli assenti.
Art. 1138 (Regolamento di
Condominio)
Quando in un edificio il numero dei condomini è
superiore a dieci, deve essere formato un regolamento, il quale contenga le
norme circa l'uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese, secondo i
diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino, nonché le norme per la
tutela del decoro dell'edificio e quelle relative all'amministrazione.
Ciascun condomino può prendere l'iniziativa per la formazione del
regolamento di condominio o per la revisione di quello esistente.
Il
regolamento deve essere approvato dall'assemblea con la maggioranza stabilita
dal secondo comma dell'art. 1136 e trascritto nel registro indicato dall'ultimo
comma dell'art. 1129. Esso può essere impugnato a norma dell'art. 1107.
Le
norme del regolamento non possono in alcun modo menomare i diritti di ciascun
condomino, quali risultano dagli atti di acquisto e dalle convenzioni, e in
nessun caso possono derogare alle disposizioni degli articoli 1118, secondo
comma, 1119, 1120, 1129, 1131, 1132, 1136 e 1137.
Art. 1139 (Rinvio alle norme culla
comunione)
Per quanto non è espressamente previsto da questo
capo si osservano le norme sulla comunione in generale.