Condominio.com - art. 1100-1116
Codice Civile - Titolo VII - Della Comunione
Capo I. - Della
comunione in generale
- Art. 1100,
La Comunione
- Art. 1101,
Quote dei partecipanti
- Art. 1102,
Uso della cosa comune
- Art. 1103,
Disposizione della quota
- Art. 1104,
Obblighi dei partecipanti
- Art. 1105,
Amministrazione
- Art. 1106,
Regolamento ed Amministratore
- Art. 1107,
Impugnazione del regolamento
- Art. 1108,
Innovazioni ed atti eccedenti ord. Amm.
- Art. 1109,
Impugnazione delle deliberazioni
- Art. 1110,
Rimborso di spese
- Art. 1111,
Scioglimento della comunione
- Art. 1112,
Cose non soggette a divisione
- Art. 1113,
Intervento nella divisione e opposizione
- Art. 1114,
Divisione in natura
- Art. 1115,
Obbligazioni solidali dei partecipanti
- Art. 1116,
Applicabilita' delle norme sulla divisione ereditaria
Art. 1100 (Norme regolatrici)
Quando la proprieta' o altro diritto reale spetta in comune a piu' persone,
se il titolo o la legge non dispone diversamente, si applicano le norme
seguenti.
Art. 1101 (quote dei partecipanti)
Le quote dei partecipanti alla comunione si presumono eguali. Il concorso
dei partecipanti, tanto nei vantaggi quanto nei pesi della comunione, è in
proporzione delle rispettive quote.
Art. 1102 (Uso della cosa comune)
Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la
destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso
secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le
modificazioni necessarie per il miglior godimento della cosa. Il partecipante
non può estendere il suo diritto sulla cosa comune in danno degli altri
partecipanti, se non compie atti idonei a mutare il titolo del suo possesso.
Art. 1103 (Disposizione della quota)
Ciascun partecipante può disporre del suo diritto e cedere ad altri il
godimento della cosa nei limiti della sua quota. Per le ipoteche costituite da
uno dei partecipanti si osservano le disposizioni contenute nel capo IV del
titolo III del libro VI.
Art. 1104 (Obblighi dei
partecipanti)
Ciascun partecipante deve contribuire nelle spese
necessarie per la conservazione e per il godimento della cosa comune e nelle
spese deliberate dalla maggioranza a norma delle disposizioni seguenti, salva la
facoltà di liberarsene con la rinunzia al suo diritto. La rinunzia non giova al
partecipante che abbia anche tacitamente approvato la spesa. Il cessionario del
partecipante è tenuto in solido con il cedente a pagare i contributi da questo
dovuti e non versati.
Art. 1105 (Amministrazione)
Tutti i partecipanti hanno diritto di concorrere nell'amministrazione della
cosa comune. Per gli atti di ordinaria amministrazione le deliberazioni della
maggioranza dei partecipanti, calcolata secondo il valore delle loro quote, sono
obbligatorie per la minoranza dissenziente. Per la validità delle deliberazioni
della maggioranza si richiede che tutti i partecipanti siano stati
preventivamente informati dell'oggetto della deliberazione. Se non si prendono i
provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa comune o non si forma
una maggioranza, ovvero se la deliberazione adottata non viene eseguita, ciascun
partecipante può ricorrere all'autorità giudiziaria. Questa provvede in camera
di consiglio e può anche nominare un amministratore.
Art. 1106 (regolamento ed
amministratore)
Con la maggioranza calcolata nel modo indicato
dall'articolo precedente, può essere formato un regolamento per l'ordinaria
amministrazione e per il miglior godimento della cosa comune. Nello stesso modo
l'amministrazione può essere delegata ad uno o più partecipanti, o anche a un
estraneo, determinandosi i poteri e gli obblighi dell'amministratore.
Art. 1107 (Impugnazione del
Regolamento)
Ciascuno dei partecipanti dissenzienti può
impugnare davanti all'autorità giudiziaria il regolamento della comunione entro
trenta giorni dalla deliberazione che lo ha approvato. Per gli assenti il
termine decorre dal giorno in cui è stata loro comunicata la deliberazione.
L'autorità giudiziaria decide con unica sentenza sulle opposizioni proposte.
Decorso il termine indicato dal comma precedente senza che il regolamento sia
stato impugnato, questo ha effetto anche per gli eredi e gli aventi causa dai
singoli partecipanti.
Art. 1108 (Innovazioni ed altri atti eccedenti
l'ordinaria amministrazione)
Con deliberazione della
maggioranza dei partecipanti che rappresenti almeno due terzi del valore
complessivo della cosa comune, si possono disporre tutte le innovazioni dirette
al miglioramento della cosa o a renderne più comodo o redditizio il godimento,
purché esse non pregiudichino il godimento di alcuno dei partecipanti e non
importino una spesa eccessivamente gravosa. Nello stesso modo si possono
compiere gli altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, sempre che non
risultino pregiudizievoli all'interesse di alcuno dei partecipanti. È necessario
il consenso di tutti i partecipanti per gli atti di alienazione o di
costituzione di diritti reali sul fondo comune e per le locazioni di durata
superiore a nove anni. L'ipoteca può essere tuttavia consentita dalla
maggioranza indicata dal primo comma, qualora abbia lo scopo di garantire la
restituzione delle somme mutuate per la ricostruzione o per il miglioramento
della cosa comune.
Art. 1109 (Impugnazione delle
deliberazioni)
Ciascuno dei componenti la minoranza
dissenziente può impugnare davanti all'autorità giudiziaria le deliberazioni
della maggioranza: 1) nel caso previsto dal secondo comma dell'art. 1105, se la
deliberazione è gravemente pregiudizievole alla cosa comune; 2) se non è stata
osservata la disposizione del terzo comma dell'art. 1105; 3) se la deliberazione
relativa a innovazioni o ad altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione è
in contrasto con le norme del primo e del secondo comma dell'art. 1108.
L'impugnazione deve essere proposta, sotto pena di decadenza, entro trenta
giorni dalla deliberazione. Per gli assenti il termine decorre dal giorno in cui
è stata loro comunicata la deliberazione. In pendenza del giudizio, l'autorità
giudiziaria può ordinare la sospensione del provvedimento deliberato.
Art. 1110 (Rimborso di
spese)
Il partecipante che, in caso di trascuranza degli
altri partecipanti o dell'amministratore, ha sostenuto spese necessarie per la
conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso.
Art. 1111 (Scioglimento della
comunione)
Ciascuno dei partecipanti può sempre domandare lo
scioglimento della comunione; l'autorità giudiziaria può stabilire una congrua
dilazione, in ogni caso non superiore a cinque anni, se l'immediato scioglimento
può pregiudicare gli interessi degli altri. Il patto di rimanere in comunione
per un tempo non maggiore di dieci anni è valido e ha effetto anche per gli
aventi causa dai partecipanti. Se è stato stipulato per un termine maggiore,
questo si riduce a dieci anni. Se gravi circostanze lo richiedono, l'autorità
giudiziaria può ordinare lo scioglimento della comunione prima del tempo
convenuto.
Art. 1112 (Cose non soggette a
divisione)
1112. (Cose non soggette a divisione). Lo
scioglimento della comunione non può essere chiesto quando si tratta di cose
che, se divise, cesserebbero di servire all'uso a cui sono destinate (1). (1) Si
veda l'art. 11 della L. 14 agosto 1971, n. 817, sul vincolo trentennale di
indivisibilità, a pena di nullità, dei fondi acquistati con le agevolazioni
creditizie concesse dallo Stato per la formazione o l'ampliamento della
proprietà coltivatrice, da trascriversi nei pubblici registri immobiliari, e
sulla revocabilità di esso.
Art. 1113 (Intervento nella divisione ed
opposizioni)
I creditori e gli aventi causa da un
partecipante possono intervenire nella divisione a proprie spese, ma non possono
impugnare la divisione già eseguita, a meno che abbiano notificato
un'opposizione anteriormente alla divisione stessa e salvo sempre ad essi
l'esperimento dell'azione revocatoria o dell'azione surrogatoria. Nella
divisione che ha per oggetto beni immobili, l'opposizione, per l'effetto
indicato dal comma precedente, deve essere trascritta prima della trascrizione
dell'atto di divisione e, se si tratta di divisione giudiziale, prima della
trascrizione della relativa domanda. Devono essere chiamati a intervenire,
perché la divisione abbia effetto nei loro confronti, i creditori iscritti e
coloro che hanno acquistato diritti sull'immobile in virtù di atti soggetti a
trascrizione e trascritti prima della trascrizione dell'atto di divisione o
della trascrizione della domanda di divisione giudiziale. Nessuna ragione di
prelevamento in natura per crediti nascenti dalla comunione può opporsi contro
le persone indicate dal comma precedente, eccetto le ragioni di prelevamento
nascenti da titolo anteriore alla comunione medesima, ovvero da collazione.
Art. 1114 (Divisione in
natura)
La divisione ha luogo in natura, se la cosa può
essere comodamente divisa in parti corrispondenti alle quote dei partecipanti.
Art. 1115 (Obbligazioni solidali dei
partecipanti)
Ciascun partecipante può esigere che siano
estinte le obbligazioni in solido contratte per la cosa comune, le quali siano
scadute o scadano entro l'anno dalla domanda di divisione. La somma per
estinguere le obbligazioni si preleva dal prezzo di vendita della cosa comune,
e, se la divisione ha luogo in natura, si procede alla vendita di una congrua
frazione della cosa, salvo diverso accordo tra i condividenti. Il partecipante
che ha pagato il debito in solido e non ha ottenuto rimborso concorre nella
divisione per una maggiore quota corrispondente al suo diritto verso gli altri
condividenti.
Art. 1116 (Applicabilita' delle norme sulla
divisione ereditaria)
Alla divisione delle cose comuni si
applicano le norme sulla divisione dell'eredità, in quanto non siano in
contrasto con quelle sopra stabilite.