Le Leggi: Legge 1415/1942
L. 24 Ottobre 1942, n. 1415
Impianto ed esercizio di ascensori e montacarichi in servizio privato
(In G.U. n. 297 del 16 dicembre 1942)
Art. 1:
1.Sono soggetti alle prescrizioni della
presente legge tutti gli ascensori e montacarichi compresi nelle seguenti
categorie, installati in edifici pubblici o privati, a scopi e ad usi privati,
anche se accessibili al pubblico:
- Categoria A - ascensori adibiti al trasporto di persone
- Categoria B - ascensori adibiti al trasporto di cose accompagnate da
persone
- Categoria C - montacarichi adibiti al trasporto di cose, con cabina
accessibile alle persone per le sole operazioni di carico e scarico
- Categoria D - montacarichi a motore adibiti al trasporto di cose, con
cabina non accessibile alle persone a di portata non inferiore a chilogrammi
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- Categoria E - ascensori a cabine multiple a moto continuo adibiti al
trasporto di persone.
2.Le norme della presente legge non si
applicano agli ascensori ed ai montacarichi per miniere e per navi, a quelli con
corsa inferiore a metri due, agli apparecchi di sollevamento a trazione
funicolare, scorrevoli su guide inclinate ed agli ascensori in servizio
pubblico.
3.Sono considerati in servizio pubblico gli ascensori
destinati ad un servizio pubblico di trasporto, ed in particolare quelli che
fanno parte integrante di ferrovie di tram o funivie e quelli destinati a
facilitare comunicazioni con centri abitati o con stazioni ferroviarie o
tramviarie.
Art. 2:
1.Nessun ascensore o montacarichi può
essere impiantato e tenuto in esercizio senza preventiva licenza del prefetto da
rilasciarsi a persona fisica determinata.
2.La licenza di impianto è
rilasciata in seguito all'esame del relativo progetto costruttivo e con le
modalità stabilite nel regolamento.
3.La licenza di esercizio è
concessa in seguito a collaudo dell'impianto e deve essere rinnovata ogni anno
per gli ascensori di cat. A, B, ed E, ogni due anni per i montacarichi di cat. C
ed ogni quattro anni per i montacarichi di cat. D.
Art. 3:
1.Ogni ascensore di cat. A, B ed E deve
essere ispezionato una volta all'anno per accertare lo stato di conservazione
dell'impianto ed il suo normale funzionamento.
2.I montacarichi di
cat. C devono essere ispezionati ogni due anni e quelli di cat. D ogni quattro
anni. Il rinnovo della licenza, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2, è
subordinato all'esito favorevole delle ispezioni periodiche
anzicennate.
3.É in facoltà del prefetto di ordine in ogni tempo,
quando lo ritenga opportuno, ispezioni straordinarie agli ascensori o ai
montacarichi in esercizio.
4.Il proprietario dello stabile in cui è
impiantato l'ascensore o il montacarichi è tenuto a richiedere una ispezione
straordinaria ogni qualvolta apporti modificazioni all'impianto, oppure quando,
per importanti riparazioni degli organi di sollevamento o di sicurezza,
l'ascensore o il montacarichi sia stato messo temporaneamente fuori
servizio.
5.In caso di incidenti di notevole importanza, anche se non
siano seguiti da infortunio, deve essere immediatamente sospeso l'esercizio
dell'ascensore in attesa delle disposizioni dell'organo incaricato delle
ispezioni, al quale il proprietario deve dare immediata notizia
dell'incidente.
Art. 4:
1.Il proprietario è tenuto a fornire i
mezzi e gli aiuti indispensabili perché siano eseguiti il collaudo di primo
impianto e le successive ispezioni.
2.Il verbale del collaudo di primo
impianto, la licenza prefettizia di esercizio ed i verbali debbono essere
annotati su apposito libretto, conforme al modello determinato dal
regolamento.
3.Su ogni cabina dell'ascensore o del montacarichi deve
applicarsi, a cura del proprietario, una targa dalla quale risulti il numero di
matricola corrispondente a quello indicato sul libretto.
4.La spesa
per il libretto e per la targa è a carico del proprietario.
Art. 5:
1.Il proprietario è tenuto ad affidare la
manutenzione di tutto il sistema dell'ascensore o del montacarichi a persona
munita di certificato di abilitazione o a ditta specializzata, la quale deve
provvedere a mezzo di personale abilitato.
2.Il certificato di
abilitazione è rilasciato dal prefetto, in seguito all'esito favorevole di una
prova teorico-pratica, da sostenersi dinnanzi ad apposita Commissione
esaminatrice, in conformità delle norme stabilite dal regolamento.
Art. 6:
1.Il collaudo di primo impianto degli
ascensori e dei montacarichi e le ispezioni periodiche, debbono di regola essere
eseguite da funzionari del Corpo del genio civile, forniti di laurea in
ingegneria, designati di volta in volta dall'ispettore generale compartimentale
del genio civile.
2.Tuttavia il Ministero dei lavori pubblici può
autorizzare l'ente nazionale di propaganda per la prevenzione degli infortuni ad
eseguire, per tutto il territorio dello Stato o per una parte di tale
territorio, a mezzo di ingegneri forniti di laurea dipendenti dall'ente medesimo
e scelti da apposito elenco annualmente approvato dal detto Ministero, le prove
di collaudo e le ispezioni degli ascensori e dei montacarichi, esclusi quelli
delle Amministrazioni statali, e degli stabilimenti industriali e delle aziende
agricole.
3.La vigilanza sul servizio di cui al precedente comma è
esercitato dal Ministero dei lavori pubblici.
4.Spetta esclusivamente
all'Ispettorato del lavoro di eseguire, a mezzo degli ispettori dipendenti,
forniti di laurea in ingegneria, visite ed ispezioni agli ascensori ed ai
montacarichi degli stabilimenti industriali ed a quelli delle aziende
agricole.
5.Per gli ascensori ed i montacarichi delle Amministrazioni
statali provvedono, di regola, al collaudo ed alle ispezioni, gli ingegneri del
Corpo del genio civile.
6.Le Amministrazioni statali che hanno propri
ruoli di ingegneri provvedono direttamente, per mezzo degli ingegneri dei
rispettivi ruoli.
Art. 7:
1.La licenza per l'impianto degli
ascensori e dei montacarichi e la licenza di esercizio sono soggette alle tasse
stabilite dalla tabella A), annessa alla presente legge, le quali sostituiscono
quelle contenute nel n. 3413 della tabella di cui all'art. 4 del R.D.L. 29
dicembre 1926, n. 2191, convertito con modificazioni nella legge 5 febbraio
1928, n. 188.
2.Le licenze di impianto e di esercizio degli ascensori
e dei montacarichi in stabilimenti industriali destinati alla trasformazione o
lavorazione delle materie prime sono esenti dalle tasse di concessione
governativa.
3.Sono del pari esenti dalle tasse di licenza di impianto
e di esercizio gli ascensori ed i montacarichi impiantati in edifici in uso
nelle amministrazioni dello Stato, gli ascensori ed i montacarichi degli
istituti di assistenza ospedaliera, destinati al servizio degli ammalati ed al
trasporto dei feretri, quelli degli altri istituti pubblici di assistenza e
beneficenza, destinati al servizio dei ricoverati, e quelli impiantati in
edifici adibiti come sede di Uffici dell'opera nazionale per la protezione ed
assistenza ai mutilati ed agli invalidi di guerra.
4.Il pagamento
della tassa di licenza per l'esercizio degli ascensori e dei montacarichi è
annuale.
5.Chi omette o ritarda il pagamento delle tasse di licenza è
soggetto alla pena pecuniaria da un minimo pari al doppio della tassa dovuta
sino ad un massimo pari al quadruplo della tassa medesima.
Art. 8:
1.Per il collaudo di primo impianto e per
le ispezioni periodiche o straordinarie, eseguite da funzionari del Corpo del
genio civile, spettano all'erario, al quale vanno versate anticipatamente dal
proprietario dello stabile ove è impiantato l'ascensore od il montacarichi,
escluse le amministrazioni dello Stato, le contribuzioni stabilite dalla tabella
B) annessa alla presente legge.
2.Le stesse contribuzioni sono dovute
per i collaudi e le ispezioni eseguite, a norma del precedente art. 6, dagli
ispettori dell'Ispettorato del lavoro.
3.Per i collaudi e le ispezioni
eseguite dagli ingegneri dell'ente nazionale di propaganda per la prevenzione
degli infortuni sono dovute all'ente le contribuzioni fissate nel regolamento
dell'ente medesimo, nella misura che sarà approvata con decreto del Ministro per
i lavori pubblici e comunque non eccedente quella stabilita dalla sopraindicata
tabella B).
Art. 9:
1.È vietato l'uso degli ascensori e dei
montacarichi ai minori di anni 12, non accompagnati da persone di età più
elevata.
2.É inoltre vietato l'uso degli ascensori a cabine multiple a
moto continuo ai ciechi, alle persone con abolita o diminuita funzionalità degli
arti ed ai minori di 12 anni, anche se accompagnati.
3.Resta fermo il
divieto di occupazione dei fanciulli e delle donne minorenni in lavori di
manovra degli ascensori, montacarichi ed apparecchi di sollevamento a trazione
meccanica, ai sensi della voce 69, tabella A) annessa al R.D. 7 agosto 1936, n.
1720.
Art. 10:
1.Per la costruzione, l'impianto, il
collaudo e l'esercizio degli ascensori e dei montacarichi in servizio privato,
previsti nell'art. 1 della presente legge, si applicano le norme emanate ai
termini dell'art. 18 del R.D.L. 25 giugno 1937, n. 1114 convertito nella legge
11 aprile 1938, n. 569, e dell'articolo unico del R.D.L. 5 settembre 1938, n.
1787 convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 388.
Art. 11:
1.Chiunque impianti o tenga in esercizio
un ascensore od un montacarichi senza la licenza del prefetto è punito con
l'arresto sino a tre mesi o l'ammenda sino a lire seicentomila.
2.Se
la licenza sia stata negata, revocata o sospesa, le pene dell'arresto e della
ammenda si applicano congiuntamente.
3.Qualora non si osservino, per
l'esercizio e la manutenzione dell'ascensore o del montacarichi le prescrizioni
della presente legge la pena è dell'arresto sino a due mesi o dell'ammenda sino
a lire quattrocentomila.
Art. 12:
1.Le norme di esecuzione della presente
legge saranno emanate a norma dell'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n.
100, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di intesa con quelli per
l'interno, per le finanze, per la comunicazione e per le corporazioni, sentito
anche il parere del Consiglio nazionale delle ricerche.