ARTICOLO 1
1. I soggetti che ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche intendono avvalersi della detrazione d’imposta del 36 per cento delle spese sostenute per la esecuzione degli interventi di straordinaria manutenzione sono tenuti a:
a) trasmettere, prima dell’inizio dei lavori, al centro di servizi delle imposte dirette e delle imposte indirette, individuando con decreto dirigenziale, mediante raccomandata, comunicazione dell’inizio dei lavori redatta su apposito modello approvato con decreto dirigenziale; copia della concessione, autorizzazione ovvero della comunicazione di inizio dei lavori, se previste dalla vigente legislazione in materia edilizia; i dati catastali identificativi dell’immobile o, in mancanza, copia della domanda di accatastamento; copia delle ricevute di pagamento dell’imposta comunale sugli immobili relativa all’anno 1997, se dovuta; nel caso in cui gli interventi di recupero siano effettuati su parti comuni dell’edificio residenziale di cui all’articolo 1117 del Codice civile, copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese; se i lavori effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo, nonchè la dichiarazione del possessore di consenso all’esecuzione dei lavori;
b) comunicare preventivamente all’Azienda sanitaria locale territorialmente competente, mediante raccomandata, la data di inizio dei lavori in caso di interventi che interessano le competenze della stessa;
c) conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari, le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese di realizzazione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio e la ricevuta del bonifico bancario attraverso il quale è stato effettuato il pagamento, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Se le cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono effettuate da soggetti non tenuti all’osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione;
d) trasmettere, per i lavori il cui importo complessivo supera la somma di lire 100.000.000, dichiarazione di esecuzione dei lavori sottoscritta da un soggetto iscritto negli Albi degli ingegneri, architetti e geometri ovvero ad altro soggetto abilitato all’esecuzione degli stessi.
2. Per i lavori iniziati prima della data di entrata in vigore del presente regolamento gli adempimenti di cui al comma 1, lettere a) e b), sono effettuati entro 40 giorni da questa ultima data.
3. Il pagamento delle spese detraibili è disposto mediante bonifico bancario dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il numero di partita Iva ovvero il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
ARTICOLO 2
1. Il contribuente opera irrevocabilmente la scelta della ripartizione della detrazione in cinque o dieci quote annuali costanti e di pari importo nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui la spesa è stata sostenuta.
ARTICOLO 3
1. Ai fini dei controlli concernenti la detrazione, le banche presso le quali sono disposti i bonifici comunicano all’ufficio dell’amministrazione finanziaria di cui all’articolo 1, entro il trentuno luglio dell’anno successivo a quello di effettuazione del bonifico, gli elenchi dei beneficiari della detrazione e dei destinatari dei pagamenti. Tali elenchi, predisposti su supporti magnetici aventi le caratteristiche e il tracciato record stabiliti con decreto direttoriale, sono trasmessi unitamente a una nota, sottoscritta dal legale rappresentante della banca o altro soggetto autorizzato, contenente i dati identificativi del mittente, il numero di supporti, il numero di soggetti in esso contenuti e il totale dei bonifici effettuati.
ARTICOLO 4
1. La detrazione non è riconosciuta in caso di:
a) violazione di quanto previsto all’articolo 1, commi 1e 2;
b) effettuazione di pagamenti secondo modalità diverse da quelle previste dall’articolo 1, comma 3, limitatamente a questi ultimi;
c) esecuzione di opere edilizie difformi da quelle comunicate ai sensi dell’articolo 1;
d) violazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri, nonchè di obbligazioni contributive accertate dagli organi competenti e comunicate alla Direzione regionale delle entrate territorialmente competente.
|