Testo della legge
Capo I
LOCAZIONE DI IMMOBILI ADIBITI AD USO
ABITATIVO
Art. 1.
(Ambito di
applicazione).
1. I contratti di locazione di immobili adibiti
ad uso abitativo, di seguito denominati "contratti di locazione", sono stipulati
o rinnovati, successivamente alla data di entrata in vigore della presente
legge, ai sensi dei commi 1 e 3 dell'articolo 2.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4,
7, 8 e 13 della presente legge non si
applicano:
a) ai contratti di locazione
relativi agli immobili vincolati ai sensi della legge 1^ giugno 1939, n. 1089, o
inclusi nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, che sono sottoposti
esclusivamente alla disciplina di cui agli articoli 1571 e seguenti del codice
civile qualora non siano stipulati secondo le modalità di cui al comma 3
dell'articolo 2 della presente legge;
b) agli alloggi
di edilizia residenziale pubblica, ai quali si applica la relativa normativa
vigente, statale e regionale;
c) agli alloggi locati
esclusivamente per finalità turistiche.
3. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4,
7 e 13 della presente legge non si applicano ai contratti di locazione stipulati
dagli enti locali in qualità di conduttori per soddisfare esigenze abitative di
carattere transitorio, ai quali si applicano le disposizioni di cui agli
articoli 1571 e seguenti del codice civile. A tali contratti non si applica
l'articolo 56 della legge 27 luglio 1978, n. 392.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge, per la stipula di validi contratti di locazione è
richiesta la forma scritta
Art. 2.
(Modalità di stipula e
di rinnovo
dei contratti di
locazione).
1. Le parti possono stipulare contratti di locazione di
durata non inferiore a quattro anni, decorsi i quali i contratti sono rinnovati
per un periodo di quattro anni, fatti salvi i casi in cui il locatore intenda
adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui
all'articolo 3, ovvero vendere l'immobile alle condizioni e con le modalità di
cui al medesimo articolo 3. Alla seconda scadenza del contratto, ciascuna delle
parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o
per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con
lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della
scadenza. La parte interpellata deve rispondere a mezzo lettera raccomandata
entro sessanta giorni dalla data di ricezione della raccomandata di cui al
secondo periodo. In mancanza di risposta o di accordo il contratto si intenderà
scaduto alla data di cessazione della locazione. In mancanza della comunicazione
di cui al secondo periodo il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime
condizioni.
2. Per i contratti stipulati o rinnovati ai sensi del comma
1, i contraenti possono avvalersi dell'assistenza delle organizzazioni della
proprietà edilizia e dei conduttori.
3. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, le parti
possono stipulare contratti di locazione, definendo il valore del canone, la
durata del contratto, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 5,
comma 1, nel rispetto comunque di quanto previsto dal comma 5 del presente
articolo, ed altre condizioni contrattuali sulla base di quanto stabilito in
appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà
edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, che
provvedono alla definizione di contratti-tipo. Al fine di promuovere i predetti
accordi, i comuni, anche in forma associata, provvedono a convocare le predette
organizzazioni entro sessanta giorni dalla emanazione del decreto di cui al
comma 2 dell'articolo 4. I medesimi accordi sono depositati, a cura delle
organizzazioni firmatarie, presso ogni comune dell'area territoriale
interessata.
4. Per favorire la realizzazione degli accordi di cui al
comma 3, i comuni possono deliberare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio,
aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) più favorevoli per i
proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale
immobili alle condizioni definite dagli accordi stessi. I comuni che adottano
tali delibere possono derogare al limite minimo stabilito, ai fini della
determinazione delle aliquote, dalla normativa vigente al momento in cui le
delibere stesse sono assunte. I comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge
30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
1989, n. 61, e successive modificazioni, per la stessa finalità di cui al primo
periodo possono derogare al limite massimo stabilito dalla normativa vigente in
misura non superiore al 2 per mille, limitatamente agli immobili non locati per
i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno
due anni.
5. I contratti di locazione stipulati ai sensi del comma 3
non possono avere durata inferiore ai tre anni, ad eccezione di quelli di cui
all'articolo 5. Alla prima scadenza del contratto, ove le parti non concordino
sul rinnovo del medesimo, il contratto è prorogato di diritto per due anni fatta
salva la facoltà di disdetta da parte del locatore che intenda adibire
l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all'articolo 3,
ovvero vendere l'immobile alle condizioni e con le modalità di cui al medesimo
articolo 3. Alla scadenza del periodo di proroga biennale ciascuna delle parti
ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la
rinuncia al rinnovo del contratto comunicando la propria intenzione con lettera
raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. In
mancanza della comunicazione il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime
condizioni.
6. I contratti di locazione stipulati prima della data di
entrata in vigore della presente legge che si rinnovino tacitamente sono
disciplinati dal comma 1 del presente articolo.
Art. 3.
(Disdetta del
contratto da parte
del locatore).
1. Alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi del
comma 1 dell'articolo 2 e alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi
del comma 3 del medesimo articolo, il locatore può avvalersi della facoltà di
diniego del rinnovo del contratto, dandone comunicazione al conduttore con
preavviso di almeno sei mesi, per i seguenti
motivi:
a) quando il locatore intenda destinare
l'immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale proprio,
del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo
grado;
b) quando il locatore, persona giuridica,
società o ente pubblico o comunque con finalità pubbliche, sociali,
mutualistiche, cooperative, assistenziali, culturali o di culto intenda
destinare l'immobile all'esercizio delle attività dirette a perseguire le
predette finalità ed offra al conduttore altro immobile idoneo e di cui il
locatore abbia la piena disponibilità;
c) quando il
conduttore abbia la piena disponibilità di un alloggio libero ed idoneo nello
stesso comune;
d) quando
l'immobile sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che debba essere
ricostruito o del quale debba essere assicurata la stabilità e la permanenza del
conduttore sia di ostacolo al compimento di indispensabili
lavori;
e) quando l'immobile si trovi in uno stabile
del quale è prevista l'integrale ristrutturazione, ovvero si intenda operare la
demolizione o la radicale trasformazione per realizzare nuove costruzioni,
ovvero, trattandosi di immobile sito all'ultimo piano, il proprietario intenda
eseguire sopraelevazioni a norma di legge e per eseguirle sia indispensabile per
ragioni tecniche lo sgombero dell'immobile
stesso;
f) quando, senza che si sia verificata
alcuna legittima successione nel contratto, il conduttore non occupi
continuativamente l'immobile senza giustificato
motivo;
g) quando il locatore intenda vendere
l'immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo
oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione. In tal caso al
conduttore è riconosciuto il diritto di prelazione, da esercitare con le
modalità di cui agli articoli 38 e 39 della legge 27 luglio 1978, n. 392.
2. Nei casi di disdetta del contratto da parte del locatore
per i motivi di cui al comma 1, lettere d) ed e), il possesso, per
l'esecuzione dei lavori ivi indicati, della concessione o dell'autorizzazione
edilizia è condizione di procedibilità dell'azione di rilascio. I termini di
validità della concessione o dell'autorizzazione decorrono dall'effettiva
disponibilità a seguito del rilascio dell'immobile. Il conduttore ha diritto di
prelazione, da esercitare con le modalità di cui all'articolo 40 della legge 27
luglio 1978, n. 392, se il proprietario, terminati i lavori, concede nuovamente
in locazione l'immobile. Nella comunicazione del locatore deve essere
specificato, a pena di nullità, il motivo, fra quelli tassativamente indicati al
comma 1, sul quale la disdetta è fondata.
3. Qualora il locatore abbia riacquistato la disponibilità
dell'alloggio a seguito di illegittimo esercizio della facoltà di disdetta ai
sensi del presente articolo, il locatore stesso è tenuto a corrispondere un
risarcimento al conduttore da determinare in misura non inferiore a trentasei
mensilità dell'ultimo canone di locazione percepito.
4. Per la procedura di diniego di rinnovo si applica
l'articolo 30 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive
modificazioni.
5. Nel caso in cui il locatore abbia riacquistato, anche con
procedura giudiziaria, la disponibilità dell'alloggio e non lo adibisca, nel
termine di dodici mesi dalla data in cui ha riacquistato la disponibilità, agli
usi per i quali ha esercitato facoltà di disdetta ai sensi del presente
articolo, il conduttore ha diritto al ripristino del rapporto di locazione alle
medesime condizioni di cui al contratto disdettato o, in alternativa, al
risarcimento di cui al comma 3.
6. Il conduttore, qualora ricorrano gravi motivi, può
recedere in qualsiasi momento dal contratto, dando comunicazione al locatore con
preavviso di sei mesi.
Capo II
CONTRATTI DI LOCAZIONE STIPULATI IN
BASE AD ACCORDI DEFINITI IN SEDE LOCALE
Art. 4.
(Convenzione
nazionale).
1. Al fine di favorire la realizzazione degli accordi di cui
al comma 3 dell'articolo 2, il Ministro dei lavori pubblici convoca le
organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente
rappresentative a livello nazionale entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge e, successivamente, ogni tre anni a decorrere
dalla medesima data, al fine di promuovere una convenzione, di seguito
denominata "convenzione nazionale", che individui i criteri generali per la
definizione dei canoni, anche in relazione alla durata dei contratti, alla
rendita catastale dell'immobile e ad altri parametri oggettivi, nonché delle
modalità per garantire particolari esigenze delle parti. In caso di mancanza di
accordo delle parti, i predetti criteri generali sono stabiliti dal Ministro dei
lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, con il decreto di
cui al comma 2 del presente articolo, sulla base degli orientamenti prevalenti
espressi dalle predette organizzazioni.
I criteri generali definiti ai sensi
del presente comma costituiscono la base per la realizzazione degli accordi
locali di cui al comma 3 dell'articolo 2 e il loro rispetto costituisce
condizione per l'applicazione dei benefici di cui all'articolo 8.
2. I criteri generali di cui al comma 1 sono indicati in
apposito decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro
delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla conclusione della
convenzione nazionale ovvero dalla constatazione, da parte del Ministro dei
lavori pubblici, della mancanza di accordo delle parti, trascorsi novanta giorni
dalla loro convocazione. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di
applicazione dei benefici di cui all'articolo 8 per i contratti di locazione
stipulati ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 in conformità ai criteri generali
di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Entro quattro mesi dalla data di emanazione del decreto
di cui al comma 2, il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro
delle finanze, fissa con apposito decreto le condizioni alle quali possono
essere stipulati i contratti di cui al comma 3 dell'articolo 2, nel caso in cui
non vengano convocate da parte dei comuni le organizzazioni della proprietà
edilizia e dei conduttori ovvero non siano definiti gli accordi di cui al
medesimo comma 3 dell'articolo 2.
4. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 60, comma
1, lettera e), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, con
apposito atto di indirizzo e coordinamento, da adottare con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, ai
sensi dell'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono definiti, in
sostituzione di quelli facenti riferimento alla legge 27 luglio 1978, n. 392, e
successive modificazioni, criteri in materia di determinazione da parte delle
regioni dei canoni di locazione per gli alloggi di edilizia residenziale
pubblica. Gli attuali criteri di determinazione dei canoni restano validi fino
all'adeguamento da parte delle regioni ai criteri stabiliti ai sensi del
presente comma.
Art. 5.
(Contratti di
locazione di
natura
transitoria).
1. Il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 4 definisce le
condizioni e le modalità per la stipula di contratti di locazione di natura
transitoria anche di durata inferiore ai limiti previsti dalla presente legge
per soddisfare particolari esigenze delle parti.
2. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, possono
essere stipulati contratti di locazione per soddisfare le esigenze abitative di
studenti universitari sulla base di contratti-tipo definiti dagli accordi di cui
al comma 3.
3. E' facoltà dei comuni sede di università o di corsi
universitari distaccati, eventualmente d'intesa con comuni limitrofi, promuovere
specifici accordi locali per la definizione, sulla base dei criteri stabiliti ai
sensi del comma 2 dell'articolo 4, di contratti-tipo relativi alla locazione di
immobili ad uso abitativo per studenti universitari. Agli accordi partecipano,
oltre alle organizzazioni di cui al comma 3 dell'articolo 2, le aziende per il
diritto allo studio e le associazioni degli studenti, nonché cooperative ed enti
non lucrativi operanti nel settore.
Capo III
ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI
RILASCIO DEGLI IMMOBILI ADIBITI AD USO ABITATIVO
Art. 6.
(Rilascio
degli immobili).
1. Nei comuni indicati all'articolo 1 del
decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni, le esecuzioni dei
provvedimenti di rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo per finita
locazione sono sospese per un periodo di centottanta giorni a decorrere dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
2. Il locatore ed il conduttore di immobili adibiti ad uso
abitativo, per i quali penda provvedimento esecutivo di rilascio per finita
locazione, avviano entro il termine di sospensione di cui al comma 1, a mezzo di
lettera raccomandata con avviso di ricevimento, anche tramite le rispettive
organizzazioni sindacali, trattative per la stipula di un nuovo contratto di
locazione in base alle procedure definite all'articolo 2 della presente
legge.
3. Trascorso il termine di cui al comma 1 ed in mancanza di
accordo fra le parti per il rinnovo della locazione, i conduttori interessati
possono chiedere, entro e non oltre i trenta giorni dalla scadenza del termine
fissato dal comma 1, con istanza rivolta al pretore competente ai sensi
dell'articolo 26, primo comma, del codice di procedura civile, che sia
nuovamente fissato il giorno dell'esecuzione. Si applicano i commi dal secondo
al settimo dell'articolo 11 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito,
con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94. Avverso il decreto del
pretore è ammessa opposizione al tribunale che giudica con le modalità di cui
all'articolo 618 del codice di procedura civile. Il decreto con cui il pretore
fissa nuovamente la data dell'esecuzione vale anche come autorizzazione
all'ufficiale giudiziario a servirsi dell'assistenza della forza pubblica.
4. Per i provvedimenti esecutivi di rilascio per finita
locazione emessi dopo la data di entrata in vigore della presente legge, il
conduttore può chiedere una sola volta, con istanza rivolta al pretore
competente ai sensi dell'articolo 26, primo comma, del codice di procedura
civile, che sia nuovamente fissato il giorno dell'esecuzione entro un termine di
sei mesi salvi i casi di cui al comma 5. Si applicano i commi dal secondo al
settimo dell'articolo 11 del citato decreto-legge n. 9 del 1982, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 94 del 1982. Avverso il decreto del pretore il
locatore ed il conduttore possono proporre opposizione per qualsiasi motivo al
tribunale che giudica con le modalità di cui all'articolo 618 del codice di
procedura civile.
5. Il differimento del termine delle esecuzioni di cui ai
commi 3 e 4 può essere fissato fino a diciotto mesi nei casi in cui il
conduttore abbia compiuto i 65 anni di età, abbia cinque o più figli a carico,
sia iscritto nelle liste di mobilità, percepisca un trattamento di
disoccupazione o di integrazione salariale, sia formalmente assegnatario di
alloggio di edilizia residenziale pubblica ovvero di ente previdenziale o
assicurativo, sia prenotatario di alloggio cooperativo in corso di costruzione,
sia acquirente di un alloggio in costruzione, sia proprietario di alloggio per
il quale abbia iniziato azione di rilascio. Il medesimo differimento del termine
delle esecuzioni può essere fissato nei casi in cui il conduttore o uno dei
componenti il nucleo familiare, convivente con il conduttore da almeno sei mesi,
sia portatore di handicap o malato terminale.
6. Durante i periodi di sospensione delle esecuzioni di cui
al comma 1 del presente articolo e al comma quarto dell'articolo 11 del citato
decreto-legge n. 9 del 1982, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94
del 1982, nonché per i periodi di cui all'articolo 3 del citato decreto-legge n.
551 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1989, come
successivamente prorogati, e comunque fino all'effettivo rilascio, i conduttori
sono tenuti a corrispondere, ai sensi dell'articolo 1591 del codice civile, una
somma mensile pari all'ammontare del canone dovuto alla cessazione del
contratto, al quale si applicano automaticamente ogni anno aggiornamenti in
misura pari al settantacinque per cento della variazione, accertata
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'indice dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nell'anno precedente;
l'importo così determinato è maggiorato del venti per cento. La corresponsione
di tale maggiorazione esime il conduttore dall'obbligo di risarcire il maggior
danno ai sensi dell'articolo 1591 del codice civile. Durante i predetti periodi
di sospensione sono dovuti gli oneri accessori di cui all'articolo 9 della legge
27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni. In caso di inadempimento, il
conduttore decade dal beneficio, comunque concesso, della sospensione
dell'esecuzione del provvedimento di rilascio, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 55 della citata legge n. 392 del 1978.
7. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2-bis e
2-ter dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 551 del 1988,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 61 del 1989, nonché quanto
previsto dai commi primo, secondo e terzo dell'articolo 17 del citato
decreto-legge n. 9 del 1982, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94
del 1982, è data priorità ai destinatari di provvedimenti di rilascio con data
di esecuzione fissata entro il termine di tre mesi.
Art. 7.
(Condizione per la
messa in esecuzione
del provvedimento di
rilascio
dell'immobile).
1. Condizione per la messa in esecuzione del provvedimento
di rilascio dell'immobile locato è la dimostrazione che il contratto di
locazione è stato registrato, che l'immobile è stato denunciato ai fini
dell'applicazione dell'ICI e che il reddito derivante dall'immobile medesimo è
stato dichiarato ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi. Ai fini
della predetta dimostrazione, nel precetto di cui all'articolo 480 del codice di
procedura civile devono essere indicati gli estremi di registrazione del
contratto di locazione, gli estremi dell'ultima denuncia dell'unità immobiliare
alla quale il contratto si riferisce ai fini dell'applicazione dell'ICI, gli
estremi dell'ultima dichiarazione dei redditi nella quale il reddito derivante
dal contratto è stato dichiarato nonché gli estremi delle ricevute di versamento
dell'ICI relative all'anno precedente a quello di competenza.
Capo IV
MISURE DI SOSTEGNO AL MERCATO DELLE
LOCAZIONI
Art. 8.
(Agevolazioni
fiscali).
1. Nei comuni di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla
legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni, il reddito imponibile
derivante al proprietario dai contratti stipulati o rinnovati ai sensi del comma
3 dell'articolo 2 a seguito di accordo definito in sede locale e nel rispetto
dei criteri indicati dal decreto di cui al comma 2 dell'articolo 4, ovvero nel
rispetto delle condizioni fissate dal decreto di cui al comma 3 del medesimo
articolo 4, determinato ai sensi dell'articolo 34 del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, è ulteriormente ridotto del 30 per
cento. Per i suddetti contratti il corrispettivo annuo ai fini della
determinazione della base imponibile per l'applicazione dell'imposta
proporzionale di registro è assunto nella misura minima del 70 per
cento.
2. Il locatore, per usufruire dei benefici di cui al
comma 1, deve indicare nella dichiarazione dei redditi gli estremi di
registrazione del contratto di locazione nonché quelli della denuncia
dell'immobile ai fini dell'applicazione dell'ICI.
3. Le
agevolazioni di cui al presente articolo non si applicano ai contratti di
locazione volti a soddisfare esigenze abitative di natura transitoria, fatta
eccezione per i contratti di cui al comma 2 dell'articolo 5 e per i contratti di
cui al comma 3 dell'articolo 1.
4. Il Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del
Ministro dei lavori pubblici, di intesa con i Ministri dell'interno e di grazia
e giustizia, provvede, ogni ventiquattro mesi, all'aggiornamento dell'elenco dei
comuni di cui al comma 1, anche articolando ed ampliando i criteri previsti
dall'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899. La proposta del Ministro
dei lavori pubblici è formulata avuto riguardo alle risultanze dell'attività
dell'Osservatorio della condizione abitativa di cui all'articolo 12. Qualora le
determinazioni del CIPE comportino un aumento del numero dei beneficiari
dell'agevolazione fiscale prevista dal comma 1, è corrispondentemente aumentata,
con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, la percentuale di determinazione
della base imponibile prevista dal medesimo comma. Tale aumento non si applica
ai contratti stipulati prima della data di entrata in vigore del predetto
decreto del Ministro delle finanze.
5. Al comma 1
dell'articolo 23 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti,
in fine, i seguenti periodi: "I redditi derivanti da contratti di locazione di
immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito
dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di
sfratto per morosità del conduttore. Per le imposte versate sui canoni venuti a
scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del
procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità è riconosciuto
un credito di imposta di pari ammontare".
6. Per
l'attuazione dei commi da 1 a 4 è autorizzata la spesa di lire 4 miliardi per
l'anno 1999, di lire 157,5 miliardi per l'anno 2000, di lire 247,5 miliardi per
l'anno 2001, di lire 337,5 miliardi per l'anno 2002, di lire 427,5 miliardi per
l'anno 2003 e di lire 360 miliardi a decorrere dall'anno
2004.
7. Per l'attuazione del comma 5 è autorizzata la spesa
di lire 94 miliardi per l'anno 2000 e di lire 60 miliardi a decorrere dall'anno
2001.
Art. 9.
(Disposizioni per i
fondi per la
previdenza
complementare).
1. I fondi per la previdenza complementare
regolamentati dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n.124, che detengono
direttamente beni immobili possono optare per la libera determinazione dei
canoni di locazione oppure per l'applicazione dei contratti previsti
dall'articolo 2, comma 3, della presente legge. Nel primo caso, tuttavia, i
redditi derivanti dalle locazioni dei suddetti immobili sono soggetti
all'IRPEG.
Art. 10.
(Ulteriori
agevolazioni
fiscali).
1. Con provvedimento collegato alla manovra
finanziaria per il triennio 2000-2002 è istituito, a decorrere dall'anno 2001,
un fondo per la copertura delle minori entrate derivanti dalla concessione,
secondo modalità determinate dal medesimo provvedimento collegato, di una
detrazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in favore dei
conduttori, appartenenti a determinate categorie di reddito, di alloggi locati a
titolo di abitazione principale, da stabilire anche nell'ambito di una generale
revisione dell'imposizione sugli immobili. Per gli esercizi successivi al
triennio 2000-2002, alla dotazione del fondo si provvede con stanziamento
determinato dalla legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera
d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
2. Le detrazioni di cui al comma 1 non sono
cumulabili con i contributi previsti dal comma 3 dell'articolo 11.
Art. 11.
(Fondo
nazionale).
1. Presso il Ministero dei lavori pubblici è
istituito il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in
locazione, la cui dotazione annua è determinata dalla legge finanziaria, ai
sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni.
2. Per ottenere i contributi di cui al comma 3 i
conduttori devono dichiarare sotto la propria responsabilità che il contratto di
locazione è stato registrato.
3. Le somme assegnate al Fondo di cui al comma 1
sono utilizzate per la concessione, ai conduttori aventi i requisiti minimi
individuati con le modalità di cui al comma 4, di contributi integrativi per il
pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili, di
proprietà sia pubblica sia privata, nonché, qualora le disponibilità del Fondo
lo consentano, per sostenere le iniziative intraprese dai comuni anche
attraverso la costituzione di agenzie o istituti per la locazione o attraverso
attività di promozione in convenzione con cooperative edilizie per la locazione,
tese a favorire la mobilità nel settore della locazione attraverso il
reperimento di alloggi da concedere in locazione per periodi determinati.
4. Il Ministro dei lavori pubblici, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in
sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, definisce, con proprio decreto, i
requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi di cui al
comma 3 e i criteri per la determinazione dell'entità dei contributi stessi in
relazione al reddito familiare e all'incidenza sul reddito medesimo del canone
di locazione.
5. Le risorse assegnate al Fondo di cui al comma
1 sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
La ripartizione è effettuata ogni anno, su proposta del Ministro dei lavori
pubblici, dal CIPE, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
anche in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle singole
regioni e province autonome ai sensi del comma 6.
6. Le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano possono concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma
3 con proprie risorse iscritte nei rispettivi bilanci.
7. Le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano provvedono alla ripartizione fra i comuni delle risorse di cui al
comma 6 nonché di quelle ad esse attribuite ai sensi del comma 5, sulla base di
parametri che premino anche la disponibilità dei comuni a concorrere con proprie
risorse alla realizzazione degli interventi di cui al comma 3.
8. I comuni definiscono l'entità e le modalità di
erogazione dei contributi di cui al comma 3, individuando con appositi bandi
pubblici i requisiti dei conduttori che possono beneficiarne, nel rispetto dei
criteri e dei requisiti minimi di cui al comma 4.
9. Per gli anni 1999, 2000 e 2001, ai fini della
concessione dei contributi integrativi di cui al comma 3, è assegnata al Fondo
una quota, pari a lire 600 miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001,
delle risorse di cui alla legge 14 febbraio 1963, n. 60, relative alle annualità
1996, 1997 e 1998. Tali disponibilità sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, ad apposita unità previsionale di
base dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici. Le predette
risorse, accantonate dalla deliberazione del CIPE del 6 maggio 1998, non sono
trasferite ai sensi dell'articolo 61 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112, e restano nella disponibilità della Sezione autonoma della Cassa depositi e
prestiti per il predetto versamento.
10. Il Ministero dei lavori pubblici provvederà,
a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, ad effettuare il versamento
all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2003 delle somme occorrenti per
la copertura delle ulteriori minori entrate derivanti, in tale esercizio,
dall'applicazione dell'articolo 8, commi da 1 a 4, pari a lire 67,5 miliardi,
intendendosi ridotta per un importo corrispondente l'autorizzazione di spesa per
l'anno medesimo determinata ai sensi del comma 1 del presente articolo.
11. Le disponibilità del Fondo sociale, istituito
ai sensi dell'articolo 75 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica al Fondo di
cui al comma 1.
Capo V
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 12.
(Osservatorio
della condizione
abitativa).
1. L'Osservatorio della condizione abitativa,
istituito dall'articolo 59 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è
costituito presso il Ministero dei lavori pubblici ed effettua la raccolta dei
dati nonché il monitoraggio permanente della situazione abitativa. Il Ministro
dei lavori pubblici, con proprio decreto da emanare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, definisce l'organizzazione e le
funzioni dell'Osservatorio, anche ai fini del collegamento con gli osservatori
istituiti dalle regioni con propri provvedimenti.
Art. 13.
(Patti contrari
alla legge).
1. E' nulla ogni pattuizione volta a determinare un importo
del canone di locazione superiore a quello risultante dal contratto scritto e
registrato.
2. Nei casi di nullità di cui al comma 1 il conduttore, con
azione proponibile nel termine di sei mesi dalla riconsegna dell'immobile
locato, può chiedere la restituzione delle somme corrisposte in misura superiore
al canone risultante dal contratto scritto e registrato.
3. E' nulla ogni pattuizione volta a derogare ai limiti di
durata del contratto stabiliti dalla presente legge.
4. Per i contratti di cui al comma 3 dell'articolo 2 è nulla
ogni pattuizione volta ad attribuire al locatore un canone superiore a quello
massimo definito, per immobili aventi le medesime caratteristiche e appartenenti
alle medesime tipologie, dagli accordi definiti in sede locale. Per i contratti
stipulati in base al comma 1 dell'articolo 2, sono nulli, ove in contrasto con
le disposizioni della presente legge, qualsiasi obbligo del conduttore nonché
qualsiasi clausola o altro vantaggio economico o normativo diretti ad attribuire
al locatore un canone superiore a quello contrattualmente stabilito.
5. Nei casi di nullità di cui al comma 4 il conduttore, con
azione proponibile nel termine di sei mesi dalla riconsegna dell'immobile
locato, può richiedere la restituzione delle somme indebitamente versate. Nei
medesimi casi il conduttore può altresì richiedere, con azione proponibile
dinanzi al pretore, che la locazione venga ricondotta a condizioni conformi a
quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 2 ovvero dal comma 3 dell'articolo 2.
Tale azione è altresì consentita nei casi in cui il locatore ha preteso
l'instaurazione di un rapporto di locazione di fatto, in violazione di quanto
previsto dall'articolo 1, comma 4, e nel giudizio che accerta l'esistenza del
contratto di locazione il pretore determina il canone dovuto, che non può
eccedere quello definito ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 ovvero quello
definito ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 3, nel caso di conduttore che abiti
stabilmente l'alloggio per i motivi ivi regolati; nei casi di cui al presente
periodo il pretore stabilisce la restituzione delle somme eventualmente
eccedenti.
6. I riferimenti alla registrazione del contratto di cui
alla presente legge non producono effetti se non vi è obbligo di registrazione
del contratto stesso.
Art. 14.
(Disposizioni
transitorie e
abrogazione di norme).
1. In sede di prima applicazione dell'articolo 4 della presente
legge, non trova applicazione il termine di novanta giorni di cui al comma 2 del
medesimo articolo 4.
2. Con l'attuazione del decreto legislativo 19
febbraio 1998, n. 51, nell'articolo 6 e nell'articolo 13, comma 5, della
presente legge al pretore si intende sostituito il tribunale in composizione
monocratica e al tribunale il tribunale in composizione collegiale.
3. Sono abrogati l'articolo 11 del decreto-legge
11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1992, n. 359, nonché gli articoli 1-bis, 2, 3, 4, 5 e 8 del decreto-legge
30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio
1989, n. 61.
4. Sono altresì abrogati gli articoli 1, 3, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 54, 60, 61, 62, 63, 64,
65, 66, 75, 76, 77, 78, 79, limitatamente alle locazioni abitative, e 83 della
legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni.
5. Ai contratti per la loro intera durata ed ai
giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano
ad applicarsi ad ogni effetto le disposizioni normative in materia di locazioni
vigenti prima di tale data.
Art. 15.
(Copertura
finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione dei commi
da 1 a 5 dell'articolo 8, valutato in lire 4 miliardi per l'anno 1999 e in lire
420 miliardi a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante utilizzo delle
proiezioni per i medesimi anni degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio
triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1998, allo
scopo parzialmente utilizzando, quanto a lire 4 miliardi per l'anno 1999 e
quanto a lire 299 miliardi per l'anno 2000, l'accantonamento relativo al
Ministero dei lavori pubblici, nonché, quanto a lire 107 miliardi per l'anno
2000, l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri e,
quanto a lire 14 miliardi per l'anno 2000, l'accantonamento relativo al
Ministero di grazia e giustizia.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.